Richiesta l’illegittimità costituzionale della L.R. Veneto 24/2020 in materia di Polizia locale e politiche di sicurezza

 
 

Pubblicato in G.U. del 21 ottobre  il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Veneto per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 3, c. 2, lett. b); 9, c. 3; 18, c. 1; 8, c. 1 e c. 2; 8, comma 3 e 13, c. 2, lettere d), e), g), ed i) della Legge della Regione Veneto 23 giugno 2020, n. 24 recante: «Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza».


La Legge regionale del Veneto n. 24 del 23 giugno 2020 detta norme in materia di polizia locale e politiche di sicurezza definendo i principi generali afferenti la funzione di polizia locale e lo svolgimento dei servizi, l’organizzazione territoriale, nonché la valorizzazione della formazione degli operatori di polizia locale. E’ avviso del Governo, con atto di promovimento del giudizio della corte Costituzionale n. 76, che la Regione Veneto abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, atteso che le suddette norme si pongono in contrasto con la normativa statale prevista dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del terzo settore) e con La legge n. 65/1986 recante «Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale», che fungono da norme interposte nella violazione dei parametri costituzionali stabiliti dall’art. 117, secondo comma, lettere l) e h), in materia di ordinamento civile e ordine pubblico e sicurezza, nonché dall’art. 118, ultimo comma (sussidiarietà orizzontale), dall’art. 3 (principio di uguaglianza) e dall’art. 97 della Costituzione (buon andamento della pubblica amministrazione).

A parere del Governo l‘art. 3, c. 2, lett. b) della legge Regione Veneto n. 24/20 viola l’art. 117, c. 2, lett. l) e h), della Costituzione in quanto prevedendo «la collaborazione istituzionale con i vari enti e organismi pubblici, territoriali e statali, o anche con privati e organismi del terzo settore, mediante la stipulazione di intese o accordi per favorire, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, l’attuazione, l’integrazione e il coordinamento delle politiche di sicurezza» utilizza locuzioni espressamente riferibili agli enti del terzo settore ma impiegate verso soggetti aventi caratteristiche diverse da quelle individuate dal D.lgs. 117/2017 in materia di ordinamento civile, che necessita di uniformità sull’intero territorio nazionale ed è oggetto di legislazione esclusiva statale.

Inoltre, si legge nell’atto di promovimento, l’art. 9, c. della legge Regione Veneto n. 24/20 viola l’art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione in quanto prevede che «nei regolamenti di polizia locale può anche essere previsto l’impiego di istituti di vigilanza e delle associazioni di volontariato di cui all’art. 18, con compiti di affiancamento e supporto all’azione della polizia locale e la possibilità di effettuare servizi per conto terzi, in coerenza con quanto previsto agli articoli 16 e 17 e nel rispetto della normativa statale in materia». Lo svolgimento da parte degli enti di attività diverse da quelle individuate dall’art. 5 del codice del terzo settore viola per l’appunto anch’esso l’art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione in materia di ordinamento civile, che necessita di uniformità sull’intero territorio nazionale ed è oggetto di legislazione esclusiva statale.

Il ricorso prosegue indicando come anche l’art. 18, c. 1, della legge Regione Veneto viola l’art. 118, ultimo comma, l’art. 117, comma 2, lett. l) e l’art. 3 della Costituzione in quanto prevede l’attribuzione agli enti del terzo settore di compiti ausiliari di quelli delle Amministrazioni dello Stato o degli enti locali, quali quelli della polizia locale. Data l’assenza di autonomia che qualifica la funzione ausiliaria, deve ritenersi integrata una violazione dell’art. 118, ultimo comma, della Costituzione, che chiarisce che l‘iniziativa dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento di attività di interesse generale deve essere autonoma rispetto ai pubblici poteri e in rapporto di sussidiarietà con essi. L’art. 18, c.1, limitando unicamente alle «associazioni di volontariato» le attività volte a «favorire la partecipazione dei cittadini», risulta violare, oltre che il citato art. 118, ultimo comma, anche dell’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza), considerato che tutti gli enti del terzo settore possono svolgere le attività di cui all’art. 5 del codice del terzo settore e sono strumento di partecipazione dei cittadini allo svolgimento delle attività di interesse comune.

L’art. 8, c. 1 e c. 2 della legge Regione Veneto n. 24/20 viola l’art. 117, c. 2, lett. l), l’art. 3 e l’art. 97 della Costituzione. Le disposizioni di cui all’art. 8, c. 1 e c. 2 articolano la struttura organizzativa di polizia locale prevedendo determinati ruoli funzionali e distintivi di grado (agenti, sottoufficiali, ufficiali e comandanti) e ne individuano anche i relativi rapporti gerarchici interni. Il Governo ricorda che la Corte Costituzionale con sentenza n. 35 del 2011, ha ritenuto costituzionalmente illegittima una norma che, al pari di quella oggi censurata, «provveda ad attribuire al personale della polizia locale la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, trattandosi di compito riservato in via esclusiva alla legislazione statale (sentenze n. 167 del 2010 e n. 313 del 2003)». Il problema qui in discussione, infatti, non è di stabilire se la legge regionale sia o non sia conforme a quella statale, ma, ancor prima, se sia competente o meno a disporre il riconoscimento delle qualifiche di cui si tratta, indipendentemente dalla conformità o dalla difformità rispetto alla legge dello Stato. La disposizione viola, per tali profili, la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione. Sotto tale profilo, la norma regionale viola inoltre l’art. 3 della Costituzione, in quanto introduce una disparità di trattamento e una disomogeneità della disciplina ordinamentale generale, con presumibili effetti anche sull’art. 97 della Costituzione in quanto altera il principio del buon andamento.

Infine l’art. 8, c.3 della legge Regione Veneto n. 24/20 viola l’art. 117, c.2, lett. l) della Costituzione. L’art. 8, c. 3, prevede che la Giunta regionale definisca le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado, nonché dei mezzi e degli strumenti operativi e di autotutela in dotazione agli appartenenti alla polizia locale. Al riguardo, si legge nel ricorso, viene evidenziato che l’art. 6, c. 2, numeri 4 e 5), della legge-quadro n. 65/1986 prevede che le regioni disciplinino con legge regionale le caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, mentre nel caso di specie la disposizione si limita a delegare lesecutivo regionale ad individuare i suddetti segni distintivi e strumenti operativi tramite atti non legislativi.

Anche le disposizioni di cui all’art. 13, c.2, lettere d), e), g), ed i) confliggono con il sistema delineato dal legislatore statale in materia di presidio del territorio, pianificazione e coordinamento delle Forze di polizia di cui alla Legge n. 121/1981 di competenza esclusiva dello Stato. In tale contestualizzazione la predetta legge conferisce al Prefetto e al Questore – in quanto autorità provinciali di pubblica sicurezza – rispettivamente, la facoltà di «disporre della forza pubblica» e «la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza e dell’impiego a tal fine della forza pubblica». Sotto tale profilo, la disposizione regionale, nel prevedere che la Giunta regionale rafforzi e valorizzi azioni coordinate finalizzate al potenziamento e alla condivisione degli strumenti e delle procedure necessarie al coordinamento degli apparati di sicurezza, viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine e sicurezza di cui all’art. 117, secondo comma, lettera h).

Come ha chiarito la Corte costituzionale (sentenza. n. 218/88), i compiti di polizia amministrativa, esclusi dalla competenza esclusiva statale ex art. 117, lett. h), Cost., «concernono le attività di prevenzione o di repressione dirette a evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati alle persone o alle cose nello svolgimento di attività ricomprese nelle materie sulle quali si esercitano le competenze regionali (sanità, turismo, cave e torbiere, etc.), senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni o gli interessi tutelati in nome dell’ordine pubblico. In altri termini, al fine di decidere se un determinato potere rientri nelle competenze di polizia amministrativa trasferite o delegate alle regioni, occorre applicare un duplice criterio: a) verificare se le funzioni di polizia in contestazione accedano ad una delle materie trasferite o delegate alle regioni; b) accertare che gli interessi o i beni che si intende tutelare con le funzioni di cui si tratta non rientrino in quelli compresi nel concetto di ordine pubblico».

La decisione spetta ora alla Corte Costituzionale.

Alberto Speciale

 
 
Alberto Speciale
Classe 1964. Ariete. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa, amante della trasparenza con un interesse appassionato, inesauribile, sfacciato, per i fatti degli uomini. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. "Sono responsabile di quel che scrivo non di quel che viene capito"

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here