Obbligo (caos) vaccinale e sanzioni; domani la conferenza stampa di Draghi

 
 

Obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni valido da ieri, sabato 8 gennaio e, per chi non sarà in regola, scatta la multa.

Ma a quanto ammonta la sanzione e fino a quando ci sarà il divieto di ingresso sul lavoro senza Super Green Pass? E cosa accade con il Green Pass ‘base’ per l’accesso alle attività?
A spiegarlo sono fonti di Palazzo Chigi, sottolineando come le norme entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto-legge, approvato il 5 gennaio scorso nel Consiglio dei Ministri, nella Gazzetta Ufficiale, ed è previsto attualmente che duri almeno fino al 15 giugno.

Per tutti coloro (lavoratori e non) che non saranno in regola con l’obbligo vaccinale, a partire dal 1° febbraio è prevista una sanzione di 100 euro una tantum.
La sanzione sarà erogata dall’Agenzia delle Entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.
La vaccinazione può essere omessa o differita in presenza di specifiche condizioni cliniche che la rendano non indicata.
Tali condizioni dovranno essere attestate dal medico di medicina generale e poi valutate dall’azienda sanitaria territorialmente competente che, nel caso in cui concordi con la valutazione del medico di medicina generale, rilascerà una certificazione di esenzione alla vaccinazione.

L’infezione da Covid19 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile per la vaccinazione stessa, come previsto dalle circolari del Ministero della Salute.

L’obbligo di Super Green Pass per tutti i lavoratori (pubblici e privati) e i liberi professionisti di almeno 50 anni scatta dal 15 febbraio.
Da quella data, gli stessi saranno tenuti a possedere ed esibire il Green Pass rafforzato all’accesso al luogo di lavoro, pertanto chi oggi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio.
Per i lavoratori pubblici e privati e i liberi professionisti non vaccinati è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo.
Come già avviene per i lavoratori sprovvisti di Green Pass, anche i lavoratori ultra-cinquantenni che dal 15 febbraio saranno sprovvisti di Green Pass rafforzato al momento dell’accesso al luogo di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma senza diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento, si spiega.

Dal 20 gennaio al 31 marzo, inoltre, è previsto l’obbligo di Green Pass (indifferentemente base o rafforzato) per l’accesso degli utenti alle attività che offrono servizi alla persona.
Dal 1° febbraio (o da altra data, nel caso sia previsto dal DPCM attuativo) al 31 marzo, è previsto l’obbligo di Green Pass (indifferentemente base o rafforzato) per l’accesso degli utenti ad uffici pubblici; servizi postali, bancari e finanziari; attività commerciali, con l’eccezione di quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Queste attività, esenti dall’obbligo, saranno individuate dal dpcm attuativo.
Per le persone che accedono senza Green Pass ai servizi e alle attività in cui è obbligatorio averlo, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.
La stessa sanzione si applica al soggetto tenuto a controllare il possesso del Green Pass se omette il controllo.

 
 

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