Colpo di scena nella “querelle” tra il Comune di Verona e l’imprenditore edile Alessandro Leardini, il «grande accusatore» dell’ex vicesindaco Vito Giacino e di sua moglie Alessandra Lodi.
Ma facciamo un passo indietro e ripercorriamo le tappe giudiziali di questa vicenda.
Con la Sentenza del 14/12/2016 il TAR del Veneto aveva respinto il ricorso della ditta “La Fossetta S.r.l.”, cui la Giunta Comunale, nella seduta n. 227 del 3 agosto 2015, aveva restituito il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) “Ai Tigli” (scheda norma 159) localizzato a Montorio in Via dei Tigli, per la non accettabilità della soluzione urbanistica proposta che, “pur conforme alle norme non dava un risultato adeguato alla delicatezza ambientale del territorio in cui era inserito, coincidente con l’ambito delle risorgive.
La società “La Fossetta S.r.l.”, comproprietaria delle aree assieme ad altri privati, aveva quindi impugnato davanti al TAR Veneto il diniego della Giunta, sostenendo che la restituzione del PUA non recava una motivazione sufficientemente approfondita, in relazione all’ampia ed accurata istruttoria che era stata svolta dagli uffici tecnici.
La società, in sostanza, sosteneva che la Giunta Comunale non ha il potere di restituire il Piano Urbanistico Attuativo per motivi di opportunità, entrando nel merito delle scelte progettuali, dovendo limitarsi ad un riscontro di conformità agli strumenti urbanistici sovraordinati.
Il TAR Veneto aveva invece confermato il principio, correttamente applicato dalla Giunta di Verona che in sede di adozione di un PUA, l’organo esecutivo (la Giunta, n.d.r.) non si limita ad un mero riscontro della compatibilità del piano con la pianificazione sovraordinata, ma può esercitare un potere discrezionale valutando nel merito le soluzioni proposte. Pertanto, secondo il TAR, la Giunta, organo collegiale di governo del Comune, non è condizionata in modo assoluto nel proprio apprezzamento dalle conclusioni cui sono pervenuti gli uffici tecnici, che effettuano una mera valutazione di conformità al Piano degli Interventi, dalle quali può motivatamente, come in questo caso, discostarsi.
Il 13 settembre 2017 la Seconda sezione del TAR del Veneto ha pronunciato l’ordinanza con cui accoglie l’istanza cautelare dei ricorrenti e per l’effetto sospende l’impugnata delibera della Giunta Comunale, del 11/05/2017 n. 174, nella parte in cui prevede l’indicazione della Scheda Norma di parte ricorrente tra quelle decadute (n.d.r. Scheda Norma 159, PUA “Ai Tigli”).
Fissa inoltre per l’esame del merito una delle pubbliche udienze del primo trimestre dell’anno 2019.
Ed è proprio con l’ordinanza cautelare 446/2017 depositata 4 giorni fa, mercoledì, che i giudici hanno assegnato un importante punto a favore di Leardini. In ballo, in aula, c’era la realizzazione dei piani attuativi (PUA) «Ai Tigli» a Montorio (120 nuovi appartamenti, in palazzine da tre piani, su 37.500 metri quadrati) e «San Rocchetto» a Quinzano (un nuovo quartiere ai piedi del monte Cavro, composto da 13 palazzine per almeno un centinaio di alloggi).
Adesso non resta che attendere la risposta della (nuova) Amministrazione.
Alberto Speciale
Di seguito il testo integrale della Sentenza del TAR 14/09/2017
Pubblicato il 14/09/2017
N. 00446/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00854/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 854 del 2017, proposto da:
La Fossetta S.r.l., Paola Benedetti, Sergio Mantovanelli, Luca Benedetti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Laura Poggi, Michele Misino, Aurelio Bianchini, con domicilio eletto presso lo studio Aurelio Bianchini D’Alberigo in Venezia, Ponte dei Squartai – S. Croce 269;
contro
Comune di Verona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, con elezione di domicilio presso la Segreteria del T.A.R.,
nei confronti di
Liquigas S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Nikolaus Walter Maria Suck, Monica Volpato, con domicilio eletto presso lo studio Monica Volpato in Venezia, Dorsoduro 3540;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) deliberazione della Giunta Comunale di Verona n. 174 dell’11.05.2017 pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Verona dal giorno 15 maggio 2017, per la durata di 15 giorni, e degli elenchi allegati a tale deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, e precisamente: a) l’elenco delle schede asseritamente decadute alla data del 13.03.2017 indicato come allegato sub 1 nel quale risulta ricompresa la scheda norma n. 159, richiedente La Fossetta; b) “l’elenco delle Schede norma” con accordo stipulato con atto pubblico confermate con la variante 22 al PI” (doc. 1b) approvato dalla Giunta escludendo dallo stesso la scheda norma n. 159, richiedente La Fossetta;
2) di ogni altro provvedimento pregresso, prodromico, correlato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, ivi espressamente compreso la comunicazione inviata dal Dirigente della Pianificazione del Territorio Autorizzazioni Paesaggistiche del Comune di Verona alla Direzione Progettazione Urbanistica Attuativa con la quale veniva dichiarato che la previsione operativa (Scheda Norma n. 159) non era stata confermata dalla variante 22.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Verona e di Liquigas S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
L’indicazione della scheda di parte ricorrente tra quelle decadute non è sorretta da idonea motivazione ed istruttoria, considerando che il comma 6-bis dell’art. 2 delle norme tecniche operative del piano degli interventi prevede la conferma delle schede norma nel caso in cui sia pagato anche in parte il contributo di sostenibilità.
Parte ricorrente ha versato un acconto del contributo di sostenibilità in data 9 marzo 2017.
La giunta comunale avrebbe dovuto specificamente motivare le ragioni della decadenza, considerando altresì che la variante con cui è stato approvato il citato comma 6-bis dell’art. 2 n.t.o. è divenuta efficace in data 17 Marzo 2017 ossia dopo l’avvenuto versamento del sopra indicato acconto.
L’istanza cautelare deve pertanto essere accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’impugnata delibera della giunta comunale nella parte in cui prevede l’indicazione della scheda di parte ricorrente tra quelle decadute.
Fissa per l’esame del merito una delle pubbliche udienze del primo trimestre dell’anno 2019.
Resta salva la facoltà dell’amministrazione di rideterminarsi.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Marco Morgantini | Alberto Pasi | |
IL SEGRETARIO
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