Con l’Ordinanza del 9 aprile 2020 – recante “Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte delle Farmacie” (GU Serie Generale n.96 del 10-04-2020) – il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, Domenico Arcuri, è intervenuto al fine di regolare opportunamente la distribuzione di DPI da parte delle farmacie, al fine di garantire la più ampia diffusione di tali dispositivi ai cittadini, nonché di prevenire la costituzione di forme di mercato a vocazione speculativa ai danni dei cittadini stessi.
In tal senso l’art 1 dell’Ordinanza dispone che: “è consentita la vendita al dettaglio di DPI da parte delle farmacie ubicate nell’intero territorio nazionale, anche in assenza degli imballaggi di riferimento, con le opportune cautele igieniche e sanitarie adottate a cura del venditore (…). La vendita al dettaglio anche di una sola unità di DPI senza imballaggi di riferimento deve prevedere un prezzo inferiore o pari all’importo previsto per la singola confezione diviso il numero dei DPI presenti nella medesima.”
Per quanto riguarda invece le “Disposizioni igienico-sanitarie ed informativa al consumatore” il successivo art. 2 prevede che: “Per procedere all’apertura delle confezioni, per le finalità’ di cui alla presente ordinanza, ciascuna farmacia garantisce il rispetto delle corrette operazioni da svolgere nel proprio laboratorio. Nello svolgimento delle attività’ di cui al precedente comma, ciascuna farmacia deve valutare i fattori che garantiscano la preservazione della qualità’ microbiologica di ciascun DPI, al fine di mantenere sotto controllo le fonti di contaminazione. Tra i suddetti fattori vanno considerati il materiale di confezionamento primario, le attrezzature di lavoro utilizzate ed il personale. Nell’assicurare il rispetto delle necessarie cautele igienico-sanitarie, ciascuna farmacia provvede, altresi’, all’adozione di misure di precauzione standard da parte del proprio personale, quali: igiene delle mani mediante prodotti idroalcolici oppure lavaggio con acqua e sapone; igiene respiratoria mediante utilizzo di mascherine facciali; guanti; camice. Per le vendite al dettaglio di cui alla presente ordinanza, le informazioni previste dal D.Lgs. 206/2005 e dalla normativa di settore potranno essere fornite al consumatore con modalità’ semplificate adottate a cura di ciascuna farmacia, anche mediante apposizione su un apposito cartello esposto nei comparti del locale di vendita. Ciascuna farmacia, per le operazioni di cui alla presente ordinanza, deve provvedere alla conservazione delle informazioni circa la confezione integra (denominazione, nome del produttore e/o distributore, quantità’, data di arrivo e, ove disponibile, numero di lotto) e dell’allestimento (numero confezioni e numero di DPI inserite in ciascuna di esse).”
La violazione delle disposizioni di cui all’Ordinanza è punita ai sensi dell’art. 650 del codice penale.
Alberto Speciale