Con il recepimento da parte della Giunta Regionale è stata data certezza normativa e operativa alle amministrazioni locali, ai tecnici e agli operatori economici che operano nel campo dell’edilizia.
La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1896 del 22 novembre 2017 (BUR n. 116 del 01/12/2017), ha recepito il Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali il 20 ottobre 2016, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-sexies del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, finalizzato a uniformare e semplificare le norme e gli adempimenti in materia.
Avrebbero dovuto recepirlo tutte le Regioni entro il 18 aprile 2017. Nei termini l’hanno fatto solo Puglia e Liguria. In ogni caso, anche le ritardatarie possono sempre decidere di attuare l’intesa tra Stato, Regioni ed enti locali. Ma chi continua a disattendere l’impegno non incorre in alcuna sanzione né può essere attivato, nei suoi confronti, il potere sostitutivo dello Stato.
Nelle 7 Regioni adempienti (Emilia-Romagna, Campania, Liguria, Lazio, Puglia, Veneto e Piemonte) tutti i Comuni devono adeguare i propri regolamenti edilizi allo schema regionale, nelle altre ogni Comune può continuare ad approvare e applicare un proprio regolamento, come è successo finora.
Il Regolamento Edilizio Tipo, indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, e dovrà essere adottato dai Comuni Veneti, che ad esso adegueranno i propri regolamenti edilizi, entro 180 giorni dalla data di approvazione del provvedimento di recepimento, quindi entro il 21 maggio 2018.
In base all’intesa le Regioni possono integrare lo schema tipo in tutte e tre le sue parti:
• ricognizione della normativa sull’attività edilizia alla quale deve rinviare il regolamento:
• indice degli argomenti disciplinati;
• elenco delle 42 definizioni dei parametri edilizi (cioè le varie declinazioni della superficie, del volume e delle altezze).
Le Regioni che finora hanno recepito il regolamento sono intervenute soprattutto su questa terza componente.
• ricognizione della normativa sull’attività edilizia alla quale deve rinviare il regolamento:
• indice degli argomenti disciplinati;
• elenco delle 42 definizioni dei parametri edilizi (cioè le varie declinazioni della superficie, del volume e delle altezze).
Le Regioni che finora hanno recepito il regolamento sono intervenute soprattutto su questa terza componente.
Nelle Regioni che non hanno approvato un Regolamento Tipo, i Comuni sono liberi anche di non adottare le 42 definizioni uniformi dei parametri edilizi.
Nell’Intesa del 26 ottobre 2016 è scritto che i Comuni si impegnano ad adottarle comunque, quindi anche senza il recepimento regionale. Ma nulla si dice per il caso di mancata adozione.
Alberto Speciale