TAR del Veneto: da rifare l’affidamento servizio di portierato agli edifici Fondazione Arena di Verona

 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (sezione prima) con la Sentenza n. 00047/2020 depositata il 15 gennaio 2020 ha accolto il ricorso presentato dalla società Rangers Servizi Fiduciari S.r.l. per l’annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di gara per l’affidamento del servizio di portierato presso gli edifici della Fondazione Arena di Verona.

La Fondazione Arena di Verona ha indetto, determina a contrarre datata 8 febbraio 2019, una procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Portierato presso gli edifici e le attività della Fondazione Arena di Verona dal 01.04.2019 al 31.03.2022″, per l’importo a base di gara di euro 900.000,00 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

All’esito delle operazioni di gara e della valutazione delle offerte tecniche ed economiche il RUP comunicava, in data 23 maggio 2019, l’aggiudicazione provvisoria del servizio alla (ricorrente) Rangers Servizi Fiduciari S.r.l. richiedendo alla stessa ai fini dell’aggiudicazione definitiva, la produzione della documentazione a comprova del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali dichiarati in gara. Inoltre il RUP comunicava l’avvio del procedimento di verifica della congruità dell’offerta economica rispetto al costo del lavoro, richiedendo l’allegazione delle giustificazioni relative alle voci e agli elementi che hanno concorso a formare l’importo relativo al costo della manodopera indicato nell’offerta.

La società ricorrente dopo aver inviato la documentazione richiesta ha ricevuto il 6 agosto 2019 la comunicazione, a firma del RUP, di esclusione dalla procedura di aggiudicazione sulla scorta di assunte incongruenze tra i costi della manodopera indicati dalla Rangers Servizi Fiduciari S.r.l. rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento, nonostante le argomentate precisazioni fornite da quest’ultima.

Con ricorso notificato in data 27 settembre 2019 la Rangers Servizi Fiduciari S.r.l. ha proposto “domanda per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia ovvero pronuncia di idonee misure cautelari del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di gara per l’affidamento del servizio di portierato presso gli edifici della Fondazione Arena di Verona per accertata non congruità dell’offerta economica con riferimento ai costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, c. 5, lett. d), del D.Lgs. 50/2016, recante data 6 agosto 2019.”

Per il Collegio il motivo del ricorso è fondato in relazione ai dedotti vizi di carenza di istruttoria e motivazione insufficiente evidenziando che l’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, nel disciplinare il procedimento di anomalia dell’offerta, relativamente alle ipotesi in cui l’incongruità dell’offerta si riferisca ai costi di manodopera, individua i criteri con cui la stazione appaltante, nell’esercizio della sua discrezionalità, opera la valutazione.

In particolare, il c. 5, dopo aver stabilito che “La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione per iscritto delle spiegazioni […]”, impone alla stazione appaltante di escludere “[…] l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al c. 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa in quanto: […] d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, c. 16”.

I giudici ricordano l’insegnamento giurisprudenziale in base al quale nelle gare pubbliche, il giudizio di anomalia dell’offerta postula una motivazione rigorosa ed analitica se in senso sfavorevole all’offerente evidenziando che a fronte delle giustificazioni offerte dalla società ricorrente il competente organo di gara, a seguito di adeguato approfondimento istruttorio, avrebbe dovuto in modo analitico corredare di motivazione l’esito sfavorevole.

Tuttavia, scrive il collegio, nel verbale di verifica dei costi della manodopera datato 1 agosto 2019 e nel provvedimento di esclusione datato 6 agosto 2019, dopo aver dato atto dell’indagine svolta sui chiarimenti richiesti alla società ricorrente e da quest’ultima resi, non risulta articolata una analitica disamina sui singoli profili corredata da pertinente corredo motivazionale. Peraltro il Tribunale riscontra erroneo l’apprezzamento, contenuto nel provvedimento di esclusione della stazione appaltante, circa la palese inferiorità dei costi della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto – immediatamente dopo – i detti provvedimento e verbale avversati richiamano il C.C.N.L. adottato (e non le tabelle ministeriali).

In conclusione, il ricorso merita di essere accolto e dall’accoglimento consegue l’annullamento del provvedimento datato 6 agosto 2019 di esclusione della società Rangers Servizi Fiduciari S.r.l. dalla procedura di gara in questione e del verbale di verifica dei costi della manodopera datato 1 agosto 2019.

All’accoglimento delle domande della ricorrente non si accompagna, tuttavia, l’accoglimento della domanda di aggiudicazione, posto che di regola le omissioni istruttorie in tema di giudizio di anomalia dell’offerta non possono essere colmate in sede giudiziale, dovendo la stazione appaltante ripetere il sub procedimento di verifica (arg. ex Cons. Stato, sez. V, 12 agosto 2019, n. 5674).

Pertanto, alla luce della Sentenza, tutto ritorna sulla scrivania del RUP il quale dovrà rifare i conti e probabilmente aggiudicare definitivamente, salvo appello, l’affidamento alla società Rangers Servizi Fiduciari S.r.l..

Alberto Speciale

 
 
Alberto Speciale
Classe 1964. Ariete. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa, amante della trasparenza con un interesse appassionato, inesauribile, sfacciato, per i fatti degli uomini. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. "Sono responsabile di quel che scrivo non di quel che viene capito"

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