«Per quanto sopra esposto si esprime parere contrario all’ulteriore corso del provvedimento». La Relazione tecnica della Ragioneria dello Stato presentata al Senato nella Seduta n. 517 del 1 marzo 2022 boccia senza appello il DDL sulle Misure per la rigenerazione urbana oltre a ulteriori nove respingimenti alle singole norme del testo del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims)
L’ultima riga di undici pagine del parere della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) respinge senza appello il nuovo testo della legge sulla rigenerazione urbana (atto Senato 1131) presentato dal ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini. Ricordo che il testo originario era stato presentato in data 11 marzo 2019.
Il parere della RGS sulla Relazione tecnica preparata dal MIMS è stato reso alla 5^ commissione permanente Bilancio del Senato nella seduta n. 517 del 1 marzo 2022 è può sollevare l’articolo 81 nei confronti delle norme non conformi, bloccandone l’iter.
La norma del ministro Giovannini aveva messo d’accordo tutte le forze politiche dopo tre anni dalla presentazione ottenendo su un tema strategico il via libera del mondo dell’impresa e dei professionisti oltre che, molto importante, il mondo degli enti territoriali, Regioni e Comuni, che sono i più interessati all’applicazione delle norme.
Lo stesso Giovannini aveva auspicato che entro marzo (2022) potesse arrivare il via libera del Senato, invece il parere della Ragioneria non lasciando intendere, dopo aver letto il documento di 11 pagine, spazi di ulteriore manovra.
Le ultime sei righe rappresentano la stroncatura finale di un parere che ha al proprio interno altri nove pareri contrari su singole norme, anche quelle fondamentali: «Con riferimento alla copertura proposta, segnalando che, oltre l’articolo in questione risultano onerose e prive di individuazione dell’onere da coprire anche altre misure del DDL e che la stessa risulta mal formulata, si esprime parere contrario in quanto sul fondo speciale di conto capitale, l’accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, non presenta sufficienti disponibilità. Per quanto sopra esposto si esprime parere contrario all’ulteriore corso del provvedimento».
Ancora in via preliminare, la Relazione tecnica della RGS segnala che la materia della rigenerazione urbana, oggetto del provvedimento normativo in esame, assume ampia rilevanza anche nell’ambito del PNRR, con riferimento agli obiettivi e traguardi di cui alla Missione M5C2 – “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” , come più ampiamente descritto in seguito. Pertanto, evidenzia la Ragioneria, «le disposizioni di prossima adozione devono essere coerenti con i suddetti obiettivi e traguardi, nonché, più in generale, con i principi trasversali su cui si fonda il Piano. Tra questi, in particolare, il principio del “non arrecare un danno significativo all’ambiente” (c.d. DNSH) di cui all’art. 17 del Regolamento UE 2020/852, che, con riferimento alla rigenerazione urbana, deve essere tenuto in massima considerazione».
A seguir la Relazione esprime i pareri sulle singole norme, che sono cassate nel seguente ordine: la riduzione del canone o tassa per l’occupazione di suolo pubblico connessi agli interventi di rigenerazione urbana; la disciplina degli interventi privati di rigenerazione urbana per cui deve essere integrata la relazione tecnica escludendo che possano insorgere oneri connessi a minori entrate in favore dei comuni; la norma dell’articolo 9 che destina i proventi dei titoli abilitativi edilizi esclusivamente «alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico»; all’articolo 10, comma 2, lettera h, il riferimento al reclutamento generico di «figure professionali», «in controtendenza con le disposizioni normative finalizzate al superamento strutturale del precariato esistente e a prevederne di nuovo»; la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali a interventi diversi da quelli infrastrutturali individuati; l’esenzione dalla Tari per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana; l’estensione del Superbonus e altri bonus edilizi agli interventi di rigenerazione urbana; la detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva pagata nell’acquisto di un immobile ceduto da persona fisica dopo rigenerazione urbana; in generale l’assenza di copertura finanziaria e l’utilizzo, per farvi fronte, dei fondi di riserva e speciali e dei fondi da ripartire del Mims.
Alberto Speciale
(Foto di copertina: rendering progetto di rigenerazione urbana “Central Park” Comune di Verona)