Monopattini in città, croce e delizia. C’è chi li ama e chi li odia, i monopattini elettrici sono un mezzo agile e sostenibile per muoversi nel traffico ma il parcheggio selvaggio per molti è un vero disturbo alla viabilità. In arrivo un Vademecum per l’utilizzo realizzato dalla Consulta provinciale studentesca con il patrocinio del Comune di Verona
I monopattini elettrici, introdotti sono tra le innovazioni in ambito di mobilità: attraverso uno smartphone si possono noleggiare per somme accessibili a chiunque e viaggiare per le città. Veicolo apprezzabile e sostenibile, che trova nello scarso senso civico il suo principale difetto considerato che l’uso scorretto è molto diffuso. Anche a Verona si vede chi sfreccia veloce per le strade del centro, facendo lo slalom tra i passanti anche di vie trafficate oppure in controsenso, in due a bordo, senza casco. Ma la più grande lamentela deriva dai parcheggi: monopattini elettrici lasciati su stretti marciapiedi che limitando il passaggio alle persone, davanti alle rampe di accesso per i disabili o sui passi carrabili. Oppure parcheggiati in obliquo sul marciapiede, impedendo il passaggio a chiunque.
Quali sono le regole che devono essere osservate da chi conduce i monopattini elettrici e quando il veicolo può definirsi “a norma”?
Un passo indietro.
Il fenomeno è nato intorno al 2018, principalmente in Francia e Germania e infatti il monopattino arriva innanzitutto a Berlino e Parigi. Da noi il mezzo non era ancora normato, come in tanti altri paesi europei. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n. 229 del 4 giugno 2019 ha definito le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione della circolazione su strada dei cosiddetti dispositivi per la “micromobilità elettrica” prevedendo inoltre che i monopattini rientrati nei limiti di potenza e velocità definiti dal predetto decreto sono equiparati ai velocipedi ex art. 50 del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992).
Con successivo Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121 sono stati normati i requisiti dei monopattini e dei conducenti di tali mezzi.
Con successivo Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121 sono stati normati i requisiti dei monopattini e dei conducenti di tali mezzi.
Verona è stata tra le città pioniere in Italia a disciplinare con un regolamento e norme di sicurezza l’uso dei monopattini, equiparandoli (dal punto di vista del codice) alle biciclette. Ma non solo, ha introdotto (nel 2021) la novità della tassa di scopo: per ogni mezzo affittato al Comune sarebbe andato 1 euro che servirà a realizzare nuova segnaletica orizzontale per i mezzi di mobilità sostenibile, e per nuove rastrelliere di biciclette.
I monopattini elettrici sono diventati una realtà nella nostra città, con percentuali di diffusione sempre più alte, specie tra i giovani e rappresentando una presenza importante sulle strade cittadine, agevolatap eraltro anche dai servizi sharing offerti. L’appeal verso il mezzo da parte dei giovani ha indotto la Presidente ed alcuni rappresentanti della Consulta Provinciale Studentesca (CPS) a presentare al comandante della Polizia locale, Luigi Altamura, un Vademecum sull’uso dei monopattini elettrici rivolto ai giovani realizzato al fine di poter contribuire ad una corretta informazione sulla circolazione dei monopattini, attraverso una capillare divulgazione tra tutti gli studenti (ma non solo).
Nel Vademecum vengono riportate le norme e le relative sanzioni sull’uso dei monopattini elettrici sul territorio comunale così come previsto dalla normativa vigente.
Nel Vademecum vengono riportate le norme e le relative sanzioni sull’uso dei monopattini elettrici sul territorio comunale così come previsto dalla normativa vigente.
Ve ne anticipiamo il contenuto, che, peraltro, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Verona con Deliberazione di Giunta n. 389 del 12 aprile 2024. E comunque è un utile ripasso ance per gli adulti!
Alberto Speciale
(Foto di copertina fonte ANSA)
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BREVE VADEMECUM PER LA CIRCOLAZIONE DEI MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA
Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267)
Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267)
I conducenti dei monopattini:
● devono avere compiuto 14 anni, (è necessario che abbiano conseguito la patente);
● se minorenni, devono indossare il casco protettivo omologato UNI EN 1078 o UNI EN 1080;
● devono rispettare e non superare il limite di velocità consentito di 20 km/h, e di 6 km/h nelle aree pedonali;
● non possono trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo;
● devono guidare mantenendo la posizione eretta, avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani; pertanto è assolutamente vietato tenere il telefonino in mano quando si guida;
● in linea di massima possono segnalare la manovra di svolta con le braccia solo sui mezzi privi di indicatori di direzione;
● dal 1 gennaio 2024, tuttavia, anche i monopattini già in circolazione devono adeguarsi e devono essere muniti di frecce e i freni su entrambe le ruote; utilizzare il monopattino senza le frecce, comporterà una sanzione amministrativa da un minimo di 100 euro a un massimo di 400 euro;
● devono indossare il giubbotto catarifrangente o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità di notte, a partire da mezz’ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell’oscurità;
● nelle ore di scarsa illuminazione o in caso di particolari condizioni atmosferiche devono accendere le luci posteriori e anteriori; se il monopattino non ha le luci è obbligatorio condurre il veicolo a mano;
● non devono parcheggiare sui marciapiedi o liberamente in strada, ma solo nelle apposite aree segnalate dal Comune; in ogni caso il monopattino va parcheggiato in posizione verticale e non adagiato a terra;
● non possono circolare in doppia fila, ma esclusivamente in fila indiana nel lato destro della carreggiata.
● devono avere compiuto 14 anni, (è necessario che abbiano conseguito la patente);
● se minorenni, devono indossare il casco protettivo omologato UNI EN 1078 o UNI EN 1080;
● devono rispettare e non superare il limite di velocità consentito di 20 km/h, e di 6 km/h nelle aree pedonali;
● non possono trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo;
● devono guidare mantenendo la posizione eretta, avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani; pertanto è assolutamente vietato tenere il telefonino in mano quando si guida;
● in linea di massima possono segnalare la manovra di svolta con le braccia solo sui mezzi privi di indicatori di direzione;
● dal 1 gennaio 2024, tuttavia, anche i monopattini già in circolazione devono adeguarsi e devono essere muniti di frecce e i freni su entrambe le ruote; utilizzare il monopattino senza le frecce, comporterà una sanzione amministrativa da un minimo di 100 euro a un massimo di 400 euro;
● devono indossare il giubbotto catarifrangente o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità di notte, a partire da mezz’ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell’oscurità;
● nelle ore di scarsa illuminazione o in caso di particolari condizioni atmosferiche devono accendere le luci posteriori e anteriori; se il monopattino non ha le luci è obbligatorio condurre il veicolo a mano;
● non devono parcheggiare sui marciapiedi o liberamente in strada, ma solo nelle apposite aree segnalate dal Comune; in ogni caso il monopattino va parcheggiato in posizione verticale e non adagiato a terra;
● non possono circolare in doppia fila, ma esclusivamente in fila indiana nel lato destro della carreggiata.
I monopattini possono circolare:
1. sulle strade urbane, ma solo sulle strade che prevedono il limite di velocità di 50 km/h
2. nelle aree pedonali (regolando la velocità al massimo a 6 Km/h);
3. sui percorsi pedonali e ciclabili;
4. sulle corsie e sulle piste ciclabili e dovunque sia consentita la circolazione delle biciclette;
5. di notte, da mezz’ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, nei casi di scarsa visibilità, possono circolare solo se sono dotati di luce bianca fissa anteriormente e di luce rossa fissa posteriormente, entrambe accese.
1. sulle strade urbane, ma solo sulle strade che prevedono il limite di velocità di 50 km/h
2. nelle aree pedonali (regolando la velocità al massimo a 6 Km/h);
3. sui percorsi pedonali e ciclabili;
4. sulle corsie e sulle piste ciclabili e dovunque sia consentita la circolazione delle biciclette;
5. di notte, da mezz’ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, nei casi di scarsa visibilità, possono circolare solo se sono dotati di luce bianca fissa anteriormente e di luce rossa fissa posteriormente, entrambe accese.
I monopattini NON possono circolare:
1. sulle strade extraurbane e sulle strade urbane che prevedono un limite di velocità superiore a 50 km/h;
2. sui marciapiedi, dove è consentita soltanto la conduzione a mano;
3. contromano, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile.
1. sulle strade extraurbane e sulle strade urbane che prevedono un limite di velocità superiore a 50 km/h;
2. sui marciapiedi, dove è consentita soltanto la conduzione a mano;
3. contromano, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile.
Sosta e divieti:
1. è consentita la sosta negli stalli riservati alle biciclette, ai ciclomotori e ai motoveicoli;
2. è vietato sostare sul marciapiede, salvo nei casi in cui rientri nelle aree individuate dai comuni con apposita segnaletica o con coordinate GPS di localizzazione, consultabili pubblicamente nel sito internet del Comune.
1. è consentita la sosta negli stalli riservati alle biciclette, ai ciclomotori e ai motoveicoli;
2. è vietato sostare sul marciapiede, salvo nei casi in cui rientri nelle aree individuate dai comuni con apposita segnaletica o con coordinate GPS di localizzazione, consultabili pubblicamente nel sito internet del Comune.
Requisiti tecnici dei monopattini:
● assenza di posti a sedere e di sedile per il conducente;
● motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
● segnalatore acustico;
● regolatore di velocità;
● la marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006
● indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, già in circolazione entro il 1° gennaio 2024;
● indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote per i monopattini commercializzati in Italia a decorrere dal 1° luglio 2022;
● le caratteristiche costruttive di cui all’allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, indicate nella seguente legenda:
1. Manico
2. Leva del freno
3. Acceleratore
4. Display di controllo
5. Manubrio
6. Cavo elettrico o freno
7. Sistema di bloccaggio per la regolazione dell’altezza del manubrio
8. Piantone dello sterzo
9. Head tube (collegamento forcella-telaio)
10. Forcella anteriore
11. Ruote (2 ruote)
12. Telaio
13. Pedana
14. Forcella posteriore
15. Gruppo di frenatura principale
16. Motore
17. Trasmissione
18. Batteria
19. Parafango
20. Rotellina
21. Manico per il trasporto.
● assenza di posti a sedere e di sedile per il conducente;
● motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
● segnalatore acustico;
● regolatore di velocità;
● la marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006
● indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, già in circolazione entro il 1° gennaio 2024;
● indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote per i monopattini commercializzati in Italia a decorrere dal 1° luglio 2022;
● le caratteristiche costruttive di cui all’allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, indicate nella seguente legenda:
1. Manico
2. Leva del freno
3. Acceleratore
4. Display di controllo
5. Manubrio
6. Cavo elettrico o freno
7. Sistema di bloccaggio per la regolazione dell’altezza del manubrio
8. Piantone dello sterzo
9. Head tube (collegamento forcella-telaio)
10. Forcella anteriore
11. Ruote (2 ruote)
12. Telaio
13. Pedana
14. Forcella posteriore
15. Gruppo di frenatura principale
16. Motore
17. Trasmissione
18. Batteria
19. Parafango
20. Rotellina
21. Manico per il trasporto.
Sanzioni:
● pagamento di una somma da 50 a 250 euro per tutte le violazioni alle regole su esposte, tranne le regola sulla sosta;
● pagamento di una somma da 41 a 168 euro per violazione della regole sulla sosta;
● pagamento di una somma da euro 100 a euro 400 per chi circola con un monopattino “truccato” ossia che presenta requisiti tecnici diversi da quelli richiesti dalla legge;
● la confisca del monopattino se a partire dal 1° gennaio 2024 lo stesso non sarà dotato di segnalatori luminosi di direzione e di freno e se il monopattino presenta un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW;
● secondo le ordinarie regole previste dal codice della strada la sanzione può essere pagata entro 60 giorni dalla contestazione, se è pagata entro 5 giorni, viene scontata del 30%;
● non esiste l’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dalla loro circolazione.
● in caso di incidente dovuto ad un utilizzo scorretto del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica se il conducente è minorenne potrebbe subire un ritardo di un anno nel conseguimento della patente di guida, oltre alle eventuali sanzioni amministrative o/e penali in caso l’incidente avesse recato lesioni.
● pagamento di una somma da 50 a 250 euro per tutte le violazioni alle regole su esposte, tranne le regola sulla sosta;
● pagamento di una somma da 41 a 168 euro per violazione della regole sulla sosta;
● pagamento di una somma da euro 100 a euro 400 per chi circola con un monopattino “truccato” ossia che presenta requisiti tecnici diversi da quelli richiesti dalla legge;
● la confisca del monopattino se a partire dal 1° gennaio 2024 lo stesso non sarà dotato di segnalatori luminosi di direzione e di freno e se il monopattino presenta un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW;
● secondo le ordinarie regole previste dal codice della strada la sanzione può essere pagata entro 60 giorni dalla contestazione, se è pagata entro 5 giorni, viene scontata del 30%;
● non esiste l’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dalla loro circolazione.
● in caso di incidente dovuto ad un utilizzo scorretto del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica se il conducente è minorenne potrebbe subire un ritardo di un anno nel conseguimento della patente di guida, oltre alle eventuali sanzioni amministrative o/e penali in caso l’incidente avesse recato lesioni.