TAR Lombardia, contributi di costruzione: fideiussione rilasciata da soggetto non autorizzato, mancata presentazione

la sede del tar della Lombardia
 
 

«Se ne ricava che la presentazione di una fideiussione rilasciata da un soggetto che non è debitamente autorizzato ad operare nel territorio della Repubblica è equiparabile alla mancata prestazione della cauzione e non ad un semplice irregolarità della fideiussione presentata, in quanto l’extraterritorialità comporta che la garanzia risulti improduttiva di effetti, non potendo ex se valere nei confronti dello Stato o altro ente pubblico, ai sensi della suindicata normativa; circostanza quest’ultima, del resto, non puntualmente contestata dalla ricorrente, che si limita a richiamare genericamente la prassi di altri enti locali, senza peraltro fornire elementi dettagliati in tal senso.»

Interessante ed attuale la Sentenza n.1585 del 10 luglio 2019 pronunciata dai giudici della Sez. II del TAR della Lombardia relativamente a: Contributi di costruzione e presentazione di una fideiussione rilasciata da soggetto non autorizzato ad operare nel territorio della Repubblica.

Il tutto nasce dal ricorso presentato dalla società D.H. Srl nei confronti del Comune di Milano per l’annullamento dell’Avviso di addebito contenente una sanzione di € 11.002,07, ai sensi dell’art. 42 del DPR 380/01, per avere la ricorrente pagato in ritardo il contributo di costruzione relativo ad un permesso di costruire rilasciato per opere di ristrutturazione edilizia su immobile sito in Milano.

La ricorrente ha scelto di chiedere il pagamento rateale del contributo di costruzione ed ha regolarmente versato in data 11 settembre 2017 la prima rata di € 36.629,43, pari al 25% del dovuto. Nella stessa data ha presentato all’Amministrazione atto di fidejussione dell’importo di € 146.517,72, rilasciata dalla CSC Compagnia Svizzera Cauzioni S.A., allo scopo di ottenere la rateazione della differenza. Senonché l’Amministrazione comunale in sede di verifica documentale ha riscontrato che la Compagnia Svizzera di Cauzioni non risultava iscritta negli elenchi tenuti dalla Banca d’Italia pertanto tale polizza fidejussoria non poteva essere accettata ed ha invitato la società D.H. Srl  a presentare idonea polizza fidejussoria emessa da Compagnia Assicurativa autorizzata ad operare in Italia.

Contro tale atto la ricorrente ha sollevato motivi di ricorso ritenendo che non si applicherebbe al caso in esame la regola – contenuta nella Circolare del Comune di Milano n. 2/2011 – secondo la quale la presentazione delle garanzie del pagamento rateale è condizione essenziale per accedere al beneficio e la mancata presentazione delle garanzie comporta il non perfezionamento della scelta di rateizzazione, con obbligo del pagamento in unica soluzione. Infatti, secondo la D.H. Srl, la garanzia fidejussoria è stata regolarmente presentata insieme con il versamento della prima rata del 25% e la richiesta di sostituirla non prevedeva un termine di adempimento. Inoltre la presenza di limiti legali nell’individuazione dei fideiussori non era stata comunicata alla ricorrente ed il Comune non ha applicato i principi di soccorso istruttorio che avrebbero permesso al cittadino di rimediare ad errori e/o incomprensioni tramite la chiara enunciazione dei suoi obblighi.

Infine nel ricorso si afferma che il Comune non ha tenuto conto che la ricorrente ha provveduto spontaneamente al pagamento di tutta la restante quota del contributo di costruzione, in unica soluzione senza che il Comune di Milano nulla richiedesse e/o sollecitasse in proposito.

La difesa del Comune ha evidenziato che la ricorrente avrebbe dovuto presentare una nuova polizza entro 30 giorni dal rilascio del permesso di costruire e cioè entro il 30 settembre 2017 e che la sanzione è stata irrogata in quanto il pagamento è pervenuto in ritardo.

Nella  camera di consiglio del giorno 30 aprile 2019 la causa è stata trattenuta dal Collegio ed i giudici hanno deciso che il ricorso è infondato.

Ai sensi dall’art. 16 del DPR 380/01 La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata (comma 2) e La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, è corrisposta in corso d’opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione(comma 3).

A sua volta la Legge n. 348 del 1982 prevede, all’art. 1, che in tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi: a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell’albo degli intermediari finanziari, (…) di cui al D.Lgs. n. 385/1993, e sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia (…); c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi. L’art. 2 prevede poi che diritti ed azioni, di cui godeva il creditore beneficiario della prestazione garantita da cauzione costituita in uno dei modi sopra detti, si trasferiscono in surrogazione a chi ha prestato la cauzione a seguito di inadempienza del debitore principale ed incameramento della cauzione.

L’art. 42, c. 2, del DPR 380/01 prevede poi che Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 comporta: a) l’aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni; b) l’aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; c) l’aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni (…). 4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

Secondo i giudici del TAR lombardo «la presentazione di una fideiussione rilasciata da un soggetto che non è debitamente autorizzato ad operare nel territorio della Repubblica è equiparabile alla mancata prestazione della cauzione e non ad un semplice irregolarità della fideiussione presentata, in quanto l’extraterritorialità comporta che la garanzia risulti improduttiva di effetti, non potendo ex se valere nei confronti dello Stato o altro ente pubblico, ai sensi della suindicata normativa; circostanza quest’ultima, del resto, non puntualmente contestata dalla ricorrente, che si limita a richiamare genericamente la prassi di altri enti locali, senza peraltro fornire elementi dettagliati in tal senso.»

Per quanto riguarda, la denunciata violazione dell’obbligo di soccorso istruttorio, i giudici hanno rilevato che con la comunicazione del 13 settembre 2017 il Comune aveva anche indicato alla ricorrente l’elenco delle società dichiarate dalla Banca d’Italia prive di titolo ad operare sul territorio nazionale, collaborando quindi alla regolarizzazione della sua posizione.

Infine la legittimità e la correttezza della condotta del Comune comporta la reiezione della domanda risarcitoria presentata dalla ricorrente.

Alberto Speciale

(foto di copertina credit ansa.it)

 
 
Alberto Speciale
Classe 1964. Ariete. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa, amante della trasparenza con un interesse appassionato, inesauribile, sfacciato, per i fatti degli uomini. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. "Sono responsabile di quel che scrivo non di quel che viene capito"

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