Demolito definitivamente il traliccio destinato a sostenere antenne per telecomunicazioni realizzato abusivamente – in assenza di titolo edilizio, su un’area soggetta a vincolo paesaggistico – sul terreno della Parrocchia di S.Mattia Apostolo sulle Torricelle in via dei Colli 46, dopo la Sentenza del Consiglio di Stato n. 4686 del 13 giugno 2019 che ne ordinava la demolizione (qui nostro articolo).
Il Consiglio di Stato nella Sentenza n. 04686/2019 del 13 giugno 2019, pubblicata il 5 luglio, ha respinto il ricorso proposto dalla Società C.M. Radiocomunicazioni Snc, contro il Comune di Verona, nei confronti della Parrocchia San Mattia Apostolo, in via Dei Colli n. 46, per la riforma della Sentenza del TAR per il Veneto (3 Sezione) n. 00764/2017 relativa l’ordinanza di demolizione di un traliccio destinato a sostenere antenne per telecomunicazioni realizzato abusivamente, in assenza di titolo edilizio, su un’area soggetta a vincolo paesaggistico.
Il Comune di Verona nel 2010 ha notificato alla Parrocchia di San Mattia Apostolo l’avvio del procedimento sanzionatorio paesaggistico-ambientale, relativamente ad un traliccio avente funzione di sostegno di impianti per radiotrasmissione, realizzato abusivamente in assenza di titolo edilizio, in quanto privo di autorizzazione paesaggistica, in via dei Colli n. 46, su un’area di proprietà della Parrocchia soggetta a vincolo paesaggistico.
A seguire la Parrocchia di San Mattia Apostolo ha presentato al Comune di Verona domanda di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, realizzato in assenza di titolo edilizio. Domanda respinta sulla base del parere contrario formulato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.
La Parrocchia, nel frattempo aveva ceduto il terreno e il traliccio su di essa insistente alla Società C.M. Radio Comunicazioni Snc, ed impugnato il diniego al TAR Veneto ottenendo l’accoglimento sul duplice rilievo che nel caso in trattazione si dovesse applicare la disciplina di cui al D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e che il diniego non fosse stato supportato da una idonea istruttoria.
Avverso la Sentenza n. 878/2012 ha proposto appello il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, deducendone l’erroneità sia per quanto attiene alla ritenuta applicabilità del D.Lgs. 259/2003, anziché del D.Lgs. 42/2004, sia in relazione al parere della Sovrintendenza. Il ricorso del MiBAC è stato accolto dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 96 del 13/1/2014 a cui il Comune di Verona si è uniformato ingiungendo il 13/06/2016 (a distanza di oltre 2 anni) la demolizione del traliccio ai sensi dell’art. 167, c. 1, del D.Lgs n. 42/04.
Contro l’ordinanza di demolizione ha proposto ricorso al TAR Veneto la società C.M. Radiocomunicazioni Snc chiedendo altresì al Comune di Verona, nelle more del giudizio, la sanatoria del traliccio. Richiesta dichiarata dal Comune improcedibile e che la C.M. Radiocomunicazioni Snc ha impugnato davanti al TAR Veneto. Il Tribunale, con Sentenza n. 764 del 31/7/2017 ha respinto ricorso e motivi aggiunti. Sentenza contro la quale ha proposto appello al Consiglio di Stato la società C.M. Radiocomunicazioni Snc e a cui ha resistito il Comune di Verona.
Alla pubblica udienza del 13/6/2019 la causa è passata in decisione al Consiglio di Stato che dichiarato, con la Sentenza n. 04686 del 13 giugno 2019, infondate tutte le doglianze del ricorrente C.M. Radiocomunicazioni Snc.
Interessanti le argomentazioni portate in sentenza dai giudici i quali hanno affermato che «(…) la sentenza del Consiglio di Stato n.96/2014 è stata pronunciata, all’esito dell’appello proposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali avverso la sentenza di questo TAR Veneto n.878/2012, anche nei confronti del Comune di Verona e, per tale ragione, (…) la sentenza de qua fa stato anche nei confronti del suddetto Comune, (…). Di conseguenza, essendosi oramai formato il giudicato anche nei confronti del Comune di Verona, risulta manifestamente infondato quanto dedotto dal ricorrente in ordine al dovere dell’Ente comunale di attivare la procedura di cui all’art.87 D.Lgs n.259/2003 (con conseguente indizione di una conferenza di servizi), dal momento che il Consiglio di Stato ha escluso che, nel presente caso riguardante il traliccio porta antenne abusivamente realizzato, la disciplina delle comunicazioni elettroniche possa sostituirsi alla normativa paesaggistica, dovendo al contrario quest’ultima essere applicata nei confronti di un’opera costruita senza la preventiva autorizzazione paesaggistica e, per tale ragione, sottoposta (con esito negativo) all’accertamento ex post di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 D.Lgs n.42/2004, al fine di ottenere una sanatoria paesaggistica (negata per il parere contrario reso dalla Soprintendenza). (…) Infatti il Consiglio di Stato, con la citata sentenza n.96/2014, ha affermato che: “Sul presupposto, peraltro non contestato neppure in questa sede, che la zona in questione fosse sottoposta a vincolo paesaggistico e che dovesse applicarsi la disciplina prevista per i beni soggetti a tutela, era stata quindi la stessa proprietà del bene a chiedere un accertamento sulla compatibilità paesaggistica degli interventi effettuati in precedenza sul proprio bene, senza richiamare né invocare in alcun modo la disciplina di cui al D.Lgs. 259/2003. Il che si spiega anche in ragione del fatto che era stato contestato un abuso (non semplicemente edilizio) e che non si trattava di realizzare un nuovo intervento ma, semmai, di sanare un intervento già realizzato, anni prima, in assenza di autorizzazione paesaggistica. In tale contesto, nel dare corso ad una domanda proposta in tal senso, l’Amministrazione non poteva non fare coerente e conseguente applicazione della disciplina che la stessa parte privata aveva invocato per prima, finendo per accertare, attraverso il parere della Sovrintendenza, l’incompatibilità dell’intervento in questione, date anche le dimensioni del traliccio, nell’ordine di 20 metri di altezza.»
In conclusione i giudici hanno confermato che:
- a) «a fronte del parere negativo espresso dall’autorità paesaggistica, nessuna diversa scelta avrebbe potuto compiere l’amministrazione comunale in ordine alla richiesta di sanatoria;
- b) dal diniego di quest’ultima discendeva, di necessità, il dovere di sanzionare l’abuso;
- c) la natura vincolata degli avversati provvedimenti amministrativi escludeva qualunque onere motivazionale.»
Questa in sintesi (quasi) 10 anni di storia di un traliccio abusivamente installato sul terreno di proprietà della parrocchia San Mattia Apostolo, terreno successivamente alienato a favore della società C.M. Radiocomunicazioni Snc.
Forte della Sentenza del Consigli di Stato il Comune di Verona ha ripristinato la legalità nell’area attivando l’esecuzione delle operazioni di demolizione del traliccio, e dei ripetitori installati. L’area delle Torricelle negli anni è diventa “zona franca”, la storia, una su tutte, della 1° Torricella Massimiliana è li ancora oggi a testimoniarlo. Auspichiamo un pronto interventismo dell’Amministrazione comunale per bonificare “tutte” le aree abusivamente occupate.
La prossima settimana parleremo e documenteremo di tralicci ed antenne, questa volta installati sul Forte San Mattia.
Alberto Speciale