Emanata dal Viminale, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, la Circolare n. 25 del 3 marzo 2023 con le istruzioni operative relative alla “Rendicontazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni. Anno 2022 (rendicontazione 2023)“. La compilazione della certificazione sarà da trasmettere a partire dal 15 marzo 2023 ed entro le ore 23:59 del 31 maggio 2023
Obbligo per ciascun ente locale di pubblicare la relazione sui proventi in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione.
Parte dal 15 marzo, fino al 31 maggio, il termine per la presentazione della rendicontazione dei proventi relativi alle violazioni del Codice della strada, riferiti all’anno 2022, la quale precisa il Viminale, è obbligatoria anche nel caso di proventi a zero. Con la Circolare n. 25 del 3 marzo 2023, il Viminale ha comunicato le istruzioni operative derivanti dall’obbligo, previsto dall’articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, per Comuni, Unioni di comuni, Province e Città Metropolitane, di rendicontare i proventi relativi alle violazioni del Codice della strada per l’esercizio 2022.
Sul sito internet della Finanza Locale, nell’area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”) accessibile all’indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify alla quale, per altri adempimenti, gli enti locali già accedono attraverso un’utenza loro assegnata, è stata aggiunta una sezione dedicata alla gestione applicativa della certificazione in argomento.
È sempre possibile da parte degli Enti che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso di inoltrare una nuova certificazione, dopo aver annullato quella precedente, sempre telematicamente e comunque entro le ore 23:59 del 31 maggio 2023.
La Circolare ricorda che il D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, ha introdotto l’obbligo per ciascun ente locale di pubblicare la relazione sui proventi in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell’interno.
A decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero dell’interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute.
Il termine di invio è da considerarsi perentorio, pertanto, per gli Enti che non invieranno in modo corretto i dati entro le ore 23:59 del 31 maggio 2023, sarà avviata la procedura sanzionatoria prevista dall’articolo 4 del Decreto interministeriale del 30 dicembre 2019.
Infine ricordo la possibilità di destinare i proventi delle sanzioni al codice della strada emesse ed effettivamente riscosse nel corso 2022, a copertura di spese per utenze di energia elettrica e gas, ai sensi dell’articolo 40-bis del D.L. 50/2022.
Alberto Speciale