In materia di accesso agli atti di una società interamente partecipata dal Comune sono applicabili le norme regolamentari sul funzionamento del Consiglio comunale, con l’obbligo del rilascio dei documenti entro i termini ivi previsti. E’ quanto si legge nel Parere del 22 giugno 2023 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Viminale
Il parere è stato reso a seguito di un quesito di un segretario comunale che ha chiesto se, in materia di accesso agli atti di una società interamente partecipata dal Comune, siano applicabili le norme regolamentari sul funzionamento del consiglio comunale che prevedono l’obbligo del rilascio dei documenti entro quindici giorni dalla richiesta presentata dai Consiglieri comunali.
In via preliminare il parere richiama l’articolo 43, comma 2, del TUEL il quale dispone che “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.
In seguito viene richiamato il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, che con Sentenza n.768 del 23 maggio 2022 (richiesta del Consigliere provinciale Zeno Flazi di accedere gli atti dell’Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo, n.d.r.), confermata dal Consiglio di Stato con pronuncia n. 8688/2022, ha affermato che la particolare latitudine del diritto d’accesso esercitato dai componenti degli organi consiliari comprende gli atti formati o stabilmente detenuti da tutte le aziende o enti partecipati dal Comune, indipendentemente dalle modalità di costituzione e dalle forme di controllo alle quali sono sottoposti. Il giudice amministrativo ha precisato che la ratio dell’estensione del diritto d’accesso dei consiglieri, operata dall’art.43 del TUEL anche nei confronti delle aziende o enti dipendenti del Comune, risiede nel fatto che tali aziende ed enti dipendenti gestiscono pubblici servizi locali.
Anche la Commissione di accesso agli atti amministrativi, con il parere del 12/26 ottobre 2010, ha puntualizzato che “i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dai rispettivi uffici ‘nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti’ tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del loro mandato, chiarendo che nel concetto di ‘enti dipendenti’ dal Comune rientra sicuramente non solo la Società di cui il Comune è unico socio ma anche la Società alla quale il Comune abbia esternalizzato proprie funzioni e della quale abbia di diritto o di fatto l’effettivo controllo. Deve, quindi, ritenersi irrilevante la circostanza che formalmente i rapporti tra il Comune e la Società non siano diretti ma mediati dall’interposizione di un’altra Società”.
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra citato, che riconosce il diritto dei consiglieri comunali ad accedere agli atti della società partecipata, interamente o in parte, dal Comune, e alla luce di quanto disposto dagli articoli 16 e 17 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale che, nel caso di cui trattasi, citano espressamente anche le aziende, istituzioni ed enti dipendenti dal comune quali soggetti passivi tenuti al rilascio degli atti richiesti dai consiglieri comunali, il parere conclude affermando che gli atti di tali enti debbano essere rilasciati nei termini previsti dall’articolo 17 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale tenuto anche conto che la società in questione è partecipata interamente dal Comune.
Per quanto riguarda il Comune di Verona, il Regolamento del Consiglio Comunale all’art. 4 disciplina l’accesso agli atti disponendo che: “Il diritto di accesso e l’acquisizione di copia di atti e documenti, nonché l’accesso alle informazioni in possesso degli uffici e degli enti e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza del comune, viene esercitato di norma tramite la segreteria del consiglio, che cura la trasmissione delle richieste ai dirigenti responsabili i quali devono fornire risposta nel termine di cinque giorni, salvo giustificati motivi da comunicare alla segreteria stessa entro il medesimo termine. Il presidente del consiglio cura inoltre la trasmissione di richieste di atti e notizie rivolte dai consiglieri ad enti diversi, allo scopo di favorire, attraverso l’acquisizione di ogni informazione utile, la più ampia conoscenza delle problematiche di maggior interesse per la realtà politica ed amministrativa della comunità locale.”.
Alberto Speciale