I limiti orari stabiliti dalla Giunta regionale del Veneto per gli apparecchi da gioco non sono vincolanti fino al momento in cui i Comuni recepiscono con propri provvedimenti tali limitazioni.
Lo stabilisce una sentenza del TAR veneziano sul ricorso di un gruppo di gestori slot, rappresentati dall’avvocato Cino Benelli, resa nota in questi giorni dall’agenzia specializzata Agipro News.
Il provvedimento, approvato a fine 2019, ha stabilito le fasce orarie di interruzione del gioco sul territorio regionale (dalle 7 alle 9, dalle 13 alle 15 e dalle 18 alle 20), dando facoltà ai Comuni di aggiungere ulteriori intervalli di chiusura.
I Comuni, secondo il Tar, sono “i primi destinatari delle prescrizioni stabilite dalla Giunta regionale, i quali, nell’ambito delle proprie competenze e prerogative, potranno, autonomamente e secondo le rispettive esigenze, determinare le fasce orarie di apertura-chiusura e di funzionamento degli apparecchi da gioco“, nella cornice del provvedimento regionale.
La deliberazione della Giunta, per i giudici amministrativi “non risulta avere carattere immediatamente esecutivo nei confronti degli operatori economici, spettando alle amministrazioni comunali” il potere di regolamentare i limiti orari.
Tuttavia “solo la successiva regolamentazione ad opera delle singole Amministrazioni comunali potrà, eventualmente, determinare la concreta ed effettiva lesione” degli interessi degli operatori.