Scopo e finalità del D.Lgs. n.104/2017.
Entrerà in vigore il 21 luglio la nuova disciplina sulla Valutazione di Impatto ambientale (V.I.A.) introdotta con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.156 del 06/07/2017. Si tratta di un provvedimento di adeguamento alla disciplina europea della Direttiva 2014/52/UE, che modifica la Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, al fine di efficientare le procedure, di innalzare i livelli di tutela ambientale, di contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile, attraverso la correzione delle criticità riscontrate da amministrazioni e imprese..
Quando si applica la nuova disciplina di VIA.
Le disposizioni del D.Lgs. n.104/2017 si applicano (art.23) ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. Restano salvi gli effetti degli atti già compiuti alla data di entrata in vigore del decreto: l’autorità competente assegnerà al proponente un congruo termine per eventuali integrazioni documentali o adempimenti resi necessari dalle nuove disposizioni.
I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA che siano pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione o sia stata presentata l’istanza, restano disciplinati dalla normativa previgente. Nel caso dei procedimenti pendenti, l’autorità competente può disporre, su istanza del proponente da presentare entro sessanta giorni (dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.104/2017), l’applicazione della nuova disciplina, indicando eventuali integrazioni documentali ritenute necessarie e stabilendo la rimessione del procedimento alla sola fase della valutazione qualora risultino già effettuate ed esaurite le attività istruttorie.
Si legge poi nell’art. 23 del D.Lgs. n.104/2017 che il proponente conserva comunque la facoltà di ritirare l’istanza e di presentarne una nuova ai sensi dell’articolo 19 o ai sensi dell’articolo 23 del Codice Ambiente, come modificati dal nuovo decreto. Il proponente conserva anche la facoltà di ritirare l’istanza e di presentarne una nuova ai sensi del nuovo articolo 27 del Codice Ambiente.
Inoltre, l’art. 23 al punto 3 puntualizza che per le attività di monitoraggio, i provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e a provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché per le attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n.104/2017 (che Sostituisce l’articolo 28 del Codice in materia di “Monitoraggio”).
Le Modifiche del D.Lgs. n.104/2017 al Codice Ambiente (D.Lgs. 152/2006).
Le modifiche del Decreto toccano gli artt. 5,6, 7, 10, 30 e 32 e 33; viene introdotto un “Art. 7-bis: Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA” e sostituiti completamente:
– Art. 8: Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS;
– Art. 19: Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
– Art. 20: Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA;
– Art. 21: Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
– Art. 22: Studio di impatto ambientale;
– Art. 23: Presentazione dell’istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti;
– Art. 24: Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere;
– Art. 25: Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA;
– Art. 26: Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori;
– Art. 27: Provvedimento unico in materia ambientale;
– Art. 28: Monitoraggio;
– Art. 29: Sistema sanzionatorio;
Il D.Lgs. n.104/2017 all’art. 22 modifica diversi Allegati della Parte II del Codice Ambiente, ne aggiunge 2 e ne sostituisce 2.
Modifiche testuali:
– Allegato II: Progetti di competenza statale
– All’Allegato III: Progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano
– All’Allegato IV: Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano
Inserimenti ex novo:
– ALLEGATO II-BIS: Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale
– ALLEGATO IV-BIS: Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all’articolo 19
Sostituzioni:
– ALLEGATO V: Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 19
– ALLEGATO VII: Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all’articolo 22.
Le novità emerse in sede di approvazione.
• per i progetti di competenza statale, la facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario, il rilascio di un “provvedimento unico ambientale”, che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali; (NOVITA’)
• la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, cui è abbinata la qualificazione di tutti i termini come “perentori” ai sensi e agli effetti della disciplina generale sulla responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti, nonché sulla sostituzione amministrativa in caso di inadempienza;
• una norma transitoria che, in virtù delle semplificazioni procedimentali introdotte, consenta al proponente di richiedere l’applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti attualmente in corso pendenti, il cui valore complessivo oggi ammonta, solo per i progetti di competenza statale, a circa 21 miliardi di euro;
• una nuova definizione di “impatti ambientali”, modulata in aderenza con le prescrizioni della direttiva UE, che comprende anche gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sulla popolazione, la salute umana, il patrimonio culturale e il paesaggio;
• la possibilità di presentare nel procedimento di VIA elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità o comunque a un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti, con la possibilità di aprire con l’autorità in qualsiasi momento un confronto per condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali;
• l’eliminazione per il proponente dell’obbligo, nella verifica di assoggettabilità a Via, di presentare gli elaborati progettuali: per la fase dello “screening” sarà sufficiente uno studio preliminare ambientale, come previsto dalla normativa europea;
• nel caso di modifiche o estensioni di opere esistenti, la possibilità di richiedere all’autorità competente un pre-screening, ovvero una valutazione preliminare del progetto per individuare l’eventuale procedura da avviare: tale istituto sarà particolarmente utile ai fini degli “adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare le prestazioni ambientali dei progetti” per corrispondere alle esigenze di semplificazione amministrativa;
• la riorganizzazione del funzionamento della Commissione VIA, per migliorarne le performance, assicurando la copertura dei costi di funzionamento a valere esclusivamente sui proventi tariffari dei proponenti. Si costituisce un Comitato tecnico di supporto, che opererà a tempo pieno, per accelerare e rendere più efficienti le istruttorie;
• l’introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale, rimodulando le competenze normative delle Regioni e razionalizzando il riparto dei compiti amministrativi tra Stato e Regioni;
• la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti, anche prevedendo l’eliminazione degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa;
• eliminazione della fase di consultazione formale del pubblico nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, non richiesta dalla normativa europea;
• l’introduzione di un nuovo apposito articolo dedicato al procedimento autorizzatorio unico di competenza regionale che disciplina compiutamente le procedure di competenza delle Amministrazioni territoriali e che risulta integralmente autosufficiente, esaustivo e confermativo delle scelte già operate con la riforma della Legge n. 241/1990 di cui al D.Lgs. n. 127/2016. (NOVITA’)
Critiche al Decreto Legislativo n.104/2017.
1) La VIA ordinaria si fa sul progetto di fattibilità e non più sul progetto definitivo. Si tratta di scelta alquanto discutibile. Non a caso la possibilità di sottoporre a VIA il progetto preliminare e non il definitivo è stata introdotta per le opere di interessa strategico. Quindi con la modifica introdotta dal nuovo DLgs si è reso ordinario ciò che invece era straordinario. Afferma il comma 9 del nuovo articolo 6 del DLgs 152/2006: “9. Per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati II, IIbis, Ill e IV alla parte seconda del presente decreto, il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare.[…].” Si tratta di una versione ambigua della fase preliminare disciplinata attualmente dall’articolo 21 del D.Lgs. 152/2006. Pericolosissimo è il concetto di “presunta assenza di potenziali impatti ambientali negativi” che dovrebbe emergere da altrettante presunte “liste di controllo” per le quali si rinvia ad un decreto ministeriale futuro. In questo modo si lascia una totale discrezionalità al committente del progetto e alla autorità competente nel decidere la procedura applicabile fuori da ogni controllo pubblico trasparente. Invece la fase preliminare era prevista solo ed unicamente (una volta definita ex lege l’applicabilità di Verifica o di VIA ordinaria) per stabilire il contenuto della documentazione di VIA.
2) Il nuovo comma 11 dell’articolo 6 travolge la finalità del precedente versione del comma 11 che era riferita solo a interventi di urgenza per ragioni di protezione civile. La nuova versione del comma 11 lascia un potere enorme al Ministero dell’Ambiente di non applicare la VIA disciplinata dal D.Lgs. 152/2006 a qualsiasi categoria di progetto elencata negli allegati alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
3) Il nuovo articolo 19 modificato dal D.Lgs. in esame sostanzialmente riprende in buona parte l’attuale articolo 20 del D.Lgs. 152/2006 mentre rimuove l’articolo 19 esistente che elencava distintamente le fasi della procedura di verifica due delle quali erano:
- “d) lo svolgimento di consultazioni;
- f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;”
La lettera d) in realtà è ripresa dalla definizione di valutazione di impatto ambientale della nuova lettera b) comma 1 articolo 5 del D.Lgs. 152/2006. Scompare però la dizione di cui alla succitata lettera f) che era contenuto nella versione abrogata dell’articolo 19 del D.Lgs. 152/2006. Questa lacuna appare in contrasto con la definizione generale di valutazione di impatto ambientale ex Direttiva UE si veda lettera g) paragrafo 2 articolo 1 che comprende la fase di consultazione in generale quindi anche per la verifica di VIA. Si può quindi dire che la nuova Direttiva formalizzi un indirizzo delle istituzioni UE che mira ad ampliare il ruolo del pubblico nella procedura di VIA ma che tutto questo non trova chiaro riscontro nel nuovo D.Lgs. 104/2017.
4) I nuovi articoli 20 e 21 del D.Lgs. 152/2006 disciplinano una fase di consultazione tra committente dell’opera assoggetta a VIA e l’Autorità Competente per definire i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale. Anche in questa fase non si prevede alcuna partecipazione del pubblico se non genericamente nella forma della pubblicazione degli atti presentati dal Committente del progetto sul sito web della Autorità Competente. Ma non si prevede la possibilità di presentare osservazioni ne tantomeno di sviluppare contraddittori pubblici.
5) Secondo il nuovo comma 2 articolo 23 del D.Lgs. 152/2006 la documentazione di Valutazione di impatto Sanitario (VIS) è obbligatoria solo per le seguenti categorie di opere:
- raffinerie di petrolio greggio, impianti di gassificazione e liquefazione;
- centrali termichee impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW;
Francamente una scelta incomprensibile, visto che vengono esclusi tutti gli impianti di gestione rifiuti nonché numerose categorie di impianti chimici solo per fare degli esempi.
6) Il nuovo articolo 24 del D.Lgs. 152/2006, introdotto dal D.Lgs. in esame, non prevede più la pubblicazione dell’avviso della presentazione della istanza di VIA anche a mezzo stampa ma solo con pubblicazione nel sito web della autorità competente. Questo è un limite perché le sezioni dei siti soprattutto delle Regioni ma anche del Ministero sono ancora poco frequentate.
7) l nuovo Allegato II-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 introduce una serie di categorie di opere a forte impatto ambientale per le quali è prevista solo la verifica di assoggettabilità. La Direttiva UE distingue solo due allegati: uno per le categorie di opere sottoponibili a VIA statale ordinaria e uno a Verifica di Assoggettabilità a VIA. Fino ad ora la normativa nazionale aveva distinto solo per questo seconde, di competenza regionale, quelle soggette a VIA ordinaria e quelle a Verifica di assoggettabilità.
Ad una prima lettura pare che il D.Lgs. 104/2017 nel modificare il Testo Unico Ambientale abbia scelto di limitare la partecipazione del pubblico lasciando ancora di più spazio alla discrezionalità della autorità competente nel valutare le osservazioni dei cittadini. Le Regioni inoltre sono state depotenziate e private della loro storica presenza e competenza territoriale.
Alberto Speciale