Con Deliberazione n. 704 del 04 giugno 2020 la Giunta Regionale ha individuato, in attuazione dell’art. 45 del D.Lgs. 117/17, la struttura alla quale affidare le competenze che il Codice del Terzo Settore assegna all’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Individuata nella “Direzione Servizi Sociali – U.O. Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale”, la struttura regionale alla quale affidare le competenze che il Codice del Terzo Settore assegna all’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in quanto già titolare di competenza in materia di terzo settore.
La Legge delega 6 giugno 2016, n. 106, ha riformato il Terzo Settore definendolo come “il complesso degli Enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione al principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”.
Con l’occasione ricordiamo che fino ad oggi, in attuazione della legge delega, sono stati riformati l’istituto del cinque per mille (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 111), il servizio civile nazionale (D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40) e il diritto del terzo settore, contenuto in due decreti legislativi e precisamente il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, così come modificato dal D.Lgs. n. 95 del 20 luglio 2018, in tema di impresa sociale e il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. recante il “Codice del terzo settore”.
La funzione attribuita al Codice è stata quella di riordinare, semplificare e rivedere in modo organico, coerente e sistematico le disposizioni vigenti in materia di enti non lucrativi che perseguono finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, così da garantire e favorire il più ampio esercizio del diritto di associazione e in modo da sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune.
Nel definire gli Enti del Terzo Settore, il Codice ne condiziona la qualifica (OdV, APS, ed ETS) all’onere di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), al fine di poter godere dei benefici connessi e di accedere agli incentivi previsti, diversamente da quanto accadeva prima della riforma.
Ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 117/17 il RUNTS è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ma operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma che, a tal fine individua la struttura competente indicata come “Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore”.
Trattasi di un Registro composto di sette sezioni: organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Enti filantropici, Imprese sociali, incluse le cooperative sociali, Reti associative, Società di mutuo soccorso e altri Enti del terzo settore. Fatta eccezione per le Imprese sociali e le Cooperative sociali la cui iscrizione al RUNTS è soddisfatta attraverso l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro Imprese, le altre tipologie saranno gestite dall’Ufficio regionale suindicato.
Nonostante le tempistiche definite dal Codice, ad oggi tale Registro non è ancora operativo e pertanto continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri attualmente previsti dalle normative di settore: le Onlus, di competenza dell’Amministrazione finanziaria, il Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, con n. 2.528 Associazioni iscritte, e il Registro regionale della Promozione Sociale con n. 1.706 associazioni iscritte, a fronte di un numero complessivo di istituzioni non Profit presenti nel Veneto pari a 30.597 (Fonti Istat 2017).
Nell’attuare il principio di sussidiarietà orizzontale agli Enti pubblici è affidata la promozione di azioni per favorire il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità. All’interno di tale cornice le Organizzazioni del Terzo Settore hanno pertanto assunto il ruolo di fornitore di servizi sociali, grazie alla capacità di lettura dei bisogni dei cittadini che tali organizzazioni riescono ad esprimere, ma anche il ruolo concertativo nella programmazione degli interventi, dove le stesse mettono a disposizione competenze, risorse, capacity building, expertise, in un sistema integrato di attori pubblici e privati, richiamato espressamente dal Codice del Terzo Settore.
Al fine di rendere effettiva l’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è necessario dar corso agli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 117/17 e s.m.i., dando precedenza a quelli che consentiranno l’avvio e la gestione del RUNTS attraverso i Registri regionali del volontariato e della promozione sociale.
Con la Deliberazione 404/2020, la Giunta ha deliberato che le competenze assegnate all’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in termini di gestione del Registro medesimo, del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore e delle attività di controllo esercitabili sugli enti del terzo settore siano affidate alla Direzione Servizi Sociali – U .O. “Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale”, in quanto già competente in materia di terzo settore, tenuto conto anche delle forti sinergie e delle professionalità formatesi in un campo omogeneo e trasversale alla Direzione medesima.
Alberto Speciale