Dal 1° di ottobre gli enti locali che non sono riusciti a cedere le partecipazioni non strategiche nelle società partecipate non potranno più esercitare i loro diritti di socio pubblico. Scatterà infatti la sanzione prevista dall’articolo 24, c. 5 del D.Lgs. 175/2016, che interviene pesantemente sui diritti patrimoniali ed amministrativi degli enti locali soci che non si sono liberati delle partecipazioni individuate come non strategiche con le proprie finalità istituzionali nel piano straordinario di razionalizzazione approvato un anno fa (qui piano del Comune di Verona).
L’amministrazione che deterrà ancora le partecipazioni valutate non strategiche non potrà più intervenire nei processi decisionali dei soci, iniziando dal luogo sacro: l’assemblea, nella quale la mancata partecipazione del socio pubblico va a incidere anche sui quorum costitutivi della stessa. Con l’effetto di impedire al socio di adottare deliberazioni che prevedano maggioranze qualificate o, qualora la partecipazione sia molto rilevante, anche deliberazioni a maggioranza assoluta. L’ente locale non potrà inoltre esercitare i poteri di indirizzo e di controllo, non avendo quindi la possibilità di far valere le deliberazioni sugli obiettivi per le spese di funzionamento, comprensive delle regole sulle assunzioni di personale nella partecipata.
Il blocco dei diritti sociali impedisce all’amministrazione di avere le comunicazioni sul bilancio, ma vieta anche la possibilità di promuovere azioni nei confronti degli amministratori. Proprio le situazioni critiche determinano il maggior quadro di rischio, poiché l’impossibilità di intervenire impedisce al socio pubblico di adottare atti che possano consentire il ripiano di perdite o, più semplicemente, l’erogazione di contributi straordinari.
Il divieto di esercitare i diritti del socio si riflette anche su quelli patrimoniali, per cui, qualora la società partecipata non strategica generi utili, l’ente che non è riuscito a venderne azioni o quote non può percepire gli eventuali dividendi. In base allo stesso articolo 24, comma 5 del D.Lgs. 175/2016, le amministrazioni possono comunque proseguire nel percorso per l’alienazione delle quote o delle azioni, che devono essere liquidate in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, del Codice civile.
Il Comune di Verona nella seduta del 27 settembre 2017 n. 53 aveva deliberato l’approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016:
- della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, dal Comune di Verona alla data del 23 settembre 2016, come risultante dal documento “Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie” (qui allegato);
- dello scioglimento e messa in liquidazione della società Aerogest S.r.l. (detenuta al 9,98%), definendo in accordo con gli altri soci pubblici le modalità per la successiva gestione della procedura, tenuto conto che l’unico “asset patrimoniale” che sarà oggetto di liquidazione è costituito dalle azioni della società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A..
Resterà da analizzare l’andamentale economico-finaziario della società Parcheggio Ponte Aleardi Srl (detenuta al 49% tramite AMT SpA) considerato che incorre nelle criticità di cui all’art. 20, c. 2, lett. b) e c) del d.Lgs. 175/2016 (ovvero assenza di dipendenti e fatturato inferiore a 500 mila euro) ma che altresì l’attività è iniziata il 06/09/2014.
Alberto Speciale