La Corte dei Conti – Sezione Controllo della Regione Veneto – nell’adunanza del 14 dicembre 2020, depositata il 18 dicembre, ha approvato, con la Deliberazione n. 182/2020/GEST, la relazione concernente il controllo/referto sullo stato di avanzamento e di esecuzione dei lavori per la realizzazione della “Superstrada Pedemontana Veneta”. Emerse molteplici aree di criticità gestionale.
molteplici aree di criticità gestionale, alcune contrassegnate da tratti di continuità e di
omogeneità con gli elementi istruttori già presenti nei referti anteriori, altre invece
qualificate da profili di novità e di attualità.
ha indotto la Sezione ad «esprimere una serie coordinata di raccomandazioni orientate alla necessità che l’Amministrazione regionale proceda alla ri-valutazione dei profili di economicità e di congruità contrattuale, correlati all’aggiornamento delle situazioni di fatto e di diritto, le quali possono produrre un impatto significativo sullo sviluppo dell’equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio».
superamento della pregressa situazione di stallo, alla data dell’11 settembre 2020 è scaduto il termine di conclusione delle opere previsto nel TAC e la Pedemontana Veneta non è ancora completata in tutte le sue parti. Le vigenti previsioni negoziali prevedono l’applicazione di sanzioni pecuniarie da computare sul periodo di ritardo.
lavori fino all’ultima tratta, il concessionario ha indicato il termine del 6 febbraio 2022 per il completamento di tutte le opere incluse nei progetti esecutivi.
previsto ha inciso il sequestro, da parte della Procura della Repubblica di Vicenza, della galleria di Malo, dal 2016 sino a ottobre 2020, ma solo in parte, posto che i ritardi riguardano tutta l’opera.
Inoltre, sulla base del cronoprogramma contrattuale, il termine dell’11 settembre 2020 era
previsto solo per la tratta che ricomprende la galleria di Malo. Per tutte le altre tratte le
scadenze sono fissate tra il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2019 e non sono state rispettate.
anticipati sull’entrata in esercizio dell’intera infrastruttura, sono state aperte tre tratte
funzionali (tra lo svincolo con la A31 e la strada provinciale a Breganze n. 101 “Gasparona”, compreso il casello di Valdastico; tra l’interconnessione con l’autostrada A31-Valdastico e il casello di Malo; tra il casello di Breganze e il casello di Bassano Ovest), sulle quali il concessionario riscuote i pedaggi e trattiene gli incassi imputandoli a titolo di pagamento da parte della Regione del canone di disponibilità, secondo le previsioni dei singoli atti aggiuntivi adottati in deroga al TAC.
concretizzato un ritardo rispetto ai tempi contrattuali previsti.
sussistono alcuni profili di attuale criticità economico-finanziaria che concernono -da un lato – gli esborsi monetari posti a carico della Regione a titolo di canone di disponibilità e – dall’altro – gli introiti a favore della stessa, derivanti dai pedaggi, i quali costituiscono le entrate patrimoniali spettanti alla Regione per effetto dello stesso TAC.
Per quanto concerne gli esborsi monetari a carico della Regione, gli importi che la stessa sarà chiamata a corrispondere nel corso dei 39 anni di gestione non sono suscettivi di stima certa nel loro esatto ammontare, poiché riprende valori incerti, come il tasso di inflazione annuo, ancora non divenuto oggetto di pubblicazione da parte dell’ISTAT.
c) alla modifica della velocità di percorrenza da 110 km/h a 130 km/h, non ancora
conseguita dalla Regione, allo stato degli atti e delle informazioni acquisite in istruttoria.
traffico, la Sezione esprime la raccomandazione di un attento e puntuale monitoraggio di tutte le condizioni “in itinere”, che assumono rilevanza incidente sull’assetto negoziale.
Ciò nonostante, la realizzazione dell’interconnessione della Pedemontana Veneta con la A4
non rientra nel progetto in corso di realizzazione con obblighi contrattuali per il
concessionario, poiché tale componente d’opera è invece di competenza del diverso
soggetto d’impresa, concessionario dell’autostrada A4 Brescia-Padova.
Tuttavia, allo stato degli atti, non risulta ancora definita la richiesta di riclassificazione
infrastrutturale con la conseguente modifica in aumento della velocità di percorrenza da 110 km/h a 130 km/h, nonostante che il piano traffico allegato al TAC sia stato elaborato sul presupposto della ammissione alla maggiore velocità di percorrenza.
– raccomanda all’Amministrazione regionale di procedere all’adozione di misure
organizzative di rafforzamento delle attività di vigilanza e di monitoraggio dei tempi di
completamento delle opere, valutando contestualmente la sussistenza dei presupposti
contrattuali per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie da ritardo, salvo l’accertamento
motivato di eventuali cause di giustificazione da riconoscere in favore del concessionario;
– raccomanda alla Regione di procedere ad un’approfondita verifica sull’attuale
attendibilità delle stime di traffico allegate al TAC, anche al fine di adeguare i dati
previsionali all’avveramento di situazioni di fatto, che presentano -allo stato degli atti- un
significativo margine d’incertezza incidente sul valore dell’investimento e sull’idoneità
dell’opera a generare i corrispondenti flussi di cassa, con estensione delle attività di verifica
al monitoraggio delle situazioni “in itinere”;
– raccomanda la vigilanza sull’esatto e tempestivo adempimento dell’obbligo di resa
del conto giudiziale gravante sul concessionario sulla gestione delle tratte già in esercizio, a
garanzia della trasparenza della finanza pubblica;
– raccomanda la tempestività nelle iniziative di recupero nei confronti del
concessionario dell’importo di € 20.147.000 indebitamente liquidato a titolo di IVA non
dovuta sulla quota di contributo finanziata per la realizzazione dell’opera.