Il 17 dicembre 2020, ARAN e Sindacati rappresentativi hanno sottoscritto il CCNL per il triennio 2016-2018 per i Dirigenti delle Regioni ed Autonomie locali, per i Dirigenti amministrativi, tecnici e professionali del SSN e per i Segretari comunali e provinciali. Prevista per i segretari comunali e provinciali l’attribuzione di profondi e incisivi compiti di sovrintendenza delle attività dell’ente e di coordinamento dei dirigenti
“Non è stata una trattativa facile, svolta a distanza in pieno lockdown”, afferma il segretario generale FEDIR Elisa Petrone, “abbiamo voluto rilanciare autonomia e responsabilità di una categoria che è una risorsa per il Paese, e si trova invece sempre più spesso condizionata da pressioni politiche e precarizzata da continue riorganizzazioni”. “Siamo convinti”, ribadisce il segretario generale DIRER-SIDIRSS Silvana De Paolis, “che il nuovo CCNL potrà rappresentare uno strumento utile perché si sviluppi una classe dirigente motivata, scelta in base alle capacità e valutata per il merito, alla quale dare adeguate opportunità di formarsi con percorsi continui e obbligatori”.
Il primo CCNL della nuova Area Funzioni locali, concluso da remoto dopo ben 11 anni di attesa, della quale fanno parte 15.000 dirigenti professionali, tecnici e amministrativi che lavorano in Regioni, Autonomie locali, Camere di Commercio, Enti ed Aziende del SSN, Arpa, Istituti zooprofilattici, Agenas, Ipab, INMP, nonché i Segretari generali di Comuni e Province.
Si tratta di un rinnovo particolarmente complesso in quanto, a seguito del riordino dei comparti di contrattazione, ha inglobato in un unico contratto nazionale la dirigenza di Enti locali, Regioni e Camere di commercio, i segretari comunali e provinciali e la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa della Sanità.
Per quanto riguarda i dirigenti e i segretari il contratto prevede un incremento medio mensile di circa 220 euro e circa 6.000 euro di arretrati contrattuali. Il nuovo contratto potenzia le leve gestionali delle amministrazioni, prevedendo la presenza giornaliera dei dirigenti e dei segretari in base alle esigenze organizzative e stabilendo che le ferie devono essere conciliate con le esigenze del servizio e quelle istituzionali. Vengono inoltre semplificate le regole per il recesso in caso di responsabilità dirigenziale.
Il CCNL disciplina in modo chiaro il tema della costituzione del fondo per la retribuzione accessoria dei dirigenti. Prevista inoltre la possibilità di incentivi economici per la mobilità dei dirigenti verso i Comuni poco attrattivi. Mentre per i segretari comunali dei Comuni dove non sia prevista la figura del direttore generale, si sancisce il principio per cui il mancato o inadeguato svolgimento dei compiti di sovraintendenza e coordinamento della dirigenza costituisce violazione dei doveri d’ufficio ai fini della revoca. Per i segretari garanzie sui trattamenti economici in godimento e un preciso impegno a rivedere il sistema di classificazione e la struttura retributiva mediante la costituzione di una Commissione paritetica nazionale.
Ma non solo. L’articolo 101 del del contratto dei dirigenti e dei segretari dello scorso 17 dicembre prevede per i segretari comunali e provinciali l’attribuzione di profondi e incisivi compiti di sovrintendenza delle attività dell’ente e di coordinamento dei dirigenti. Al comma 1 viene specificato che nei Comuni fino a 100.000 abitanti ovvero nei Comuni, Province e Città Metropolitane ove non sia stato nominato il direttore generale (art. 108, D.Lgs. 267/2020), l’assunzione delle funzioni di segretario comunale comporta compiti di sovraintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di
coordinamento delle loro attività, tra i quali la sovraintendenza alla gestione complessiva dell’ente, la responsabilità della proposta del piano esecutivo di gestione nonché, nel suo ambito, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance, la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale, l’esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempimento.
Si sottolinea che le censure, anche nella forma della negligenza, nello svolgimento di queste attività, per esplicita previsione contrattuale, sono inserite tra le causa di revoca per la violazione dei doveri di ufficio.
L’incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza del segretario Comunale e Provinciale, è compatibile, si legge al successivo comma 2, con la presidenza dei nuclei o altri analoghi organismi di valutazione e delle commissioni di concorso, nonché con altra funzione dirigenziale affidatagli, fatti salvi i casi di conflitti di interesse previsti dalle disposizioni vigenti.
L’attribuzione di tali incarichi comporta la netta modifica dei compiti che sono ad oggi nei fatti svolti dalla gran parte dei segretari, infatti, alle tradizionali attribuzioni di organo di assistenza e consulenza si aggiungono incisivi compiti gestionali.
Siamo di fronte ad una scelta di grande rilievo e portata che smentisce le interpretazioni sulla incompatibilità tra compiti gestionali e responsabilità anticorruzione e per la trasparenza.
Peccato che la norma contrattuale non sia attagli al Comune di Verona in quanto dotato in organico della figura del Direttore generale la cui funzione utilitaristica è oggi più che mai è da analizzare alla luce del nuovo impianto di funzioni attribuite al Segretario.
Alberto Speciale