La bella stagione si è aperta e con essa le coltivazioni agricole inizieranno a dare, tra breve, i loro “frutti”. Proprio in questo periodo vedremo sempre più frequentemente gli operatori agricoli irrorare i campi coltivati con prodotti fitosanitari (fertilizzanti, pesticidi, diserbanti, fungicidi, …). Tali attività sovente vengono realizzate in aree vicine od attigue alla popolazione residente o a “gruppi vulnerabili”creando problemi di coesistenza tra gli uni e agli altri. Per “gruppo vulnerabile” si intende: donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo.
Ma vediamo come stanno le cose. In Europa, in Italia, nella Regione Veneto e a Verona.
Con la Direttiva n. 128 del 21 ottobre 2009, il Parlamento Europeo ha istituito un quadro per realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente e promuovendo l’uso della difesa integrata e di approcci o tecniche innovative, quali le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari.
La Direttiva 2009/128/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 e con successivo Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2014 è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
Il PAN, entrato in vigore il 13 febbraio 2014, definisce gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana e sull’ambiente. Gli obiettivi del Piano riguardano i seguenti settori:
- la protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e della popolazione direttamente o indirettamente interessata nelle aree di spargimento o deriva dei prodotti;
- la tutela dei consumatori;
- la salvaguardia dell’ambiente acquatico e delle acque potabili;
- la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi.
Le principali misure già in essere o da implementare per raggiungere gli obiettivi del piano sono, in sintesi: la formazione degli utilizzatori, distributori e consulenti; azioni di informazione e sensibilizzazione; l’introduzione dell’obbligo del controllo periodico delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari; misure appropriate per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile; promozione delle tecniche a basso apporto di prodotti fitosanitari; la corretta gestione dei prodotti fitosanitari, dall’acquisto allo smaltimento dei rifiuti; la riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari nelle aree protette e nelle aree frequentate dalla popolazione.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, il PAN, al paragrafo A.5.6, dà indicazioni specifiche e prevede che le Regioni e le Province autonome possono predisporre Linee di Indirizzo relativamente all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, in conformità a quanto previsto dal Piano stesso. E’ prevista inoltre l’adozione, da parte delle Autorità locali competenti, tenendo anche conto di tali Linee di Indirizzo, dei provvedimenti necessari per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, relativamente all’utilizzo dei prodotti fitosanitari.
La Giunta Regionale con deliberazione n. 2070 del 3 agosto 2010 aveva attivato la costituzione di un Gruppo di lavoro di tecnici ed esperti al fine di individuare le misure e i tempi per la riduzione degli impatti dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari. Il Gruppo di lavoro aveva predisposto una proposta di Regolamento comunale sull’uso dei prodotti fitosanitari, oltre ad un documento di carattere generale concernente gli Indirizzi Regionali in materia, approvato con DGR n. 1379 del 17 luglio 2012, che teneva conto delle indicazioni della direttiva 2009/128/CE e anticipava in parte le indicazioni del PAN.
Le disposizioni approvate con la DGR n. 1379/2012 e con la DGR n. 1619/2006, sono state necessariamente riviste alla luce del nuovo quadro normativo che, oltre a fornire indicazioni più puntuali, comporta anche una diversa attribuzione di competenze.
In tal senso la Regione Veneto attraverso la Direzione Parchi Foreste e Agroambiente ha avviato un confronto con le altre strutture regionali competenti, sono stati organizzati incontri e raccolte le osservazioni dei seguenti portatori di interesse: Associazione dei Comuni del Veneto, Organizzazioni Professionali Agricole, Associazioni ambientaliste quali WWF e Legambiente. Al termine è stato aggiornata ed integrata la precedente DGR n. 1379/2012 attraverso l’emanazione della DGR n. 1262 del 1 agosto 2016, “Approvazione degli Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, nonché della proposta di regolamentazione comunale per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con DM 22 gennaio 2014″ pervenendo in conclusione alla stesura definitiva dei seguenti documenti:
- Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, che costituisce Allegato A alla presente deliberazione;
- Proposta di Regolamento comunale sull’uso dei prodotti fitosanitari, Allegato B;
- Protocollo tecnico per l’uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione, Allegato C;
Le Amministrazioni comunali – sulla base dei documenti proposti – potranno pertanto disporre, nell’ambito della rispettiva autonomia e potestà, l’osservanza di più specifiche e precise modalità di utilizzo dei prodotti fitosanitari, in relazione a particolari esigenze locali connesse alla tutela del territorio e della salute umana.
Dopo l’analisi e ricerca nella sezione “Statuto, regolamenti e atti comunali” parrebbe che il Comune di Verona non abbia recepito le linee di Indirizzo della Regione Veneto, esiste infatti, a regolamentare la materia, solo l’Ordinanza Sindacale n. 26 del 8 aprile 2009.
In occasione del prossimo insediamento dell’Amministrazione comunale sarà opportuno la deliberazione di un apposito Regolamento aggiornato, secondo quanto peraltro già proposto dalla DGR n.1216/2016, Allegato B, atteso che quello attualmente in vigore risale a 7 anni fa e non ha certamente recepito quanto indicato nel PAN.
Alberto Speciale
http://www.agrotecnicipadova.it/wp-content/uploads/2017/03/Regione-Veneto-11-febbraio-2017-Villa-del-Conte.pdf
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=18016
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=42863&tt=verona
Estratto Operativo Allegato A DGR 1262/2016:
XII. Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. (PF: prodotti fitosanitari)
1. Le Amministrazioni comunali al fine della tutela della salute pubblica con apposito provvedimento del Consiglio comunale individuano le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, sulla base dell’elenco non esaustivo delle categorie di cui al PAN, paragrafo A.5.6: parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio. 2. In ambiente urbano, le Autorità locali competenti per la gestione della flora infestante individuano: a. le aree dove il mezzo chimico è vietato; b. le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all’interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi. 3. Nelle aree individuate dalle Amministrazioni comunali ai sensi del comma 1 e 2, è necessario ridurre l’uso dei PF o dei rischi connessi al loro utilizzo ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche ed attrezzature, che permettano di contenere al minimo la dispersione nell’ambiente. 4. Se nonostante il ricorso a mezzi alternativi per la difesa, come lo sfalcio della vegetazione, il pirodiserbo e l’applicazione di metodi biologici si rende necessario l’utilizzo di PF nelle aree frequentate dalla popolazione, questi ultimi, dovranno essere scelti tra quelli indicati dal Ministero della Salute e che rispettano le prescrizioni del PAN. 5. Nelle aree suddette, l’eventuale utilizzo di PF ad azione fungicida, insetticida o acaricida, dovrà privilegiare: − trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento (CE) n. 1107/09, − preparati contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 889/08. 6. E’ comunque escluso l’utilizzo di PF: − classificati tossici e molto tossici; − che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 successive modificazioni ed integrazioni; − contenenti le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (H332, H312, H302, H331, H311, H301, H330, H310, H300, H319, H335, H315, H334, H317, H351, H318, H372, H373, H360, H361, H362, H341). Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n.1272/2008. 7. Per trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l’esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l’impiego di prodotti fitosanitari classificati nocivi con frase di rischio R22 ed irritanti con frasi di rischio R36 e R38 (o le corrispondenti indicazioni di pericolo di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 – H302, H319, H315), espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica. 8. Nelle aree individuate ai sensi del comma 1 e 2, non possono essere utilizzati PF che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore. 9. Nelle medesime aree si dovrà evitare l’accesso per la durata del tempo di rientro, provvedendo ad un’adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un’eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone. 10. In ambiente urbano nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi. 11. In caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da Consulente abilitato nell’ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell’Amministrazione comunale di provata esperienza professionale, non si può ricorrere, in ogni caso, all’uso di prodotti diserbanti: − che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; − contenenti le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (H332, H312, H302, H331, H311, H301, H330, H310, H300, H319, H335, H315, H334, H317, H351, H318, H350, H372, H373, H360, H361, H362, H341). Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. 12. Sulle alberate stradali è vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi che risultano tossici per gli insetti impollinatori durante la fase fenologica della fioritura, dalla schiusa dei petali alla completa caduta degli stessi e, comunque, con PF che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8 (pericoloso per le api). 13. Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente PF autorizzati per l’agricoltura biologica. Inoltre, è fatto divieto alle Amministrazioni comunali di assegnare direttamente o tramite soggetti terzi, la gestione di orti urbani a cittadini o soggetti collettivi senza previa formazione tecnica agli assegnatari sui divieti del presente Regolamento. 14. Negli orti e giardini privati si dovranno prioritariamente utilizzare PF autorizzati per l’agricoltura biologica, a tal fine l’Amministrazione comunale favorisce azioni informative sull’utilizzo dei mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) all’uso dei PF.
XIII. Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.
1. Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno di plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie) individuate dall’Amministrazione comunale è vietato a distanza inferiore di 30 metri dalle predette aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili l’utilizzo di PF: − classificati tossici, molto tossici; − recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61; R62, R63, e R68, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n.65, e successive modificazioni ed integrazioni; − contenenti le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 127/2008 (H351, H334, H317, H360, H361, H341). 2. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull’etichetta del PF utilizzato, la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei PF sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva: a. nelle colture arboree: − presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell’appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un’altezza minima di 3 metri; − utilizzo di atomizzatori con convogliatori d’aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d’aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti; − entro una distanza di sicurezza di 10 metri l’irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l’interno del proprio appezzamento; − siano utilizzate irroratrici a tunnel. b. nelle colture erbacee: − presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell’appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un’altezza minima di 1 metro rispetto alla coltura da trattare; − utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva; 3. In ogni caso i trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario vanno effettuati con modalità tali da evitare la deriva. Nei seminativi deve essere mantenuta una fascia non trattata di 1.5 m dal confine e di 5 m. nel caso di coltivazioni arboree. Inoltre, nelle colture arboree, gli ultimi 2 – 4 filari vanno trattati verso l’interno. 4. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva previste dal precedente comma 2 deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche. 5. La distribuzione di PF in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell’infanzia, centri diurni per l’infanzia nonché parchi gioco per l’infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura è consentita dopo le 18.00 e deve cessare entro le 7.30 del mattino e comunque nel rispetto degli orari di apertura e accesso alle strutture. 6. In caso d’uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici, nel rispetto delle distanze previste al comma 1 e 2, è fatto obbligo l’effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine (indicativamente entro le ore 09.00) in cui è massima l’umidità relativa dell’aria.
XIV. Informazione preventiva e comunicazioni obbligatorie.
1. L’informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai PF è prevista nei seguenti casi: a. in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l’apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso. b. quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all’art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012. c. è inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti. 2. L’informazione preventiva del trattamento viene effettuata esponendo l’apposito cartello recante la dicitura “COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI”. 3. Qualora il trattamento con PF venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi o giardini pubblici, alberature stradali, ecc.), durante tale fase e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all’ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, opportuna segnaletica (Figura 1) indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate. Il cartello recante la dicitura “ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI” deve altresì contenere i dati relativi alla sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all’area trattata. 4. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell’etichetta dei PF utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore. 5. E’ fatto obbligo anche da parte degli utilizzatori non professionali di dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati (es. siepe, orto) in modo da evitare rischi per la salute.