Il Ministero dell’Interno, Gabinetto del Ministro, è intervenuto questa mattina con la Circolare N.15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ. in merito agli Organi accertatori delle violazioni delle misure statali, così come indicati nel Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Spetta al Prefetto, quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, l’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza agli addetti al servizio di Polizia locale.
L’allarme lo avevamo lanciato ieri (qui articolo) relativamente all’applicazione dell’articolo 4, comma 9 del D.L. 19/20 che sembra estromettere le Polizie locali (impegnate nel controllo di chi circola in questi giorni di emergenza) dal compito di “(…) assicurare l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento (…) e’ attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.” Ai sensi dell‘articolo 16 della Legge 121/1981 sono considerate Forze di polizia: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria.
Oggi il Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno Piantedosi interviene nel merito (attenzione in quanto trattasi di Circolare Ministeriale che interviene in merito ad un Decreto Legge) evidenziando: «come l’articolo 4 del D.L. 19/2020 contenga un primo profilo, di carattere generale, riguardante i compiti volti ad assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza sanitaria in atto, ed un secondo profilo, di portata più limitata, riguardante l’accertamento e l’irrogazione di eventuali sanzioni amministrative. Il primo profilo, come già evidenziato con Direttiva del Ministro dell’ 8 marzo scorso, chiama in causa l’intero spettro delle funzioni e delle prerogative che la legge riserva al Prefetto, a partire dalla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica rispetto ad eventuali turbative che dovessero derivare sia dal mancato rispetto delle misure stabilite a salvaguardia della salute dei cittadini, sia dalla compromissione del buon funzionamento di tutte quelle attività e iniziative adottate dalle Istituzioni per il superamento della presente fase emergenziale.
In merito a ciò, con Circolare pari numero (N.15350/117(2)/UffIII-Prot.Civ.) del 26 marzo, è già stata richiamata l’attenzione sul comma 9 dell’articolo 4 del Decreto Legge 19/2020, che rinnova l’attribuzione ai Prefetti della funzione di assicurare l’esecuzione delle misure emergenziali avvalendosi delle Forze di Polizia e, ove occorra, sentiti i competenti comandi territoriali, delle Forze armate, prevedendo l’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza in favore del personale militare impiegato. Sul punto, peraltro, la richiamata Circolare ha precisato come il comma 9 s’inquadri nel contesto delle prerogative riservate dalla legge al Prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, cui compete la funzione di coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza di cui all’articolo 13, comma 3, della Legge 1 aprile 1981, n. 121.
In proposito, con particolare riferimento all’impiego del personale delle Polizie locali, vanno necessariamente tenuti in considerazione gli articoli 3 e 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, in base ai quali, come noto, gli addetti al servizio di Polizia municipale, cui il Prefetto può conferire la qualifica di agente di pubblica sicurezza, collaborano, nel territorio di loro competenza, con le Forze di polizia dello Stato a garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica.
In considerazione di ciò, dunque, le Autorità provinciali di Pubblica sicurezza potranno legittimamente prevedere nelle relative pianificazioni di impiego del personale, come già evidenziato con la citata direttiva del Ministro dell’ 8 marzo scorso, tutte le ‘componenti’ della stessa Amministrazione della pubblica sicurezza, con l’imprescindibile coinvolgimento delle Polizie municipali. Infatti, come rappresentato dal Capo della Polizia con Direttiva dello scorso 13 marzo, la diffusa azione di verifica necessaria in questa fase emergenziale impegna, non solo le Forze di polizia, ma anche i Comuni, per il tramite dei Corpi e Servizi di polizia locale, in un momento delicato per la vita del Paese in cui tutte le polizie, ivi comprese quelle locali, costituiscono risorse essenziali per garantire la sicurezza delle relative comunità, contribuendo altresì alla sorveglianza sul rispetto delle misure emergenziali adottate.
Relativamente al profilo dell’accertamento e dell’irrogazione di sanzioni di natura amministrativa, nel richiamare quanto rappresentato con Direttiva dello scorso 26 marzo, si osserva che l’articolo 4 opera, inoltre, una chiara distinzione di ruoli affidando al Prefetto la competenza ad applicare le sanzioni per le violazioni delle misure disposte dalle Autorità statali nonché alle Regioni e ai Comuni quella di gestire i procedimenti sanzionatori per le violazioni dei rispettivi provvedimenti di cui all’articolo 3.
Per quanto riguarda, più specificamente, il potere di accertamento, il citato articolo 4, al comma 3, effettua un rinvio alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 che, all’articolo 13, attribuisce tale competenza agli ‘organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa’.
In ragione di quest’ultima disposizione, tutto il personale titolare della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ivi compreso dunque il personale delle Polizie municipali, coinvolto dai Prefetti nel controllo del territorio per l’osservanza delle misure disposte dalle Autorità statali per il contenimento ed il contrasto dell’attuale fase emergenziale, potrà al contempo procedere all’accertamento delle violazioni sanzionate ai sensi dell’articolo 4, comma 1.
Il coinvolgimento dei Corpi delle polizie municipali è, altresì, consequenziale a quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 13 della menzionata Legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui all’atto dell’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, fra i quali, ai sensi dell’articolo 57 del codice di procedura penale, è ricompreso anche il personale delle polizie locali.
Giova, infine, richiamare l’attenzione sull’articolo 115 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha previsto l’istituzione, presso questo Ministero, di un fondo finalizzato a contribuire , fra l’altro, proprio all’erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale delle polizie locali direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti, anche di derivazione statale, di contenimento del fenomeno epidemiologico. Ciò premesso, le SS.LL., nell’ambito dell’attività di coordinamento e pianificazione dei servizi finalizzati a garantire un’attenta vigilanza sull’attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza da COVID-19, vorranno continuare a garantire il più ampio coinvolgimento, unitamente alle Forze di polizia a competenza generale, di tutti gli altri Corpi i cui appartenenti siano titolari della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ivi compresi quelli delle polizie locali. Nel rinviare, per gli ulteriori aspetti tecnici, alle circolari del Dipartimento della Pubblica sicurezza, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL., con riserva di ulteriori chiarimenti ove necessari.»
Pur plaudendo alla Circolare del Capo di Gabinetto del Ministero nel tentativo di fare chiarezza interpretativa ed applicativa non dimentichiamo che trattasi di una Circolare che interviene in un Decreto Legge. Ma che valore ha una Circolare? È davvero tanto forte da permettersi di derogare a una norma del Parlamento o del Governo? A chiarirlo è la Sentenza 26 settembre 2018, n. 5532 del Consiglio di Stato, sezione sesta, che ricorda che le Circolari amministrative costituiscono solo atti interni a un pubblico ufficio, diretti agli organi di tale ufficio e ai loro dipendenti. Se esistesse una Circolare che dovesse prevedere qualcosa di diverso rispetto alla legge, il giudice non sarebbe tenuto ad applicarla.
Di norma le Circolari vengono emesse per diramare le istruzioni operative a seguito dell’introduzione di una novità legislativa pertanto non ha alcun valore come fonte del diritto: non è indirizzata al cittadino (ma solo al pubblico dipendente) e, pertanto, non lo vincola.
Rinnovo l’opportunità di una correzione (raccordo) nel testo di approvazione del D.L. 19/20.
Alberto Speciale