Le cave pagano l’I.M.U. come area fabbricabile.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14410/2017, interviene per la prima volta sulle modalità di assoggettamento a ICI/IMU delle cave, ritenendo che queste siano da assoggettare come area fabbricabile.
La decisione è di rilevante interesse, anche perché sulle modalità di assoggettamento delle cave si era già espressa l’ex Agenzia del territorio, ritenendo che queste siano da considerare come un fabbricato.
La Corte, partendo dalla considerazione che l’attività estrattiva è attività industriale e non agricola, ha escluso la possibilità di valorizzarla come terreno agricolo e ha, invece, valorizzato la suscettibilità edificatoria, seppur, come detto, limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali.
Occorre però rilevare che in molte realtà territoriali le cave risultano invece accatastate in categoria D/1 (Opifici), anche se avverso gli accatastamenti, di norma sollecitati dai Comuni attraverso il ricorso alla procedura di cui al comma 336 dell’articolo 1 della legge 311/2004, pendono ancora oggi diversi ricorsi.
L’Agenzia del Territorio è intervenuta sull’argomento con la Nota prot. 75779 del 4 novembre 2008. L’Agenzia parte, anch’essa, dalla considerazione che l’attività estrattiva è attività industriale, così come anche ritenuto dalla Corte Costituzionale nell’Ordinanza n. 285/2000. Poi precisa che la circostanza che l’articolo 18 del R.D. 8 ottobre 1931 n. 1572, esclude dalla stima fondiaria «le miniere, le cave, le saline ed i laghi e stagni da pesca, con la superficie stabilmente occupata per la relativa industria, e le tonnare», comporta che le cave non debbano essere iscritte al catasto terreni, ma al catasto fabbricati. E l’obbligo di accatastamento deriva dall’articolo 2 del D.M. 28/1998, il quale precisa che l’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da “un’area”, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. Ed è evidente che la cava rappresenta un’area dotata di autonomia funzionale e reddituale.
Volendo coniugare le due soluzioni illustrate, si può ritenere che dall’adozione degli strumenti urbanistici che individuano la zona del territorio destinata ad attività estrattiva, l’area deve essere attratta ad imposizione come area fabbricabile, mentre dalla data di attivazione della cava, questa deve essere assoggettata come fabbricato.
Infatti, occorre anche ricordarsi che è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il dato catastale è dato vincolante tanto per il Comune tanto per il contribuente (Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 18565/2009) pertanto il Comune sarà legittimato ad attrarre ad imposizione la cava in attività come area fabbricabile.
Non resta che verificare se le Cave attualmente attive nel Comune di Verona, ovvero quelle indicate nella sezione Georisorse della Regione Veneto, hanno o non hanno correttamente corrisposto il tributo e nel caso attivare la pretesa economica: www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/cave1
* CASONA e BERTACCHINA – BIONDANI T.M.G. SPA;
* STRADA RODIGINA – CALCESTRUZZI DANESE SPA;
* LA RIZZA – ECODEM SRL:
* FERRAZZA – PAGANI CALCESTRUZZI:
* CA’ FACCI – PRATI SAS DI PRATI SERGIO E C.;
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Alberto Speciale