Con la Determinazione n. 1893/19 del 11/06/2019 la Provincia di Verona modifica la Determinazione n. 4206/17 del 08/11/2017 di autorizzazione all’esercizio, rilasciata alla ditta Superbeton S.p.A, per l’impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi e di produzione conglomerati bituminosi, sito in via del Vegron, 3 – loc. Montorio nel Comune di Verona. Inserite prescrizioni volte alla risoluzione dei problemi odorigeni e di rumore prodotti dall’attività.
Il Dirigente dell’area ambientale della Provincia di Verona con la Determinazione n. 1893/19 del 11/06/2019 ha modificato la propria Determinazione n. 4206/17 del 08/11/2017 relativa all’autorizzazione all’esercizio, rilasciata alla ditta Superbeton Spa per l’impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi e di produzione conglomerati bituminosi, sito in via del Vegron, 3 – loc. Montorio nel Comune di Verona, con inserimento di prescrizioni finalizzate alla risoluzione della problematica odorigena e alla verifica della rumorosità prodotta dall’attività aziendale.
Secondo la Provincia le continue segnalazioni di molestie olfattive e di rumore da parte dei cittadini, riunitosi in un apposito Comitato Ambiente Montorio, impongono, senza ulteriore ritardo, l’attuazione delle opere mitigative peraltro proposte dalla stessa ditta già nel gennaio 2017 ed approvate con Determinazione n. 3236/17 dell’11/08/2017 ma ad oggi incredibilmente non ancora realizzate a distanza di quasi 2 anni!.
Anche in risposta all’avvio del procedimento del 10/04/2019, la ditta ha comunicato di aver attuato alcuni interventi di cui però la Provincia non ha riscontro che possano configurarsi opere ritenute risolutive del disagio dei cittadini, mentre, per quanto riguarda l’esecuzione della campagna olfattometrica, la società Superbeton Spa comunica che sarà effettuata nei mesi di giugno e luglio 2019.
A fronte di questi preoccupanti ritardi ed il permanere della situazione di disagio lamentato dai cittadini, con segnalazioni inviate per il tramite dell’ufficio ambiente del Comune di Verona, è inderogabile provvedere all’aggiornamento del provvedimento di autorizzazione all’esercizio con idonee prescrizioni finalizzate alla risoluzione della problematica odorigena lamentata. E’ quindi necessario preventivamente acquisire l’indagine olfattometrica, sulla scorta della quale saranno stabiliti limiti alle emissioni odorigene. La possibilità di stabilire limiti alle emissioni odorigene è stata introdotta dal D.Lgs 183/2017, che ha modificato il D.Lgs 152/06 e s.m.i., introducendo ex novo l’art. 272-bis “emissioni odorigene”. Va tuttavia ricordato che ad oggi non risultano emanati, né a livello regionale, né a livello nazionale, limiti di legge.
Nell’ambito dei vari tavoli tecnici tenutisi, stante il perdurare delle segnalazioni di odore, si è tuttavia condiviso di dare attuazione, seppur nelle more di indicazioni regionali o nazionali a riguardo dei limiti di riferimento, a quanto previsto in merito alla possibilità di prevedere valori limite di emissione per le sostanze odorigene. A tale proposito, si evidenzia che nell’ incontro del 25 ottobre 2018, la Conferenza di servizi ha proposto che fosse data attuazione a quanto previsto dalla Regione Lombardia (nelle more dell’emanazione di indirizzi della Regione Veneto) nel caso in cui le segnalazioni dei cittadini si fossero rilevate fondate, ovvero la predisposizione, a carico dell’azienda, di un’indagine olfattometrica, di uno studio sulla dispersione degli odori e la rilevazione chimica.
Nelle previsioni, l’indagine sarebbe stata condivisa con Arpav, che avrebbe dovuto presenziare anche ai campionamenti e l’azienda si è resa disponibile ad effettuare l’indagine auspicando che Arpav Verona prendesse contatti con Arpae Sac di Modena per stabilire idoneo Piano di approfondimento della problematica odorigena. Tuttavia, con nota del 4 aprile 2019, il dipartimento Arpav di Verona ha comunicato che la collaborazione auspicata da Superbeton con altri organismi/agenzie per l’effettuazione dell’indagine olfattometrica, non è attuabile.
Il Dirigente Provinciale ritiene necessario completare i lavori già autorizzati con determinazione n. 3236/17 e ridefinire urgentemente tempi e modalità per l’invio di quanto richiesto dalla conferenza di servizi. Al riguardo tuttavia è stato deciso di non imporre, in questa fase, i limiti in termini di concentrazione di odori, si fonda sul fatto in quanto risulta necessario acquisire gli esiti dell’indagine olfattometrica richiesta in conferenza (il 25 ottobre 2018) e prescritta con il provvedimento 1893/2019, al fine di valutare, in sede della prossima conferenza dei servizi, i limiti idonei al contenimento della problematica odorigena.
Per quanto sopra ricordo che per analoga situazione (emissioni odorigene) alla ditta MATCO Srl di Sona (VR), stante il perdurare delle segnalazioni di odore, è stato deciso, con Determina n. 1522/19 del 09/05/2019, di dare attuazione, seppur in carenza di indicazioni regionali o nazionali a riguardo dei limiti di riferimento, a quanto previsto in merito alla possibilità di prevedere valori limite di emissione per le sostanze odorigene. I limiti sono stati stabiliti, condivisi in sede di conferenza dei servizi, nei seguenti valori: valore al camino di 5000 O.U. come “limite assoluto” e di 500 O.U. come “limite obiettivo”.
Relativamente alla valutazione degli effetti prodotti dal vincolo dell’orario di funzionamento dell’impianto imposto con Determinazione n. 874/19 del 08/03/2019, vi è la necessità di prescrivere alla ditta l’esecuzione di (un’altra) indagine fonometrica.
Conseguentemente per quanto sopra la ditta Superbeton SpA è sollecitata a gestire l’impianto nel rispetto delle prescrizioni riportate nella Determinazione n. 4206/17 del 08 novembre 201713, inoltre è tenuta a:
1) trasmettere, entro il 30/06/2019, la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere di variante assentite dalla Provincia con Determinazione n. 3236/17 del 11/08/2017 e qui nuovamente richiamate:
• la realizzazione di un tunnel per l’ abbattimento degli odori/rumori/polveri nell’impianto per la produzione di conglomerato bituminoso che è parte integrante del processo di recupero del fresato (tipologia 7.6) e degli altri inerti trasformati in mps (materie prime secondarie);
• l’installazione di moduli prefabbricati da cantiere realizzati con telaio strutturale metallico e tamponamenti in pannelli coibentati, saranno installati in adiacenza all’impianto dei bitumi per il ricovero di molti prodotti ed attrezzi per l’esercizio e per la manutenzione. E’ previsto anche il posizionamento di un container. Tutto l’insieme dei prefabbricati sarà protetto da tettoie. E’ previsto l’utilizzo di un modulo da adibire a WC di cantiere, a servizio degli addetti ai lavori. Gli scarichi saranno convogliati, mediante tubatura in PVC passante per un pozzetto d’ispezione, in una fossa imhoof e successivamente in una fossa a tenuta stagna. quest’ultima sarà periodicamente svuotata da ditta specializzata;
• l’installazione di 3 nuove tramogge di carico impianto bitumi a lato di quelle esistenti per aumentare la qualità dei conglomerati bituminosi prodotti, aumentando le granulometrie da poter immettere nell’impianto. Per poter montare in modo stabile le due tramogge più esterne sarà realizzato un nuovo muro in cemento armato, in sostituzione di quello esistente in blocchi di cemento, ed avrà uguale altezza al muro esistente posto a sostegno delle altre tramogge;
• il completamento della cofanatura impianto bituminosi, quale opera necessaria per raggiungere gli standard prefissati di abbattimento dei rumori e gli odori, mediante la posa di pannelli di tamponamento fino al livello del terreno;
• un nuovo silos installato nell’area posteriore dell’impianto bitumi, e la sostituzione del silos delle emulsioni con uno più capiente;
• la modifica della posizione della tettoia di protezione addetti che sarà ruotata di 90° rispetto alla posizione attuale.
2) trasmettere il collaudo funzionale dell’intero impianto con allegata l’istanza alla Provincia di rilascio dell’autorizzazione definitiva all’esercizio dell’impianto stesso;
3) allegare al collaudo funzionale di cui al punto 2), una indagine fonometrica per valutare la rumorosità prodotta dall’attività della ditta, anche con rilievo puntuale orientato alla verifica dei valori limite differenziali di immissione; la stessa deve essere trasmessa anche al Comune di Verona, al Dipartimento ARPAV di Verona, all’ULSS n. 9 Scaligera;
4) effettuare, nei mesi di giugno e luglio 2019, un’indagine olfattometrica con le modalità
previste dalla Regione Lombardia con deliberazione n. IX/3018 del 15 febbraio 2012, Allegato 2 (nelle more di specifiche linee guida e/o norme da parte della Regione Veneto); tale indagine dovrà essere effettuata:
– nelle condizioni di esercizio più gravose di esercizio;
– sia presso l’impianto (nei punti di emissione convogliata ma anche nelle zone interessate da emissioni diffuse), sia presso i bersagli sensibili individuati con il Comune di Verona e con Arpav, in base alle segnalazioni pervenute e al modello di dispersione di cui al punto precedente;
5) trasmettere l’indagine olfattometrica agli enti (Arpav, Provincia, Comune di Verona e ASL 9 Scaligera) entro il 14 agosto 2019, accompagnata da una dettagliata relazione conclusiva, con valutazione dei risultati ottenuti, al fine di verificare il rispetto dei limiti al camino e alle sorgenti diffuse;
6) effettuare e trasmettere ad Arpav, Provincia, Comune di Verona e ASL 9 Scaligera, inoltre, entro il termine del 14/08/2019, uno studio dell’impatto olfattivo, mediante simulazione di dispersione, secondo quanto previsto dalla citata deliberazione n. IX/3018 del 15 febbraio 2012, Allegato 1 (nelle more di specifiche linee guida e/o norme da parte della Regione Veneto), individuando la mappa di impatto e le concentrazioni massime presso i recettori sensibili;
7) prestare, entro sessanta (60) giorni dalla data di notifica del presente atto, le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla DGRV 2721/2014.
Il provvedimento provinciale conclude facendo salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale o regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell’attività prevista (leggasi: atti da rilasciarsi da parte di altre amministrazioni per competenza). Infine un “assist – richiamo”, dal sapore agrodolce, al Comune di Verona che ricorda: “in merito alle lamentele per la rumorosità derivata dall’attività della ditta e per gli odori molesti di bitume” – come peraltro già evidenziato più volte nei numerosi tavoli tenutisi presso la Provincia – “il fatto che l’azienda sia in possesso di un’autorizzazione ambientale non fa venir meno la competenza del Comune sugli aspetti igienico-sanitari dell’impianto”.
Dopo che la ditta avrà ottemperato a quanto prescritto negli “Obblighi da rispettare”, sarà rilasciato un nuovo provvedimento per l’autorizzazione definitiva all’esercizio dell’impianto, con l’imposizione del rispetto dei limiti alle emissioni odorigene prevedendo che qualora detti limiti non vengano poi rispettati, sarà imposto a Superbeton un piano di adeguamento per l’abbattimento delle emissioni odorigene, al fine di rientrare nei limiti autorizzati.
Ricordo ai lettori che il settore Ambiente del Comune di Verona aveva già espresso parere negativo in merito all’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di recupero materiali inerti non pericolosi e produzione di conglomerato bituminoso, anticipando di fatto le problematiche che poi sono sorte (odori, rumori, traffico di camion). Anche l’ULSS 20(ora 9) si era espressa negativamente in tal senso con identico giudizio. Pareri che tuttavia non sono stati ascoltati dalla Provincia di Verona.
La problematica derivante dalle molestie odorigene prodotte dalle aziende rappresenta una notevole criticità ed occupa sempre più tempo e risorse negli Enti pubblici, lo conferma anche la Provincia leggendo pagina 55 della Deliberazione n. 33 del 24 aprile 2019 , contenente lo Schema di rendiconto 2018 e la correlata Relazione sulla gestione. Infatti per quanto riguarda il servizio tutela e valorizzazione ambientale, alle criticità derivanti dalla carenza di personale e quindi del pesantissimo arretrato accumulatosi nell’evasione delle pratiche, si è determinata una ulteriore rilevante criticità derivante dal fatto che notevoli risorse sono state dedicate ad impianti industriali che hanno determinato per molestie olfattive e/o acustiche ed altre criticità ambientali segnalate da cittadini residenti nel circondario dell’insediamento. La gestione di queste criticità ha visto impegnate le poche risorse del servizio in difficoltose attività di gestione dei rapporti con i comitati di cittadini, di incontri tecnici e conferenze di servizi con gli enti ed organismi tecnici (ARPAV, USL Servizi prevenzione igiene pubblica e SPISAL), relazioni illustrative alla Prefettura e alla Regione.
Ad ulteriore complicazione, si legge nel documento, il D.Lgs. 183/17 ha introdotto un nuovo articolo (272-bis). relativo alle “Emissioni odorigene”, che prevede la possibilità di stabilire limiti alle emissioni odorigene. Ciò ha determinato per gli uffici la complessità di dare attuazione alla norma, in assenza di indicazioni nazionali e/o regionali in merito ai limiti applicabili alle diverse tipologie di impianto.
Nonostante siano passati quasi 4 anni dalla denuncia di emissioni odorigene, da parte dei cittadini di Montorio, la Provincia di Verona ancora oggi richiama la necessità di definire, in termini prescrittivi, tempi certi per la realizzazione di tali interventi di mitigazione delle emissioni odorigene, proposti dall’azienda, avvallati dalla Provincia ma non ancora attuati. Con buona pace dei montoriesi, dell’estate e delle finestre chiuse per non fare entrare odore di bitume. Anche questa mattina.
Così non funziona.
Alberto Speciale
(foto di copertina del 17/05/2019)
(foto di repertorio)