Colgo l’occasione del “rilancio” giornalistico di questi ultimi giorni in merito alla vicenda Superbeton Spa a Montorio per fare il punto della situazione
Partiamo dalla fine.
Il Consiglio di Stato (Sezione Quarta) con l’Ordinanza 4127/2020, ha respinto il ricorso in appello 3921/2020 proposto da Superbeton Spa, (difesa avvocati Alessandro Calegari e Andrea Manzi) contro la Provincia di Verona, nei confronti del Comune di Verona, l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) e del Comitato Ambiente Montorio (difesa avvocati Giorgio Aschieri e Daniele Giacomazzi dello Studio Righini in Verona) nei confronti della Determinazione dell’area ambiente 31 gennaio 2020 n. 273 della Provincia di Verona di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di recupero di inerti e di produzione di conglomerato bituminoso localizzato a Montorio (VR). Revoca disposta a seguito di inosservanza delle diffide a rispettare le prescrizioni autorizzatorie.
Ricordo che il ricorso presentato chiedeva la riforma dell’Ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione seconda, n. 241 del 9 marzo 2020,concernente la revoca dell’Autorizzazione Unica Ambientale per l’esercizio di un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi e per la produzione di conglomerati bituminosi
L’azienda che conduceva l’esercizio dell’impianto di recupero rifiuti inerti e di produzione di conglomerati bituminosi a Verona, nella frazione di Montorio, era stata più volte segnalata da parte dei cittadini abitanti nelle zone limitrofe, riunitosi nel Comitato Ambiente Montorio agli enti competenti (Comune di Verona, Provincia di Verona, Aulss9, ARPAV) a causa delle fastidiose emissioni odorigene, dei rumori e delle polveri prodotte dall’azienda. Le segnalazioni erano costate una denuncia, da parte della società Superbeton Spa, con una richiesta di risarcimento danni di 1 milione di euro ai membri del Comitato Ambiente. Tale richiesta è stata in seguito ritirata dall’azienda liberando di fatto i tre membri del direttivo colpiti.
Il TAR Veneto, con Ordinanza 30 aprile 2020 n. 241, ha respinto la domanda di sospensione cautelare della revoca, ritenendo carente il presupposto (ai fini della concessione della misura cautelare) dell’apparente fondatezza del ricorso. I giudici, leggendo l’Ordinanza, hanno osservato che: “…allo stato della cognizione sommaria propria della presente fase, la domanda cautelare non risulta meritevole di accoglimento per carenza del presupposto del ‘fumus boni iuris’. Osservato, in particolare, che non appaiono condivisibili le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente con la memoria depositata in data 24 aprile 2020, in quanto: contrariamente a quanto si afferma, il provvedimento impugnato risulta argomentato anche in riferimento alla mancata realizzazione degli interventi programmati: in particolare nella motivazione dell’atto si assume, a fondamento della revoca, anche la circostanza che la società ricorrente non avrebbe compiutamente eseguito gli interventi mitigativi previsti dalla Determinazione dirigenziale n.3236/2017 dell’11.08.2017, finalizzati all’eliminazione delle molestie legate alle immissioni di odori e rumori. Non risulta condivisibile nemmeno quanto si afferma circa il fatto che la sostituzione della lamiera con dei teloni, nella cofanatura della baia di carico, non integrerebbe la violazione di alcuna diffida: al contrario, con l’atto nr. 66826 del 31.10.2018 (all. 10, doc. n. 24, della produzione di parte ricorrente dell’11.03.2020) già citata nel decreto n. 146/2020, la Superbeton veniva esplicitamente diffidata a rispettare, tra gli altri, gli obblighi di cui al punto n. 4 della determina n. 4206 dell’8.11.2017, e cioè, appunto, a dare ossequio alle prescrizioni impartite con la determina nr. 3236/2017. Infine, quanto al carattere migliorativo dell’intervento concretamente realizzato rispetto a quello che la società ricorrente si era impegnata a eseguire, si evidenzia che tale aspetto avrebbe dovuto essere oggetto di contraddittorio endoprocedimentale con l’Amministrazione resistente (…).”
A seguire in data 18 maggio 2020 la società ricorrente ha impugnato avanti il Consiglio di Stato l’Ordinanza del TAR 241/2020, ribadendo, in sintesi, che nessuna diffida sarebbe stata inadempiuta e che la difformità sulla quale si è soffermata l’attenzione del TAR Veneto, sarebbe addirittura migliorativa del progetto approvato, quindi insistendo per l’accoglimento della domanda di sospensione della contestata revoca in considerazione anche degli asseriti gravi e irreparabili danni che ne deriverebbero.
Per i giudici del Consiglio di Stato è risultato prevalente, anche in relazione agli aspetti ambientali, l’interesse pubblico di mantenere inalterata la situazione di fatto, fino alla definizione nel merito della controversia, in accogliemento di quanto espresso dalla difesa del Comitato Ambiente Montorio, conseguentemente, il ricorso è stato respinto.
La società Superbeton Spa ha continuato pertanto a restare chiusa, così come da Determina di revoca della Provincia di Verona, avendo esaurito i gradi di appello consentiti dalla Legge relativamente al procedimento cautelare di sospensione della stessa.
Mentre con la Sentenza 01242/2022 i giudici amministrativi veneziani hanno così deciso nel merito della vicenda: «In conclusione, ritenuto che la revoca sia legittimamente fondata sulle reiterate inottemperanze al termine per presentare la dichiarazione di fine lavori e sul mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con le diffide del 1 marzo 2018 e 31 agosto 2018 ( diffide violate dalla realizzazione di opere non conformi a quelle indicate nelle varianti approvate con determinazione n. 3236/2017 allo scopo di mitigare le emissioni di odori e rumori provocati dall’impianto), il ricorso R.G. n. 241/2020 deve essere respinto. Il ricorso R.G. n. 785/2020 con cui Superbeton ha chiesto l’annullamento del provvedimento comunale che ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività edilizia di cui alla SCIA 335/2020, ai sensi dell’art. 19, comma 3, L. 241/90, va dichiarato inammissibile per carenza d’interesse in quanto, a seguito della revoca dell’AUA, è venuta meno la possibilità di svolgere l’attività e, anche, la deroga in zona agricola precedentemente concessa. Per gli impianti di recupero di rifiuti del tipo di quelli per cui è causa i titoli edilizi sono in stretta correlazione con l’autorizzazione ambientale, sicchè la revoca dell’AUA incide sull’interesse della società a richiedere interventi a servizio dell’impianto in quanto lo status dell’area torna ad essere quello originario (agricolo)».
La società Superbeton ha impugnato la sentenza del T.A.R. Veneto n. 01242/2022 con ricorso iscritto al R.G. n. 9030/2022 del Consiglio di Stato, che non è ancora stato definito.
Un secondo filone riguarda invece il ricorso presentato da Superbeton nel 2018 nei confronti di: Provincia di Verona, Comune di Verona e Brunelli Placido Franco Srl per l’annullamento della determinazione dirigenziale della Provincia di Verona n. 0011832/18 del 01.03.2018, avente ad oggetto: “Ditta Superbeton S.p.A. – sede operativa via del Vegron, 3 – loc. Montorio – Verona – Impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi con produzione conglomerati bituminosi. Diffida al rispetto degli obblighi di cui alla determinazione provinciale n. 4206/17 del 08 novembre 2017 e avvio del procedimento, ai sensi della L.241/90, per la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto”; della nota del Comune di Verona del 26.7.2017; della nota del Comune di Verona del 27.10.2017; della nota del Comune di Verona del 3.11.2017, con il quale la ditta Superbeton è stata sollecitata a presentare una proposta di indagine ambientale per l’area oggetto dei provvedimenti; della nota di sopralluogo del giorno 16.11.2017, comunicata dal Comune di Verona; di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale/o finale.
La società Superbeton, in vista dell’udienza pubblica fissata all’8 febbraio 2024 per la discussione del ricorso in di cui sopra ha depositato il 15 dicembre 2023 un’istanza di rinvio motivando che la decisione del Consiglio di Stato sull’appello avverso la sentenza del T.A.R. Veneto n. 1242/2022 potrebbe influire sulla decisione del presente ricorso. Il TAR accogliendo il rinvio ha fissarto alla data del 14 novembre 2024 un’apposita camera di consiglio al fine di verificare se, nelle more, sarà intervenuta la decisione del Consiglio di Stato sul ricorso contro la sentenza del T.A.R. Veneto n. 1242/2022.
Nel breve invece sarà da capire che tipo di provvedimenti intenderanno prendere la Provincia ed il Comune di Verona posto che, come statuito dai giudici veneziani, «(…) a seguito della revoca dell’AUA, è venuta meno la possibilità di svolgere l’attività e, anche, la deroga in zona agricola precedentemente concessa, …, sicchè lo status dell’area torna ad essere quello originario (agricolo)». Al momento l’area è da riportare al piano campagna la depressione creata negli anni a seguito dell’ex attività di cava.
Sono state inviate, dal Comitato Ambiente e dal Comitato Fossi Montorio, all’assessore Ferrari due distinte richieste di segnalazione del problema, anche in ragione del fallimento della società Brunelli Placido franco Srl, con richiesta di risposta, mai arrivata. Anche la Circoscrizione 8^ era stata informata.
Ci aggiorneremo all’esito della sentenza del consiglio di Stato nel giudizio di merito della revoca dellautorizzazione all’esercizio dell’impianto che rimane ad oggi smantellato.
Questa la situazione ad oggi.
Alberto Speciale
(Immagine di repertorio prima dello smantellamento, credit foto Speciale Alberto)
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