Con Deliberazione n. 962 del 14 luglio 2020 (BUR n. 120 del 4 agosto 2020) la Giunta Regionale del Veneto ha istituito, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 4 del 30 gennaio 2020, il “Registro della Rete dei Cammini Veneti” (RCV) e ha definito modalità e termini per l’iscrizione, l’aggiornamento e la pubblicizzazione.
Con la Legge Regionale 30 gennaio 2020, n. 4 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti” la Regione del Veneto, nell’ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico-paesaggistico e delle tradizioni locali che lo caratterizzano, ha inteso favorire la diversificazione dell’offerta turistica, anche mediante lo sviluppo di nuove forme di offerta di turismo ecosostenibile, quali i cammini, intesi come percorsi fruibili a piedi, in regime di pratica di attività escursionistica o di attività ricreativa e all’aria aperta.
Per il conseguimento delle finalità della legge, la Regione definisce ed individua la Rete dei Cammini Veneti (RCV), prevedendo che la stessa sia costituita da itinerari, da percorrere a piedi, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico.
In particolare la RCV ricomprende, secondo i criteri definiti dall’art. 2 della L.R. n. 4/2020:
- itinerari culturali riconosciuti da parte del Consiglio d’Europa, ivi compresi quelli per i quali è in corso la valutazione per il riconoscimento di itinerario culturale;
- cammini interregionali, riconosciuti dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali e di turismo in accordo con le Regioni interessate;
- cammini interregionali riconosciuti a seguito di intese con altre Regioni o accordi con enti locali;
- cammini riconosciuti dalla Regione quali cammini locali di interesse regionale, ai sensi dell’articolo 4.
Con la Deliberazione 962/2020 la Giunta ha istituito, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 4/2020, il Registro della Rete dei Cammini Veneti (RCV) e ne ha definito le modalità e i termini di iscrizione, aggiornamento e pubblicizzazione, così come descritto nell’Allegato A.
Per quanto riguarda la Gestione della RCV (art.3), la L.R. prevede che gli interventi di ricognizione ed individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino e la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, sono realizzati nei terreni di cui si dispone di titolo e salvi i diritti di terzi:
- dagli Enti locali, dagli Enti gestori delle aree naturali protette regionali, dagli Enti parco regionali e nazionali, dalle Associazioni pro loco, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea;
- da Associazioni rappresentative del settore turistico e culturale e da enti religiosi;
- dalle organizzazioni di gestione della destinazione di cui all’articolo 9 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”;
- da Consorzi di gestione, costituiti su base volontaria, fra i soggetti di cui alle lettere a) e b) e c).
I soggetti gestori dei cammini garantiscono l’accessibilità agli utenti in regime di sicurezza e adottano gli interventi atti a garantire la fruibilità dei medesimi da parte delle persone con disabilità. Mentre sempre agli stessi competono altresì la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica dei cammini, finalizzate ad incentivarne la fruizione.
Infine la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le procedure e modalità per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale e riconosce i cammini stessi, individuando tra l’altro:
- il tracciato del cammino di cui si chiede il riconoscimento e la relativa cartografia;
- le informazioni necessarie ad evidenziare il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico fra i luoghi interessati nel cammino;
- gli elementi utili a garantire la fruibilità dei cammini, quali le indicazioni delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e i tempi medi di percorrenza, per categorie di utenti.
Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge è istituito presso la Giunta regionale il Registro della RCV al quale possono essere iscritti i cammini riconosciuti.
La Legge Regionale 4/2020 potrebbe rappresentare una ottima possibilità di aggancio per il Comune di Verona relativamente al Progetto di Valorizzazione e Promozione dei Sentieri dell’8^ Circoscrizione da poco partito, ed ancora in fase di programmazione e concertazione. Sono già stati identificati due anelli escursionistici che uniscono le due vallate – Valpantena e Valsquaranto – uno da 18 e da 20 km, con un nome (in bozza) assolutamente evocativo del territorio: “I grandi anelli della Storia”.
Alberto Speciale
(Foto copertina: il castello di Montorio, ph Gianni Maggia)