Con l’Ordinanza n. 20 del 12/04/2019 il Sindaco di Verona dispone con anticipo i comportamenti da adottare per contrastare la diffusione della zanzara tigre (Aedes albopictus sul territorio comunale. La pari Ordinanza per l’anno 2018 era stata firmata il 16 marzo.
Il provvedimento, emanato al fine di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione della zanzara tigre prevede:
a tutta la cittadinanza di:
- non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l’acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso); svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli o capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi);
- coprire ermeticamente i contenitori d’acqua inamovibili (bidoni, cisterne);
a tutti i condomini e ai proprietari/gestori di edifici di:
- trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino alla fine del mese di ottobre 2019. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
- provvedere al taglio periodico dell’erba e al contenimento della vegetazione nelle aree . verdi per evitare che possano occultare microfocolai;
- evitare l’accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che. ne possano celare al presenza;
ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l’effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dismesse di:
- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolta d’acqua;
ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento di:
- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante,
- procedere autonomamente, dal mese di aprile al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;
ai responsabili dei cantieri di:
- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d’acqua occasionali; mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d’acqua stagnante;
- procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dal mese di aprile al mese di ottobre, delle aree interessate dall’attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d’acqua di qualsiasi natura;
a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili di:
- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, dal mese di aprile al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura;
a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani di:
- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle aree interessate da dette attività;
- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell’acqua (bidoni, annaffiatoi, secchi bacinelle ecc.);
- avere cura nell’evitare la formazione di tutti ristagni d’acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;
all’interno dei cimiteri di:
- trattare con prodotto larvicida i depositi d’acqua ed eliminare le raccolte d’acqua nei sottovasi;
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
Per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell’etichetta del prodotto applicando il larvicida impiegando guanti e avendo l’accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini), nel caso in cui si debba trattare dell’acqua presente in focolai per i quali non è possibile coprire e/o rimuovere si consiglia l’impiego di formulati biologici a base di Bacillus thuringiensi var. israelensis o formulati a base di derivati siliconici (fil monomolecori). ·
Per l’inosservanza delle disposizioni contenute nell’Ordinanza – con efficacia dal 16 aprile al 31 ottobre 2019 – fatte salve le eventuali sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, in caso di più grave illecito, si procederà da parte degli organi di vigilanza con l’applicazione delle sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell’articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
Alberto Speciale