La Giunta Comunale nella Delibera n. 442 del 27 dicembre 2017 ha deciso di disporre l’avvio del procedimento di annullamento, in autotutela, della Delibera di Giunta n. 174 dell’11/05/2017 e dei suoi suoi allegati.
Il concetto di autotutela nel diritto amministrativo fa riferimento al potere della pubblica amministrazione di annullare e revocare i provvedimenti amministrativi già adottati e si distingue in autotutela esecutiva e autotutela decisoria (la fattispecie adottata dalla Giunta, ndr).
Autotutela esecutiva è il potere di eseguire unilateralmente e coattivamente provvedimenti che impongono obblighi a carico dei destinatari e implicano l’indicazione del termine e delle modalità di esecuzione cui deve attenersi il soggetto obbligato.
Autotutela decisoria è il potere della pubblica amministrazione di riesaminare, senza l’intervento del giudice, i propri atti sul piano della legittimità, al fine di confermarli, modificarli o annullarli.
Il riesame amministrativo dà luogo a un procedimento di secondo grado, a iniziativa d’ufficio, che incide su un provvedimento (di primo grado) già adottato. In ogni caso, il provvedimento di secondo grado deve essere giustificato da un interesse pubblico concreto. La finalità dell’amministrazione non si esaurisce nell’accertamento in sé della legittimità o dell’illegittimità del provvedimento di primo grado, ma si concreta nel perseguimento di un interesse pubblico ad adottare il provvedimento di secondo grado.
Perchè e su che cosa la Giunta ha deciso tale importante intervento?.
Premesso che:
Tutto nasce con la Deliberazione del Consiglio Comunale del 23.12.2011 n. 91 che approvato il (tristemente noto) Piano degli Interventi del Comune di Verona, in vigore dal 13.03.2013, le cui previsioni operative relative alle aree dì trasformazione e espansione soggette a strumenti attuativi non approvati erano destinate a decadere, ai sensi dell’art. 18, c. 7 della L.R. n. 11 del 2004, con il decorso del termine dei cinque anni.
A complicare ulteriormente la situazione è intervenuta la Deliberazione del Consiglio Comunale del 16/02/2017 n. 8, divenuta efficacie il 17.03.2017 (ovvero 4 giorni dopo la naturale scadenza del Piano degli Interventi), con la quale è stata approvata la Variante al n. 22 del Piano Interventi, adottata con Deliberazione n. 43 del 28/07/2016.
La Delibera del Consiglio Comunale n. 8/2017 ha “avvelenato i pozzi delle Schede a Norma” intervenendo con una pesante e significativa modifica normativa all’art. 2 delle NTO (Note Tecniche Operative), introducendo il seguente nuovo comma 6 bis: “6 bis. Per gli effetti di cui al precedente comma 5, le schede norma già approvate in Giunta, stipulate con atto pubblico e che hanno versato tutto o in parte il contributo di sostenibilità finalizzato alla realizzazione della città pubblica, sono confermate con la Variante 22, ugualmente le aree residue AR16 e AR19 sono confermate e integrate con le destinazioni d’uso UT3 dei tessuti per attività produttive, previa verifica della loro sostenibilità e compatibilità agli indirizzi ed alle norme del PTRC PAQE e PTCP”;
il Consiglio Comunale, con tale disposizione, ha pertanto di fatto confermato alcune delle schede norma evitando così la loro decadenza a causa del decorso del termine quinquennale.
Con la Deliberazione n. 174 dell’11 maggio 2017 la Giunta Comunale ha proceduto ad una ricognizione delle schede norma individuando quelle decadute per il decorso del termine quinquennale e quelle da ritenersi confermate per effetto della variante n. 22 al P.I. in quanto rispondenti ai requisiti richiesti dal (nuovo) comma 6 bis dell’art. 2 NTO integrato con l’approvazione della variante. La verifica ha individuato n. 102 schede norma confermate le quali a seguito di un successivo riesame in realtà presentavano contenuti non compatibili con gli indirizzi e le norme della pianificazione di livello superiore, in particolare con l’art. 67 del PTCP che pone indirizzi per là localizzazione delle grandi strutture di commerciali di vendita.
Le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale consentono, in sede di redazione dei piani regolatori comunali, di individuare nuove superfici destinate alla grande distribuzione commerciale solo come ampliamento delle aree commerciali dove siano insediate grandi strutture di vendita autorizzate al momento della adozione del PTCP nonché, applicando gli indirizzi di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g, del piano nell’ambito di piani di riqualificazione di porzioni rilevanti di territorio urbano degradate e o dismesse, ove ciò risponda all’interesse pubblico di dotare il territorio di tale tipologia di servizi e determini un adeguato incremento degli standard urbanistici primari e secondari, o, infine, per accorpamento di superfici esistenti, se e come previsto dalla normativa di settore al momento dell’adozione degli strumenti stessi.
Alcune delle schede norma confermate nell’elenco approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 174/2017 prevedono la localizzazione di grandi strutture di vendita in assenza dei presupposti previsti da sopravvenute disposizioni normative.
Per quanto sopra la nuova Giunta Comunale ha voluto procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’annullamento in via di autotutela delle seguenti schede:
- scheda norma 14/B1, titolare: Consorzio Agrario Lombardo Veneto che prevede la realizzazione di mq. 6.260 con destinazione commerciale;
- scheda norma 22/B1 titolare: Garda Re che prevede la realizzazione di mq. 8.098 con destinazione commerciale;
- scheda norma 31/B1 titolare: Liquigas s.p.a. che prevede la realizzazione di mq. 5.273 con destinazione commerciale;
- scheda norma 244 titolare: Berardi s.r.l. che prevede la realizzazione di mq. 2.700 con destinazione commerciale;
- scheda norma 399 titolare: Giuseppe Godi e altri che prevede la realizzazione di mq. 500 con destinazione commerciale;
- scheda norma 402 titolare: Immobiliare s.r.l. che prevede la realizzazione di mq. 24.550 con destinazione commerciale (il famoso PUA “La Cercola”).
Con Deliberazione di Giunta n. 224 del 9 giugno 2017 (due giorni prima delle elezioni), è stato approvato il PUA della scheda n 402 con la previsione che “come precisato dall’art. 20 punto 3 dello schema di convenzione, la stipula della convenzione ovvero l’efficacia degli impegni assunti dalla Ditta Attuatrice, sono subordinati al conseguimento da parte della medesima dei titoli autorizzativi regionali necessari all’attivazione della grande struttura di vendita prevista dal PUA”.
La ditta Immobiliare Srl ha sollecitato per addivenire al più presto alla stipula della convenzione, ma il Dirigente Progettazione Urbanistica Attuativa, il 24/10/2017, ha comunicato l’intenzione di addivenire alla convenzione “solo dopo l’avverarsi della condizione sospensiva che consiste nell’ottenimento dell’autorizzazione commerciale necessaria all’attivazione della grande struttura di vendita prevista all’interno del piano attuativo”. La risposta ha provocato l’inevitabile ricorso da parte della ditta attuatrice che ha chiesto al TAR di accertare l’obbligo del Comune di Verona di stipulare la convenzione urbanistica relativa alla scheda norma n. 402 e di pronunciare altresì, ai sensi dell’ad. 2932 codice civile, una sentenza che produca gli effetti della convenzione urbanistica non conclusa.
Il piano urbanistico attuativo (PUA) è strumento di attuazione della pianificazione generale per la realizzazione non solo degli interventi di interesse privato ma anche delle opere di urbanizzazione del territorio. li PUA della scheda 402 prevede la realizzazione di importanti opere pubbliche di interesse non solo per l’ambito ma per tutto il territorio comunale.
La “querelle” sorta per la scheda norma 402 ha innescato l’attivazione del procedimento di autotutela, da parte della Giunta Comunale Sboarina, anche per la verifica della esistenza dei presupposti che rendono necessario, nell’interesse pubblico, l’annullamento non solo della deliberazione della Giunta Comunale Tosi n. 174 del 2017, di conferma della scheda, ma anche della successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 9 giugno 2017 viziata anche di per sé per la condizione che subordina l’efficacia degli impegni della ditta attuatrice all’ottenimento delle autorizzazioni commerciali per una grande struttura di vendita. Non ultimo infine appare necessaria, anche in relazione alle previsioni della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1761 del 17/10/2017, una verifica tecnica della compatibilità della previsioni del piano con la presenza dello specchio d’acqua di cui va accertata la natura ai fini dell’eventuale tutela paesaggistica e demaniale.
Come se ciò non bastasse in data 10 e 17 luglio 2017, sono pervenuti n. 2 ricorsi presentati dai titolari delle schede norma n. 159 e n. 131 volti ad ottenere l’annullamento dei seguenti provvedimenti:
- deliberazione della Giunta Comunale di Verona n. 174 dell’11.05.2017 e suoi allegati;
- deliberazione n. 8 del 16.02.2017 con la quale il Consiglio Comunale di Verona ha approvato la Variante n. 22 al Piano degli Interventi Comunale;
- ogni altro provvedimento pregresso, prodromico, correlato e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto in quanto lesivo.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, ha accolto le istanze cautelari sospendendo gli effetti della delibera della Giunta Comunale n. 174/2017 nella parte in cui ricomprendeva le schede tra quelle decadute, ritenendo la stessa non sorretta da idonee motivazione ed istruttoria e facendo salva la facoltà dell’Amministrazione di rideterminarsi.
Pertanto in relazione al contenzioso in essere e alla pronuncia cautelare del TAR la Giunta ha rilevato opportuno avviare anche per le schede n. 159 e n. 131 una verifica della sussistenza delle condizioni per la conferma anche in riferimento alla “compatibilità agli indirizzi ed alle norme del PTRC PAQE e PTCP” come previsto dall’ad. 2 comma 6 bis delle vigenti Norme Tecniche Operative.
I Veronesi hanno ballato e brindato sul Titanic Tosiano talmente a lungo da dimenticare l’esistenza degli iceberg. Ne riparleremo quando il Consiglio Comunale dovrà approvare l’adottata Variante 23.
Non sarà facile e veloce fare il punto della situazione considerata l’ampia “ragnatela urbanistica” tessuta in questi anni. Speriamo e confidiamo che questa amministrazione riesca nell’intento di fare definitivamente chiarezza e pulizia negli uffici e nelle soffitte di Palazzo Barbieri.
Alberto Speciale