Con il Decreto 5 marzo 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’ “Adozione della modulistica di bilancio degli Enti del Terzo settore” (GU Serie Generale n.102 del 18-04-2020).
Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106» impone agli Enti del Terzo Settore (ETS) ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2, fatte salve le specifiche disposizioni di cui ai commi 3 e 4, l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione – che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie – fata salva la facoltà per gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro di redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa. Il D.Lgs. 117/2017 prevede inoltre che bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e per quanto non previsto dal “Codice del Terzo Settore”, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.
Il Ministero del Lavoro, dopo aver acquisito il parere del Consiglio nazionale del Terzo settore, nella seduta del 23 gennaio 2020, ha decretato di adottare, ai fini della redazione del bilancio di esercizio da parte degli Enti del Terzo settore, i modelli di stato patrimoniale (Mod. A), rendiconto gestionale (Mod. B) e relazione di missione (Mod. C), nonché’ il modello di rendiconto per cassa (Mod. D) contenuti nell’Allegato 1 del Decreto.
Le disposizioni del Decreto si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione.
Alberto Speciale