Legge di Bilancio 2020: Riforma della riscossione entrate locali, So.Lo.Ri. SpA va ricapitalizzata

 
 

Leggendo l’agevole “Nota di lettura sulle norme di interesse degli Enti locali”, presentata dalla Fondazione IFEL il 20 gennaio, che impattano sul bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) oggi mi soffermo sul capitolo 4 – Unificazione IMU-Tasi, riforma della riscossione e Canone unico.

La legge di bilancio interviene in campo fiscale a riformare il processo di riscossione delle entrate locali dopo un decennio di stallo, rendendolo più snello e accorciando i tempi di recupero in caso di riscossione coattiva. A questo si aggiunge la semplificazione dovuta all’unificazione IMU-Tasi, cioè l’assorbimento della Tasi nell’IMU, a parità di pressione fiscale, due tributi ormai pressoché identici che davano luogo ad inutili appesantimenti per i contribuenti e per i Comuni. Sempre in materia fiscale, la prospettiva di unificazione del prelievo su occupazioni di spazi pubblici e pubblicità (“Canone unico”) viene prevista a decorrere dal 2021, dando così modo di ricercare ulteriori e necessarie messe a punto della norma, che deve assicurare una sostanziale continuità e invarianza delle basi imponibili attuali.

Il comma 738 abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della Tari che non subisce cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU integralmente sostitutiva dell’IMU e della TASI.

Il comma 740 chiarisce il presupposto d’imposta, che è il medesimo dell’ICI e dell’IMU, ovvero il possesso degli immobili. La definizione di abitazione principale riprende quella dell’IMU  mantenendo pertanto l’ipotesi di nucleo familiare con più di un’abitazione esente in quanto “principale”, purché in unità site in comuni diversi. Tale definizione dà luogo, in particolare nei comuni turistici, a frequenti casi di elusione, che sarebbero stati più facilmente controllabili sulla base di una definizione più restrittiva della nozione di abitazione principale, ferma restando l’assimilabilità nei casi in cui lo spostamento della residenza di un componente del nucleo avviene per motivi di lavoro. Tale previsione, prospettata nell’iter parlamentare della legge, è poi stata scartata.

Il comma 741 detta le definizioni degli oggetti imponibili, senza disporre rinvii alle discipline dei previgenti prelievi immobiliari. Sono individuati i casi di assimilazione all’abitazione principale, che riprendono le casistiche IMU, ma con alcune differenze. Al punto 3alloggi sociali – viene precisato rispetto alla precedente IMU che sono assimilati solo se adibiti ad abitazione principale. Il punto 5 prevede l’assimilazione ad abitazione principale di un’unità abitativa iscrivibile al catasto e posseduta da personale delle Forze armate e delle Forze di polizia militari e civili, dei Vigili del fuoco, o appartenente alla carriera prefettizia. Per questo immobile non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Al punto 6 si prevede la facoltà dei Comuni di assimilare ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. A differenza della precedente norma IMU, il soggetto può decidere di considerare abitazione principale una qualsiasi abitazione tra quelle possedute, anche se in precedenza non utilizzata come abitazione principale. Alla lettera d) si recuperano le definizioni di area fabbricabile già presenti nell’IMU/ICI. Vi è inoltre un esplicito richiamo alla norma che prevede l’edificabilità anche in presenza di strumenti urbanistici semplicemente adottati e sono confermate le agevolazioni per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Si aggiungono però al novero degli immobili non soggetti a prelievo anche i terreni posseduti e condotti dalle società agricole – che sono così considerate alla stessa stregua dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali. La lettera e) reca una nuova definizione di terreno agricolo, che non è più il terreno su cui è esercitata attività agricola (la vecchia Imu rinviava alla disciplina Ici), ma il terreno iscritto in catasto “a qualsiasi uso destinato”.

La detrazione obbligatoria dall’imposta gravante sull’abitazione principale (A/1, A/8 e A/9), viene riproposta nella stessa misura di 200 euro.

Il comma 779 prevede che per l’anno 2020 le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento d’imposta possano essere approvate anche oltre il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020, ferma restando la loro validità con riferimento all’intero anno 2020.

I commi da 784 a 815 contengono l’attesa riforma della riscossione locale che l’Anci chiedeva da tempo, per consentire una più efficace azione di recupero delle entrate proprie degli enti. La riforma in questione è il frutto di una lunga concertazione con il Governo e le strutture competenti (in particolare il MEF-DF), che accoglie molte delle proposte da tempo avanzate dall’Anci, tra cui l’equiparazione tra ruolo e ingiunzione, il potenziamento della fase precoattiva quale strumento di incentivo alla compliance fiscale, l’accesso gratuito ai dati contenuti nell’Anagrafe tributaria, la riforma dell’Albo di cui all’articolo 53 del D.Lgs. 446/1997, la gratuità per gli enti locali degli atti della riscossione, la semplificazione della procedura di nomina del funzionario della riscossione, contenimento e certezza dei costi per il contribuente. La riforma, in base a quanto previsto dal comma 784, si applica esclusivamente alle entrate degli enti locali e nello specifico, alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi degli enti locali. La riforma fa comunque salva la possibilità di gestire la riscossione coattiva tramite ruolo, mantenendo ferma la possibilità di affidare all’Agente di Riscossione nazionale (AdER), le procedure di riscossione coattiva. Il comma 785 prevede che in caso di affidamento delle procedure di riscossione a AdER, si applicano esclusivamente le disposizioni sul c.d. “accertamento esecutivo” di cui al successivo comma 792.

I contratti in corso al 1° gennaio 2020 con i soggetti affidatari del servizio di riscossione devono essere adeguati alle novità della nuova disciplina della riscossione locale entro il 31 dicembre 2020 (comma 789).

Il comma 791 contiene un dispositivo di potenziamento delle modalità di accesso ai dati dell’Anagrafe tributaria da parte degli enti locali, al fine di agevolare la capacità di riscossione delle proprie entrate. In particolare, viene ulteriormente sancita la gratuità dell’accesso diretto alle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria, necessarie alle attività di riscossione, sia spontanea che coattiva delle entrate locali. I soggetti affidatari possono accedere invece per il tramite dell’ente locale, e sotto la responsabilità di quest’ultimo, il quale consente al soggetto affidatario l’utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall’Agenzia delle entrate all’ente medesimo. Resta ferma la possibilità di accedere alle banche dati catastale, ipotecaria e del PRA, quest’ultimo attualmente accessibile soltanto a pagamento.

ll comma 792 rappresenta uno dei cardini della riforma della riscossione delle entrate locali. L’istituto dell’accertamento esecutivo, finora adottato dai soli atti di recupero erariali e gestito dall’agente della riscossione nazionale (AdER), viene infatti esteso anche alla riscossione locale a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti che in base alle disposizioni che regolano ciascuna entrata non risultino ancora prescritti. Secondo l’interpretazione più diffusa, la specialità delle norme che regolano le sanzioni per violazione del codice della strada porta ad escludere questa fattispecie dal campo di applicazione della riforma. Ciò significa che tutti gli atti di riscossione relativi a entrate tributarie e patrimoniali, ivi inclusi quelli emessi dai soggetti affidatari privati, acquisiscono la natura di titolo esecutivo. Pertanto, le azioni esecutive, incluse le misure cautelari come il fermo amministrativo e l’ipoteca, potranno essere attivate direttamente senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, se il servizio è affidato all’agente di riscossione (AdER) o dell’ingiunzione fiscale, in caso di servizio svolto direttamente dall’ente o da società private concessionarie. L’efficacia di titolo esecutivo degli atti di accertamento decorre dopo 60 giorni dalla notifica dell’avviso, decorsi ulteriori 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata al soggetto legittimato alla riscossione forzata sulla base di modalità che saranno oggetto di un provvedimento del Mef, fino al quale sono individuate dal competente ufficio dell’ente. L’esecuzione forzata è poi sospesa per un periodo di 180 giorni se è affidata a soggetto diverso da quello che ha emesso l’avviso di accertamento, ridotto a 120 giorni se svolta dal medesimo soggetto.

Le lettere e) ed f) sanciscono l’equiparazione tra enti locali e AdE-R in ordine ai relativi strumenti di riscossione coattiva. In base alla lettera g), l’estratto dell’atto esecutivo trasmesso al soggetto preposto alla riscossione è equiparato all’atto esecutivo medesimo, purché il soggetto legittimato alla riscossione ne attesti la provenienza.

Al fine di potenziare le attività di stimolo all’adesione spontanea degli obblighi tributari, il comma 795 introduce, per la riscossione di importi fino a 10.000 euro, l’obbligo per gli enti e i soggetti affidatari di inviare, prima di attivare le procedure cautelari ed esecutive, un sollecito di pagamento che deve contenere l’intimazione ad adempiere entro il termine di 30 giorni. Per importi fino a 1.000 euro, invece, il termine di 120 giorni per la comunicazione di cui all’art. 1, comma 544 della L. 228/2012 è ridotto a 60 giorni. In ambedue i casi la norma non impone una notifica formale del preavviso, anche se sarà preferibile adottare modalità tracciate di comunicazione.

Il comma 807 ridefinisce le misure minime di capitale sociale richieste per l’iscrizione all’Albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, diversificate per i soggetti affidatari delle attività di accertamento e riscossione e per quelli che svolgono attività di supporto o propedeutiche (sezione separata di nuova istituzione), anche in relazione alla consistenza demografica degli enti serviti. Le misure minime di capitale interamente versato, per le quali viene specificata la forma (“in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria”) sono:

per le attività di accertamento e riscossione, – 2,5 milioni di euro per le attività svolte nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti; – 5 milioni di euro per attività svolte nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.00 abitanti;

per le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione, – 500.000 euro per attività svolte nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti; – 1.000.000 di euro per attività svolte nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.00 abitanti.

Tutti i soggetti iscritti all’Albo, ivi inclusi quelli inseriti nella sezione separata, dovranno adeguare le quote di capitale alle misure minime richieste dal comma 807 entro il 31 dicembre 2020.

Tra i soggetti destinatari dell’adeguamento compare sicuramente la società So.Lo.Ri. Spa il cui capitale sociale ammonta, ad oggi, a 500.000,00 euro.

La società, a totale capitale pubblico, è stata costituita come società “di scopo” nel settembre 2013 dal Comune di Verona ed è è soggetta ad attività di controllo analogo da parte dello stesso oltre che dai seguenti Comuni soci: Cortina d’Ampezzo, Pescantina, San Giovanni Lupatoto, Valeggio sul Mincio.

Alberto Speciale

 
 
Alberto Speciale
Classe 1964. Ariete. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa, amante della trasparenza con un interesse appassionato, inesauribile, sfacciato, per i fatti degli uomini. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. "Sono responsabile di quel che scrivo non di quel che viene capito"

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