La natura del decreto di revoca sindacale degli incarichi assessorili si inscrive nell’ambito della più ampia tematica afferente alla dicotomia tra atto politico e atto amministrativo. La questione non assume unicamente rilievo dogmatico, atteso che, ove ne fosse riconosciuta la natura politica, l’atto de quo sarebbe sottratto al sindacato del Giudice Amministrativo e indifferente alle garanzie procedimentali della Legge n. 241 del 1990. Sul punto i recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato riconoscono al provvedimento di revoca dell’assessore vocazione di atto di alta amministrazione. Tale soluzione permette la diretta impugnabilità del provvedimento in parola innanzi al Giudice Amministrativo e consente, pur conservandone veste politica in ordine al soggetto che lo adotta, di affermare la piena operatività della Legge sul Procedimento amministrativo.
La Sentenza n. 453 del 04/03/2019 pronunciata dal TAR per la Lombardia, I Sezione, ha precisato che i provvedimenti sindacali di nomina e di revoca degli Assessori comunali dipendono esclusivamente dall’esistenza di un rapporto fiduciario con il Sindaco, per cui possono sorreggersi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa, tra cui l’affievolirsi del rapporto fiduciario, senza che occorra invece specificare, i singoli comportamenti addebitati all’interessato.
Un Assessore di un Comune lombardo ha impugnato dinanzi al TAR lombardo il decreto sindacale con cui gli veniva revocato l’incarico in quanto “nel corso del mandato è oggettivamente venuto meno il rapporto fiduciario e collaborativo”, e conseguentemente, “le condizioni per la permanenza dello stesso nella carica e nelle sue funzioni”. Motivazione a parere dell’istante insufficiente, da cui il ricorso al TAR il quale lo ha respinto.
Il Collegio dei giudici sulla scorta di una fattispecie analoga (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 29.5.2018 n. 525) afferma che la nomina degli Assessori prevista dal c. 2, dell’art. 46 del TUEL, si basa infatti su un vincolo di fiducia tra il Sindaco e la Giunta, non richiedendosi alcuna motivazione in ordine alle ragioni della scelta compiuta, ma soltanto la comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione.
Conseguentemente, analoga natura va riconosciuta alla revoca, c. 4, art. 46, che si fonda proprio sul venir meno dell’intuitu personae, come atto simmetricamente negativo alla nomina (C.S., Sez. I, 24.12.2013 n. 4970, T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 11.2.2010 n. 74).
In conclusione, poiché la nomina e la revoca degli assessori comunali dipendono esclusivamente dall’esistenza di un rapporto fiduciario con il Sindaco (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II Bis, 28.11.2016 n. 11870), detti provvedimenti possono sorreggersi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico amministrativa – quali, ad esempio, rapporti con l’opposizione o relazioni interne alla maggioranza consiliare – oppure l’affievolirsi del rapporto fiduciario, come ha avuto luogo nel caso di specie, senza che occorra invece specificare i singoli comportamenti addebitati all’interessato (C.S., Sez. V, 19.1.2017 n. 215, C.G.A. Sicilia, 1.6.2015 n. 594 – TAR Veneto, 20.01.2006, n.104).
Il Consiglio Comunale potrebbe peraltro eventualmente opporsi alla scelta, come pure, sempre lo stesso, potrebbe revocare la fiducia all’esecutivo per il venir meno del rapporto di fiducia fra il Sindaco e la Giunta nella sua interezza.
Il provvedimento di revoca dell’incarico di assessore ha carattere discrezionale ed è sottoposto soltanto ad un obbligo di necessaria motivata comunicazione al Consiglio Comunale dei motivi che ne costituiscono il fondamento il quale potrebbe eventualmente opporsi alla scelta.
Al riguardo è stato ribadito che il potere del Sindaco di nominare e revocare i membri della Giunta si fonda sul presupposto che egli, in quanto “eletto direttamente dai cittadini, è il responsabile del governo locale” e, quindi, il soggetto al quale vengono imputati i risultati dell’amministrazione e che: “da ciò consegue la rilevanza del permanere del rapporto di fiducia tra il Sindaco e la Giunta nella sua interezza nei confronti del Consiglio comunale che può a sua volta revocare la fiducia all’esecutivo.”
La Sentenza ritiene valida la revoca purché sia sufficiente che le motivazioni di opportunità politica poste alla base della scelta si rivelino immuni da irragionevolezza. Inoltre puntualizza che il Sindaco non instaura un tipico procedimento sanzionatorio, ma provvede alla rimozione da un incarico fiduciario, per cui l’atto è difficilmente sindacabile in sede di legittimità se non sotto l’aspetto dell’evidente arbitrarietà.
Il pur ampio potere del Sindaco di revocare un componente della Giunta non può trasmodare in una prerogativa arbitraria insindacabile. Opinando in tal senso, si rischierebbe di trasmodare in un eccesso di potere e ricorrere allo strumento della revoca ogni qualvolta si renda necessario adombrare “personalità politiche (divenute) scomode”.
È indubitabile, altresì, come la revoca illegittima dalla carica politica costituisca per l’assessore fonte di un danno patrimoniale e, alla luce delle più recenti pronunce della giurisprudenza, anche di natura non patrimoniale (danno d’immagine).
Insomma gli Assessori del Comune di Verona più volte nominati negli ultimi mesi, settimane, giorni (compreso oggi) come in “uscita” (Neri, Briani, …,) o in fase di “cambio deleghe” (Toffali, …,) hanno tutti gli strumenti per resistere. Volendolo.
Alberto Speciale
(Foto: L’Arena.it)