Nel Comune di Verona le Cave pagano l’I.M.U? La risposta è no, non ancora. Perchè?

 
 

Le cave pagano l’I.M.U. come area fabbricabile.

Ritorno sulla questione a distanza di quasi tre anni dalla pubblicazione del mio articolo.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 14410/2017 del 24 maggio 2017, depositata il 9 giugno, interviene per la prima volta sulle modalità di assoggettamento a ICI/IMU delle cave, ritenendo che queste siano da assoggettare come area fabbricabile.
La decisione è di rilevante interesse, anche perché sulle modalità di assoggettamento delle cave si era già espressa l’ex Agenzia del territorio, ritenendo che queste siano da considerare come un fabbricato.

La Corte, partendo dalla considerazione che l’attività estrattiva è attività industriale e non agricola, ha escluso la possibilità di valorizzarla come terreno agricolo e ha, invece, valorizzato la suscettibilità edificatoria, seppur, come detto, limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali.

L’Agenzia del Territorio è intervenuta sull’argomento con la Nota prot. 75779 del 4 novembre 2008. L’Agenzia parte, anch’essa, dalla considerazione che l’attività estrattiva è attività industriale, così come anche ritenuto dalla Corte Costituzionale nell’Ordinanza n. 285/2000. Poi precisa che la circostanza che l’articolo 18 del R.D. 8 ottobre 1931 n. 1572, esclude dalla stima fondiaria «le miniere, le cave, le saline ed i laghi e stagni da pesca, con la superficie stabilmente occupata per la relativa industria, e le tonnare», comporta che le cave non debbano essere iscritte al catasto terreni, ma al catasto fabbricati. Occorre rilevare che in molte realtà territoriali le cave risultano invece accatastate in categoria D/1 (Opifici), anziché in categoria D/7. L‘obbligo di accatastamento deriva dall’articolo 2 del D.M. 28/1998, il quale precisa che l’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da “un’area”, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. Ed è evidente che la cava rappresenta un’area dotata di autonomia funzionale e reddituale.

Volendo coniugare le due soluzioni illustrate, si può ritenere che dall’adozione degli strumenti urbanistici che individuano la zona del territorio destinata ad attività estrattiva, l’area deve essere attratta ad imposizione come area fabbricabile, mentre dalla data di attivazione della cava, questa deve essere assoggettata come fabbricato.

Occorre infatti ricordare che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che “il dato catastale è dato vincolante tanto per il Comune tanto per il contribuente” (Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 18565/2009) pertanto il Comune sarà legittimato ad attrarre ad imposizione la cava in attività come area fabbricabile.

La sentenza n. 4410/2017 della Cassazione riconosce la pretesa impositiva di un Comune che ha considerato il terreno destinato a cava come area fabbricabile, quindi assoggettato ad IMU. Questo orientamento è solo apparentemente in contrasto con quello dell’Agenzia delle Entrate, la quale accatasta come fabbricati le cave dal momento della loro operatività. Infatti il terreno su cui verrà realizzato l’opificio (cava in attività) viene considerato imponibile sin dalla sua classificazione all’interno del piano regolatore comunale, quale cava.

L’accatastamento, se non effettuato dall’operatore economico, può essere richiesto all’Agenzia delle Entrate dal Comune interessato, in base a quanto disposto dal comma 336 della legge 311/2004: per far ciò, quest’ultimo deve indicare la data – relativa all’anno in accertamento – nel quale era presente l’attività di cava.
L’Agenzia quindi accatasterà secondo le norme vigenti a quella data. Se la data di attivazione della cava è anteriore al 2016, la rendita comprenderà anche gli impianti imbullonati sull’area.

Secondo il parere di Claudia Merlo (1) “(…) gli uffici tributari degli enti locali, qualora volessero percorrere la via della richiesta di accatastamento descritta, prima di accertare (e, quindi, recuperare) nuova base imponibile nei confronti dei concessionari di cave estrattive devono avere ben chiaro che che i “cavatori” possono fare ricorso al giudice contro l’accatastamento. In tale ipotesi invece di attendere l’esito della lite sino alla Cassazione, i concessionari potrebbero scegliere di transare, utilizzando uno degli strumenti deflattivi del contenzioso tributario, così evitando l’incertezza sull’esito finale e le eventuali spese di giudizio chiedendo di far valere dal 2016 lo “svuotaimpianti”, con riduzione della rendita. Le circolari dell’Agenzia non prevedono tuttavia tale possibilità, sicché resta in capo al singolo funzionario dell’Agenzia la scelta accogliere la richiesta di annotare la rendita, calcolata secondo la Legge 208/2015, consentendo al Comune di rendere operativa la propria pretesa tributaria basata su tale rendita.”

Non resta che verificare se i concessionari delle cave (2) attualmente attivi nel Comune di Verona, ovvero quelli indicati nella sezione Georisorse della Regione Veneto, hanno o non hanno correttamente corrisposto il tributo e, in caso negativo, se il Comune di Verona ha attivato la pretesa economica nei loro confronti.

Domanda che ho posto all’Ufficio Unità Organizzativa Tributi Accertamento Riscossioni- Ufficio IMU/ICI/TASI del Comune di Verona i primi giorni del mese di gennaio (P.G. 4720 del 07/01/2020). La risposta a firma della dirigente è arrivata il 23 gennaio, con il seguente testo:

“Consta  allo  scrivente  Comune  l’esistenza  di  n° 7  (sette)  cave  attive  da assoggettare  ad imposta. Non sono ancora stati verificati i versamenti d’imposta effettuati. E’ intenzione di quest’ente impositore procedere, a breve, alle attività consistenti in accessi, ispezioni e verifiche, necessari e propedeutici all’emissione di eventuali avvisi d’accertamento.”

L’Assessore al Bilancio Francesca Toffali, contattata per sapere come mai a distanza di molti anni il Comune di Verona non abbia ancora intrapreso la via del recupero dell’IMU nei confronti dei concessionari delle Cave ha risposto che: “L’IMU è un tributo in autoliquidazione: ciò significa che il contribuente esegue il versamento direttamente in base alla propria dichiarazione. Per quanto riguarda le modalità di lavoro dell’ufficio tributi nell’ambito dell’attività di recupero evasione – prosegue l’Assessore – l‘ufficio annualmente procede ad una attività di accertamento secondo un programma di lavoro prestabilito, che prevede, generalmente, la verifica puntuale di individuate categorie di utenti, ma non del totale dei contribuenti del Comune. Per la complessità gestionale, per la quantità di aliquote e fattispecie IMU (e TASI, almeno fino al 31/12/2019, dato che con decorrenza  01/01/2020 tale tributo è stato abolito) vigenti nel nostro Comune infatti, non è possibile procedere con una attività accertativa massiva che interessi ogni anno l’intera platea dei contribuenti. L’ufficio pertanto quando provvede a controllare una posizione contributiva, procede alla verifica ed all’eventuale recupero per tutte le annualità. Come noto, per le aree edificabili, il valore imponibile ai fini IMU è dato dal valore venale in comune commercio. L’articolo 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 (normativa vigente fino al 31/12/2019), richiede che il contribuente, per calcolare il tributo  faccia riferimento al valore venale in comune commercio, aspetto che ovviamente impone un certo margine di apprezzamento soggettivo. Per cercare di ridurre l’alea riguardante la valorizzazione dei terreni edificabili, i Comuni determinano periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, allo scopo di ridurre l’insorgenza di contenzioso. Le tabelle approvate dal Comune di Verona nel 2014 e tutt’ora vigenti, non contengono la valorizzazione di questa specifica fattispecie, pertanto si rende necessario procedere con una stima puntuale del valore venale dei terreni adibiti ad attività estrattiva. Del resto, è intenzione di questa amministrazione rivedere completamente, nel corso del corrente anno, le tabelle di riferimento per l’intero territorio comunale anche in considerazione delle nuove disposizioni previste dalla legge di bilancio 2020 in materia di IMU.”

Fatta questa premessa, l’Assessore Toffali evidenzia che “nel Comune di Verona esistono 7 aree adibite ad attività estrattiva e che l’ufficio estimo di questo Ente sta procedendo alla valorizzazione delle stesse, al fine di consentire all’ufficio tributi di verificare compiutamente la regolarità contributiva delle citate posizioni, anche per le annualità pregresse.”

Alberto Speciale

(Foto di copertina Cava Ferrazze, Montorio)

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(1) Docente Anutel

(2) Elenco Cave attive nel Comune di Verona:

1-2) * CASONA e BERTACCHINA – BIONDANI T.M.G. SPA;
3)    * STRADA RODIGINA – CALCESTRUZZI DANESE SPA;
4)    * LA RIZZA – ECODEM SRL;
5)    * FERRAZZA – PAGANI CALCESTRUZZI;
6)    * CA’ FACCI – PRATI SAS DI PRATI SERGIO E C.;
7)    * FERRAZZE – SEGALA SRL.

 

Alberto Speciale

(Foto di copertina Cava Ferrazze, Montorio)

(Cava Ferrazza, Montorio)

 

 
 
Alberto Speciale
Classe 1964. Ariete. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa, amante della trasparenza con un interesse appassionato, inesauribile, sfacciato, per i fatti degli uomini. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. "Sono responsabile di quel che scrivo non di quel che viene capito"

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