Con Deliberazione n. 1988 del 30 dicembre 2019 (BUR n. 11 del 28 gennaio 2020) la Giunta Regionale ha provveduto a conferire, con nuova nomina fino al 31 dicembre 2020, un Commissario straordinario alla Comunità montana della Lessinia nell’attesa dell’applicazione delle nuove norme previste dalla recente approvazione della modifica della Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40.
La Lessinia conferma lo “status” di stanziale luogo di Commissariamento regionale.
Relativamente all’ambito territoriale della Comunità montana della Lessinia, la Giunta regionale, con Deliberazione n. 2006 del 28 ottobre 2014, in relazione alla situazione di criticità registratasi nell’ambito territoriale sopra indicato, ha provveduto alla nomina di un Commissario straordinario, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 40/2012, per la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della Comunità montana con gli enti interessati alla successione dei relativi rapporti, nonché per garantire il contestuale funzionamento ordinario della Comunità montana stessa e del Parco Naturale Regionale della Lessinia (istituito ai sensi della L.R. 12/1990).
Con successivi provvedimenti la Giunta regionale ha continuato pedissequamente a prorogare, semestre dopo semestre, il termine iniziale commissariale, di cui alla DGR 2006/2014, fino all’ultima nomina di cui alla DGR n. 1030 del 12 luglio 2019 che ha nominato e prorogato al 30/12/2019 un Commissario straordinario nella persona dell’Ing. Stefano Angelini, dirigente regionale, non più disponibile per il 2020.
In considerazione della recente iniziativa legislativa, la cui approvazione definitiva è prevista entro il mese di gennaio 2020, riguardante modifiche alla L.R. 40/2012 e vista la necessità di assicurare comunque il funzionamento ordinario della Comunità montana della Lessinia e la sua eventuale trasformazione in Unione montana, la Giunta ha deciso ancora una volta di mantenere la prosecuzione della gestione commissariale dell’Ente nominando Commissario il dr. Simone Bertin, anch’esso dipendente regionale. La nomina del Commissario Straordinario avrà una durata di sei mesi, decorrenti dal 01 gennaio 2020, eventualmente rinnovabile con successiva deliberazione di Giunta regionale.
Il Commissario Straordinario dovrà assicurare, per tutta la durata del suo incarico, il funzionamento della Comunità, nonché la necessaria continuità della gestione amministrativa della stessa. In particolare, al Commissario Straordinario competeranno tutti gli atti di ordinaria amministrazione della Comunità, nonché l’adozione degli atti aventi natura di indifferibilità ed urgenza.
In queste settimane si è parlato molto della proposta di legge a firma dei Consiglieri regionali Corsi, Valdegamberi e Montagnoli volta alla riduzione dell’estensione territoriale del Parco della Lessinia. Suggerisco una pari iniziativa riflessiva da parte della società civile e politica anche per quanto riguarda le (attuali) criticità della Legge 23/2018 che interviene dopo 34 anni sulla Legge Regionale n. 40/2012 in tema di aree protette.
La Giunta Regionale veneta parrebbe aver adottato un provvedimento che mira alla ridefinizione degli organi dirigenti delle aree protette per sostituire l’istituto del cronico commissariamento. La revisione inoltre si concentra sulla efficienza della gestione, accentrando i poteri negli organi di governo non riconoscendo l’importanza dei territori e i suoi attori sociali.
I poteri di coordinamento vengono infatti accentrati nella Giunta Regionale, al fine di garantire correttamente l’unità delle politiche (art. 2, punto 2) senza che però via sia nessun bilanciamento poiché non si assegna nessun ruolo decisivo agli enti di gestione (art. 2, punto 3). La Giunta designerà tre membri della Comunità (ex Consiglio) e due del nuovo Consiglio, mentre il Governatore sceglierà direttamente il presidente, che prima veniva eletto.
Il testo attuale esclude, inoltre, la rappresentanza delle componenti della società locale e delle province, differentemente da come avviene in molte regioni italiane, rimane così solo la componente regionale.
Vi è un accentramento nel Consiglio direttivo delle aree, perché la revisione non prevede né la presenza dei soggetti in rappresentanza delle attività produttive maggiormente diffuse nel territorio né dei soggetti socialmente attivi nella zona. Colpisce in particolare che su questo il testo preveda, a causa della “[…] specificità dei territori montani della Lessinia”, la rappresentanza dei proprietari terrieri, escludendo gli ambientalisti, creando così una grave situazione di conflitto d’interesse e, soprattutto, un possibile conflitto con le norme superiori (la Legge quadro n. 394 sui parchi) col rischio di impugnazione per incostituzionalità della Legge. Ma il Parco della Lessinia non ha nessuna particolarità rispetto alla realtà nazionale e regionale, in cui la presenza di terreni privati raggiunge l’87% della superficie. Non si capisce pertanto di quale specificità si sta parlando. Potrebbe inoltre essere inopportuna la rappresentanza per una componente che esprime la rendita fondiaria a scapito delle categorie produttive e che nell’ultimo anno ha espresso molte critiche contro il Parco della Lessinia considerato “zavorra”, nonostante gli ampi finanziamenti che hanno ricevuto negli ultimi 25 anni.
L’accentramento porta poi a marginalizzare varie realtà. Innanzitutto la Consulta viene sclerotizzata in un compito di semplice “informazione e consultazione”, senza che abbia alcun potere di auto-convocazione né che possa esprimere pareri qualificati e vincolanti.
Ma c’è anche la messa a margine del Comitato Tecnico Scientifico che dalla revisione ottiene solo funzioni consultive, non ha alcun potere di iniziativa e il cui parere è vincolante solo entro i 30 giorni. Un ruolo decisamente diverso rispetto a quello di supporto delle scelte del Consiglio Direttivo come vorrebbe la logica gestionale.
E’ stato prevista la possibilità del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte dei singoli Comuni anziché dall’Ente Parco. Una norma fortemente criticata in audizione da alcuni Sindaci e anche da rappresentanti dell’Università di Venezia e dalle associazioni ambientaliste. Era fondamentale mantenere questa funzione in capo all’Ente parco in modo da avere una visione uniforme dell’area, per quanto riguarda i vari interventi.
Inoltre non si capisce la scelta di prevedere una laurea triennale, anziché quinquennale come titolo di studio per i direttori del Parco così come previsto da un Decreto del Ministero dell’Ambiente del febbraio 2018 per dirigere i Parchi nazionali.
E c’è, infine, il rischio concreto che ad essere marginalizzato sia lo stesso Consiglio Regionale, dato che il testo riserva ogni nomina e decisione a Presidente e Giunta.
Si rileva positivamente invece l’aumento da uno a due dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste nella Consulta del Parco e l’obbligo per il Consiglio direttivo di relazionare a Consiglio regionale e Comuni una volta l’anno su attività svolta e programma di conservazione, sviluppo e organizzazione del Parco.
Le nuove norme approvate prevedono che la Comunità montana della Lessinia se entro tre mesi dalla data dell’entrata in vigore della nuova legge, non provvede a costituirsi in Unione montana, secondo le direttive specifiche adottate dalla Giunta regionale, è dichiarata sciolta con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Ecco, sarebbe buona cosa che si iniziasse a parlare anche di questo, prima che sia troppo tardi, oltre che della ridefinizione dell’area.
Alberto Speciale
(foto di copertina credit teatroaperto.it)