“In conformità al disposto di cui all’art. 38, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 (Testo Unico Enti Locali), la presentazione delle dimissioni del consigliere comunale tramite PEC non equivale a presentazione personale, né ad inoltro mediante persona delegata, mancando in tal caso l’autenticazione della firma sia dell’atto di dimissioni sia dell’atto di delega”
Con Parere del 12 agosto, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – ha chiarito che le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale non possono essere presentate a mezzo raccomandata e neppure spedite con posta elettronica certificata. Di conseguenza ma mancata osservanza delle formalità prescritte dalla legge (art. 38, c. 8 TUEL) rende inefficaci le dimissioni stesse e, conseguentemente, inidonee a produrre effetti, sia sotto il profilo dello scioglimento, sia sotto quello di una eventuale surrogazione dei Consiglieri dimissionari.
Il Parere reso dal Viminale segue ad una richiesta presentata da un Comune, in merito alla conformità al dettato di cui all’art. 38, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale, prive di sottoscrizione autografa o digitale, trasmesse al protocollo generale del comune dal consigliere dimissionario, a mezzo di Pec nominativa intestata al medesimo.
Al riguardo, il Ministero osserva che il legislatore ha previsto dei requisiti formali particolarmente stringenti per la presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali, al fine di garantirne certezza e veridicità, in considerazione delle potenziali rilevanti conseguenze delle stesse. In particolare, ai sensi del predetto art. 38, le dimissioni devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
Il Viminale ricorda che la stessa giurisprudenza amministrativa è più volte intervenuta sull’argomento, precisando che le dimissioni dalla carica di consigliere comunale devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente (cfr., da ultimo, Tar Campania – Napoli, Sez. I, 24 settembre 2021, n. 6004). Inoltre rileva che ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”, evidenziando che tale modalità di trasmissione non è idonea a soddisfare quanto richiesto dall’art. 38, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale “Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni”.
Il Parere evidenzia infine che, in conseguenza della specifica disciplina contenuta nel TUEL, il quale indica sia gli effetti che le modalità tassative per rassegnare le dimissioni, le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale non possono essere presentate a mezzo raccomandata ovvero con posta elettronica certificata.
Nel caso di specie, quindi, l’inosservanza delle formalità prescritte dalla legge rende prive di efficacia le dimissioni in esame e, conseguentemente, inidonee a produrre effetti, sia sotto il profilo dello scioglimento, sia sotto quello di una eventuale surrogazione dei consiglieri dimissionari.
In conclusione il Ministero ricorda che al riguardo si è già espresso con un precedente Parere (prot. n. 0008557 del 18.05.2018), nel quale si afferma che la presentazione delle dimissioni del consigliere comunale tramite PEC non equivale a presentazione personale, né ad inoltro mediante persona delegata, mancando in tal caso l’autenticazione della firma sia dell’atto di dimissioni sia dell’atto di delega.
Alberto Speciale