Verifica di non assoggettabilità alla VAS per il Piano Urbanistico Attuativo per l’urbanizzazione di un area sita a San Michele Extra in Via Gottardo, Comune di Verona – Scheda Norma n.307 – ATO 6 – Circoscrizione 7^. Parere VAS – Relazione Vinca – Pareri Enti
Dopo il positivo Parere Tecnico Istruttorio rilasciato dalla Direzione Pianificazione Urbanistica Attuativa del Comune di Verona al PUA N. 719_307 denominato “via Gottardo” Scheda Norma 307 mancava solamente il parere VAS quale presupposto per la successiva sua approvazione.
Parere motivato che è arrivato l’11 dicembre 2019. La Commissione Regionale VAS infatti dopo aver ricevuto i pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale – Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, ARPAV e Comune di Verona – e dopo aver visto la relazione istruttoria predisposta dall‘Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA che evidenzia come la Verifica di Assoggettabilità esaminata non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente, previo recepimento delle prescrizioni derivanti dalla relazione istruttoria stessa, ha espresso il parere di non assoggettare alla procedura VAS il Piano Urbanistico Attuativo per l’urbanizzazione di un’area sita all’interno della ATO 6 – San Michele Extra in Via Gottardo – Scheda Norma n. 307 nella 7^ Circoscrizione del Comune di Verona.
Ripercorriamo brevemente la storia amministrativa del PUA evidenziando che a seguito della stipula dell’Accordo pubblico-privato in data 05/04/2013 e prima della decadenza del P.I., in data 09/06/2016 è pervenuta l’istanza di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo 719_307 “Via Gottardo”, scheda norma 307. Il deposito dell’istanza ha consentito l’avvio del procedimento e l’indizione e convocazione della conferenza dei servizi, tuttavia l’iter di approvazione del PUA tuttavia non si è concluso nei termini di validità del Piano degli Interventi. Infatti, in data 13/03/2017, sono decadute le previsioni operative relative alle schede norma in quanto decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del P.I. a cui avevano accesso. In tale data è decaduta la previsione operativa della scheda norma n. 307, rendendo l’istanza di PUA agli atti non più conforme alla strumentazione urbanistica.
Senonché il 17 marzo 2017 è entrata in vigore la Variante 22 (approvata con DCC n. 8 del 16/02/2017) che all’art.2, c. 6 bis ha stabilito che “Per gli effetti di cui al precedente comma 5, le schede norma già approvate in Giunta, stipulate con atto pubblico e che hanno versato tutto o in parte il contributo di sostenibilità finalizzato alla realizzazione della città pubblica, sono confermate con la Variante 22, ugualmente le aree residue AR16 e AR19 sono confermate con le destinazioni d’uso UT3 dei tessuti per attività produttive, previa verifica della loro sostenibilità e compatibilità agli indirizzi ed alle norme del PTRC PAQE e PTCP.”.
La Giunta comunale con DGC n. 174 del 11 maggio 017 ha dato atto della verifica della sostenibilità e della compatibilità agli indirizzi ed alle norme del PTRC, PAQE e PTCP delle schede norma elencate nella delibera stessa, stabilendo che gli accordi relativi alle schede norma confermate non necessitano di ulteriore approvazione da parte della Giunta poiché i termini contrattuali sono già stati approvati prima delle stipule degli stessi. Con la medesima Delibera si è definita altresì la necessità di stipulare gli accordi confermativi integrativi limitati alla ridefinizione dei termini di scadenza e prescrivendo che per gli interventi per cui sia già stata presentata l’istanza di PUA – come nel caso PUA “Via san Gottardo” – l’accordo confermativo/integrativo si sarebbe dovuto sottoscrivere prima dell’adozione del PUA stesso. Atto che è stato realizzato “riabilitando” un PUA di fatto già scaduto.
La Relazione Tecnica Illustrativa del PUA prevede la realizzazione di un edificio a destinazione esclusivamente residenziale avente, secondo quanto evidenziato nella “Scheda Norma n. 307′, Superficie Territoriale pari a 3.446 mq e Superficie Utile Lorda 1.700 mq, con 5 piani fuori terra; a nord e a est sono presenti aree edificate, a sud il parco urbano, l’area cani e il parco giochi comunale. L’Area di Concentrazione edilizia (AC) è individuata nella parte nord del lotto, con realizzazione di una fascia verde di mitigazione rispetto al parco giochi esistenti a sud. Il vigente PI del Comune di Verona inserisce l’area in classe di compatibilità geologica “idonea” e ai sensi del PAI l’area in oggetto non è considerata a pericolosità o a rischio idraulico. Complessivamente, l’area non presenta situazioni geomorfologiche, geologiche o strutturali pregiudizievoli alla realizzazione del PUA programmato.
La progettazione del verde privato sarà determinata da principi di percezione visiva, barriere al rumore e al vento e sarà caratterizzata dalla piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone; lungo il perimetro del lotto, lato sud, verrà realizzata una fascia verde di mitigazione (VM) così come prescritto da “Scheda Norma 307′ . Lungo tutto il perimetro dell’area AC verrà realizzata un’area a verde privato.
Secondo quanto evidenziato dal Valutatore nel Rapporto Ambientale Preliminare (RAP), il PUA prevede una riqualificazione dell’area con ampliamento e miglioramento del verde esistente, migliorandone quindi la struttura ecologica. Lungo il perimetro del lotto, lato sud, verrà realizzata una fascia verde di mitigazione (VM) così come prescritto dalla “Scheda Norma 307″ mentre lungo tutto il perimetro dell’area AC verrà realizzata un’area a verde privato.
Complessivamente l’ambito di PUA si inserisce in un tessuto urbanizzato e consolidato, caratterizzato dalla presenza di edifici con densità medio alta per lo più residenziali, ma anche attività terziarie e servizi, inserite soprattutto nella zona a nord lungo via Unità d’Italia, che ha un carattere testimoniale in quanto segue un antico tracciato di origine romana, da qui il vincolo di fascia di rispetto, art. 37 del PI. Infatti, come evidenziato dal Valutatore nel RAP, “Come previsto dalla normativa, poiché l’intervento comporta scavo in profondità maggiore a 50 cm, esso sarà subordinato alla notifica preventiva alla Soprintendenza Archeologica.”
La Commissione nel dichiarare che il progetto non determina effetti significativi sull’ambiente precisa al contempo che lo stesso debba rispettare specifiche prescrizioni e raccomandazioni da ottemperarsi in sede di attuazione.
Inoltre, considerato che l’ambito di PUA risulta in prossimità di stazioni radio base (SRB), si ricorda come la normativa del PAT preveda l’inedificabilità nell’ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione e i valori di attenzione di cui alla normativa vigente. Pertanto, in fase di attuazione del PUA è necessario acquisire il relativo parere radio protezionistico di ARPAV che, tenuto conto delle volumetrie di progetto, verifichi il rispetto di limiti di campo elettromagnetico presso l’edificio stesso.
Infine la Commissione precisa che sebbene la valutazione non attenga a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata, si ricorda che deve essere rispettato quanto prevosto dalla L.R. 14/2017 in tema di contenimento del consumo di suolo. Frase pleonastica attesa il progetto già approvato.
Alberto Speciale