Piano emergenza comunale, non aggiornato ed inadeguato. Pubblicate le nuove linee guida per il Piano emergenza esterno

 
 

Il 7 febbraio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 7 dicembre 2022 – “Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna”, “Linee guida per l’informazione alla popolazione” e “Indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna”- con le nuove linee guida – rivolte a Prefetti, Regioni, Comuni e gestori delle aziende soggette alle “Direttive Seveso” – per predisporre i Piani di emergenza esterna (Pee) delle aziende a rischio di incidente rilevante (RIR). Le nuove Direttive sostituiscono quelle emanate con DPCM del 16 febbraio 2007


L’incendio occorso venerdì 10 febbraio alla ditta Salumificio F.lli COATI SpA ad Arbizzano di Negrar (VR), oltre al rischio ambientale, per la ricaduta dei fumi da emissioni in atmosfera, ha messo in evidenza, a mio avviso, anche la normativa delle aziende a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) e la conseguente gestione con i correlati Piani di emergenza. Fattispecie che preciso sin da ora non riguarda la ditta COATI.

Le aziende a Rischio Incidente Rilevante (RIR), dette anche “aziende Seveso”, sono quelle che utilizzano, per la loro attività, sostanze classificate come pericolose, e che per questo costituiscono un pericolo per le persone e per l’ambiente. La distribuzione numerica delle aziende soggette agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 105/15 può considerarsi un primo indicatore del livello complessivo di rischio presente nel territorio di ciascuna provincia. È tuttavia il livello di pericolosità reale associato a ciascuna azienda non dipende esclusivamente dalle quantità di sostanze pericolose detenute, ma anche dalle misure di prevenzione e sicurezza in essa adottate.

Dall’analisi dei dati ottenuti a livello regionale di ARPAV relativi all’anno 2020 (ultimo dato disponibile), è evidente una preponderanza di 3 tipologie di attività che costituiscono il 61% del totale delle aziende venete a Rischio di Incidente Rilevante: aziende galvanotecniche (15%), stabilimenti chimici e/o petrolchimici (25%), depositi di gas liquefatti (25%). Le aziende galvanotecniche sono concentrate quasi principalmente nel territorio della provincia di Vicenza (7 aziende su 14 presenti in Veneto) e nella provincia di Treviso (4 aziende). Gli stabilimenti chimici e petrolchimici sono concentrati per la maggior parte nella provincia di Venezia, ove è presente il polo chimico dell’area industriale di Porto Marghera, mentre i depositi di gas liquefatti sono più omogeneamente distribuiti nelle diverse province.

Nella provincia di Verona sono cinque gli Stabilimenti con stoccaggio di prodotti GPL, quattro invece gli impianti chimici, due di produzione e stoccaggio di pesticidi, biocidi e fungicidi, due quelli di lavorazione dei metalli e uno di produzione, distruzione e stoccaggio di esplosivi.

La distribuzione sul territorio delle aziende RIR consente di valutare le possibili interazioni che tali aziende hanno fra loro, con le infrastrutture e con l’ambiente in generale. Per la valutazione dello stato attuale dell’indicatore è stato preso come riferimento il dato della densità nazionale di aziende RIR (3,8×10-3 aziende/km2 – dato ottenuto dall’inventario degli stabilimenti RIR redatto dal Ministero dell’a transizione Ecologica). La densità di aziende RIR nel territorio regionale a dicembre 2020 (ultimo dato Arpav disponibile) risulta pari a 4,9×10 -3 aziende/km 2, valore superiore a quello nazionale, pari a 3,8×10 -3 aziende/km 2.

Nella regione Veneto la maggior concentrazione di aziende ad alto rischio è nella provincia di Venezia (densità pari a 9,7×10-3 aziende/km2), dovuta alla presenza del polo industriale di Porto Marghera (nel Comune di Venezia). La provincia di Belluno, al contrario, si differenzia dal contesto regionale per la presenza di solamente due aziende RIR di soglia inferiore. Anche la provincia di Vicenza presenta una densità di aziende RIR notevolmente superiore rispetto alla media nazionale (8,8×10-3 aziende/km2).

Per quanto riguarda il Comune e la Provincia di Verona sono quindici gli Stabilimenti a rischio rilevante identificati, nessuno nel Comune veronese, di cui sette Stabilimenti di Soglia Superiore (sono presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell’allegato 1, del D.Lgs. 105/2015, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria).

Ricordo che partire dal 26 marzo 2021, cliccando sul sito del Ministero della Transizione Ecologica, è possibile accedere al servizio web, realizzato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), che consente di consultare l’elenco degli stabilimenti notificati ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e le informazioni al pubblico sulla natura del rischio e sulle misure da adottare in caso di emergenza. Le informazioni sono aggiornate in tempo reale con i dati contenuti nell’Inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, forniti dal gestore con la notifica (qui mio articolo: https://www.veronanews.net/rischio-industriale-seveso-nasce-il-portale-per-laccesso-alle-informazioni-la-situazione-a-verona/

Per quanto riguarda le aziende a rischio di incidente rilevante è intervenuta la recente Direttiva 7 dicembre 2022, (G.U n.31 del 07 febbraio 2023), del ministero della Protezione civile, recante le nuove Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, linee guida per l’informazione alla popolazione e indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna” rivolte a Prefetti, Regioni, Comuni e gestori delle aziende soggette alle Direttive “Seveso” per predisporre i piani di emergenza esterna delle aziende a rischio di incidente rilevante. Queste sostituiscono quelle emanate con DPCM del 16 febbraio 2007.

La Direttiva contiene inoltre le istruzioni da seguire per, pianificare, sperimentare i piani e, soprattutto, per informare la popolazione sui rischi e le azioni compiere in caso di incidente. Si tratta di utili documenti che forniscono un supporto operativo alle prefetture, ma che sono indirizzati anche alle Regioni e agli Enti locali, alle strutture che si occupano di pianificazione e gestione dell’emergenza in ambito industriale e ai gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. La Direttiva attua le disposizioni del D.Lgs. 105 del 2015 con cui è stata recepita la cosiddetta “Seveso III” (Direttiva 2012/18/Ue).

Ma cos’è il Piano di emergenza esterna (Pee)? E’ un documento, predisposto dal Prefetto, d’intesa con le Regioni e gli Enti locali interessati, redatto al fine di concertare  la risposta di protezione civile e di tutela ambientale per mitigare gli effetti dannosi di un incidente rilevante. Il tutto sulla base degli scenari che individuano le zone a rischio dove presumibilmente si faranno sentire gli effetti dell’eventuale incidente – ad esempio emissioni in atmosfera di sostanze tossiche, incendi, esplosioni importanti, alluvioni, esondazioni, terremoto, (…) – il quale provoca un pericolo grave per la salute umana o per l’ambiente.

Le linee guida prevedono che per l’elaborazione il Prefetto istituisca un apposito gruppo di lavoro, un tavolo tecnico il più rappresentativo possibile (Vigili del Fuoco, Arpa, Ausl, Forze dell’ordine, Comune, Provincia, esperti, Associazioni locali, …) il cui coinvolgimento è fondamentale anche in vista della sperimentazione del piano, che servirà a testare il livello di conoscenza delle procedure da attivare e le capacità operative di ciascun soggetto che sarà chiamato ad agire.

Alla base del Piano di emergenza esterna vi è la conoscenza delle informazioni sullo stabilimento circa le sostanze presenti e sui possibili rilasci accidentali, le quali sono necessarie per stabilire le caratteristiche dei pericoli a cui potrebbe essere esposta la popolazione e definire gli scenari incidentali che possono interessare una determinata area oltre i confini dello stabilimento.

Il piano di emergenza esterna deve anche tener conto degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili, comprese le strutture strategiche e rilevanti, come le scuole, gli ospedali, le grandi vie di comunicazione, presenti nell’area circostante lo stabilimento. Particolare attenzione è raccomandata dalle Linee guida alla presenza di attività produttive limitrofe che, se coinvolte nello scenario incidentale, potrebbero innescare un effetto domino.

Il piano, inoltre, deve riportare tutte le iniziative che servono per fornire alla popolazione informazioni specifiche, che riguardano, in particolare, le caratteristiche dei rischi connessi alle sostanze pericolose e i comportamenti da adottare in caso di incidente. E’ demandato al Comune la responsabilità effettuare l’informazione preventiva secondo le istruzioni del Pee, divulgando le informazioni di interesse collettivo concordate con il Prefetto perchè come indicato nelle Linee guida: «Un’adeguata informazione preventiva rende la popolazione consapevole delle misure di autoprotezione da adottare e dei comportamenti da assumere in caso di evento incidentale». Alle modalità di divulgazione dell’informazione alla popolazione sono dedicate le linee guida inserite nella seconda parte della nuova Direttiva.

È necessario, inoltre, che siano programmate e realizzate esercitazioni per verificare la conoscenza del Pee ed il livello di consapevolezza della popolazione nei confronti del rischio di incidente rilevante. In particolare, la direttiva appena pubblicata contiene un ampio capitolo dedicato agli indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Come previsto dal D.Lgs. 105/15, il Prefetto deve riesaminare periodicamente il Pee, sperimentarlo e, se necessario, aggiornarlo, previa consultazione della popolazione. Tali azioni vanno esegite ad intervalli non superiori a tre anni, inoltre, la revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti. «Tale adempimento – avvertono le linee guida – costituisce un preciso obbligo nei confronti dell’Unione europea, l’inottemperanza del quale potrebbe comportare l’apertura di una procedura di infrazione». Oltre ad essere aggiornato, il Pee va anche sperimentato, tramite esercitazioni, almeno ogni tre anni, pertanto il Piano dovrebbe includere sia il programma di aggiornamento del documento che quello delle esercitazioni periodiche.

Il Piano di protezione civile comunale deve tener conto dei dati e delle informazioni contenute nel Pee, quali gli elementi territoriali considerati nella pianificazione dell’emergenza esterna, i dati relativi allo stabilimento, agli scenari incidentali ed al modello organizzativo di intervento. Deve, inoltre, riportare le attività che il Sindaco deve effettuare in attuazione del Pee.

Leggendo il Piano emergenza del Comune di Verona è di tutta evidenza la vetustà dello stesso, sia per la parte narrativa che normativa, con i correlati anacronismi. Manca invero perfino la data di emissione o l’ultimo aggiornamento apportato. Ad esempio a pag. 75 viene espressamente dichiarato che “il Comune di Verona non è soggetto a rischio idraulico” nonostante il forte rischio derivante dall’esondazione del torrente Squaranto, l’ultima avvenuta a maggio 2013. Mentre a pagg. 34-36 “Rischio industriale” (le aziende RIR) oltre ad un elenco di aziende ormai superato non viene nemmeno citato il D.Lgs. 105/15, segno evidente di quanto datato il piano. Nessuna indicazione circa le norme di comportamento in caso di incidente rilevante. https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=39862&tt=verona_agid

https://portale.comune.verona.it/media/_ComVR/Cdr/ProtezioneCivile/Allegati/Piano_Verona_4.pdf

Aggiungo, concludendo, che non è più rimandabile la realizzazione di un nuovo Piano di emergenza comunale coerente con l’evoluzione del territorio e della normativa. A ragione e conforto riporto che nella Tavola Tematica svoltasi il 31 gennaio 2023 nel quartiere di Montorio, lo stesso comandante della Polizia locale, Luigi Altamura, ha dichiarato alla platea dei presenti la vetustà del Piano comunale di emergenza e l’esigenza di un suo aggiornamento da parte di un professionista attraverso la messa a disposizione di un apposito capitolo di spesa.

Il Prefetto di Verona è a conoscenza del mancato aggiornamento del Piano di emergenza comunale nonostante la raccomandazione indicata nella sezione Emergenza Protezione civile della prefettura che riporta: “Per quanto riguarda le attività più specificatamente  di Protezione civile si invitano la Provincia e tutti i Comuni ad adottare, ovvero a  tenere costantemente aggiornati, i piani di emergenza comunali in modo che nel caso in cui si verifichino eventi calamitosi la struttura comunale di protezione civile possa rispondere con immediatezza ed adeguatezza”.

Riuscirà l’attuale amministrazione ca olmare il ritardo pericolosamente accumulato dalle precedenti?

Alberto Speciale

(Foto di copertina, esondazione torrente Squaranto, Montorio, maggio 2013)

 
 
Alberto Speciale
Classe 1964. Ariete. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa, amante della trasparenza con un interesse appassionato, inesauribile, sfacciato, per i fatti degli uomini. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. "Sono responsabile di quel che scrivo non di quel che viene capito"

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