In G.U. n. 240 del 7 ottobre 2021 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 agosto 2021: “Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti”. La redazione del Piano di emergenza esterno (Pee), spetta al prefetto, sentiti gli enti locali e le regioni.
Sono state pubblicate in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.240 del 07-10-2021) le linee guida per la predisposizione del Piano di emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. Con il piano di emergenza esterna vengono analizzate e pianificate gli interventi che servono per limitare gli effetti dell’incidente rispetto alla salute umana, all’ambiente e ai beni, anche per il tramite della cooperazione della protezione civile. Rientrano nei contenuti del piano anche il ripristino e il disinquinamento dell’ambiente dopo l’incidente, nonché le modalità per informare la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità competenti.
In seguito ai numerosi incendi che hanno interessato interessano diversi impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, con conseguenti ripercussioni sulla gestione dell’intero sistema locale di protezione civile, sono state pubblicate in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.240 del 07-10-2021) le linee guida per la pianificazione e predisposizione del Piano di emergenza esterno per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti ed alla relativa informazione alla popolazione.
Le linee guida contengono, in particolare, le indicazioni per una procedura di intervento da attuare secondo livelli progressivi, con la finalità di definire in maniera sintetica e puntuale le modalità operative di intervento per la gestione dell’emergenza connessa ai possibili eventi incidentali occorrenti negli impianti di stoccaggio e trattamento, quali ad esempio gli incendi, con formazione e diffusione di sostanze inquinanti all’esterno dell’impianto stesso.
Le linee guida sono, pertanto, strutturate in tre parti:
- una parte contenente un metodo ad indici per la determinazione speditiva della distanza di attenzione, ai fini della Pianificazione di emergenza esterna;
- una metodologia speditiva per la realizzazione di detta pianificazione a livello provinciale;
- schede contenenti dati relativi al gestore, agli elementi critici dei singoli impianti, agli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, finalizzati a fornire elementi utili in fase di attuazione del Pee.
Le linee guida sono applicabili agli impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. aa) del D.lgs. 152/2006, agli impianti che svolgono uno o più operazioni di trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. s) del D.lgs. 152/2006, nonché ai centri di raccolta comunali e intercomunali, autorizzati secondo le modalità previste dal medesimo decreto. Ai fini dell’identificazione degli enti titolari delle autorizzazioni si rimanda alle disposizioni normative di settore (D.lgs 152/2006 e s.m.i., D.M. Ambiente 8 aprile 2008 e s.m.i) nonché alle eventuali deleghe disposte con provvedimenti regionali.
Sono esclusi dall’applicazione delle presenti linee guida, gli impianti che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”.
La struttura delle linee guida risponde all’esigenza di applicazione dei criteri di pianificazione di emergenza esterna con particolare riferimento all’individuazione di una “zona di attenzione” che varia in funzione di un indice di rischio generale di impianto. L’indice di rischio “generale” è calcolato mediante l’utilizzo, da parte di tecnici abilitati, di un metodo ad indici appositamente messo a punto per gli impianti in questione, basato sui dati messi a disposizione dal gestore.
Le linee guida prevedono una pianificazione provinciale, basata su un modello di intervento generale, che viene attivato in seguito ad eventi incidentali occorsi nei singoli impianti, tempestivamente segnalati, con le modalità previste, dal gestore al prefetto. A tale scopo, per i singoli impianti identificati sul territorio provinciale, è prevista la compilazione di apposite schede operative, che costituiscono parte integrante del piano e che servono come riferimento operativo per l’attivazione dello stesso.
Negli impianti di stoccaggio/trattamento dei rifiuti la natura del rischio gli effetti degli scenari incidentali e le conseguenti azioni da adottare dipendono dalla tipologia di rifiuto e dalle attività che si svolgono all’interno dell’impianto. Il documento ha l’obiettivo di definire un meccanismo di intervento per tutte le Autorità coinvolte a livello territoriale.
La gestione dell’emergenza conseguente, ad esempio, al rilascio di inquinanti richiede l’intervento coordinato di più enti e organismi con le seguenti finalità:
- controllare gli incidenti e minimizzarne gli effetti limitando i danni per l’uomo, l’ambiente e i beni;
- attuare le misure necessarie per proteggere l’uomo e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti;
- formare adeguatamente la popolazione e le autorità locali competenti.
I titolari degli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, che devono predisporre il Piano di emergenza interno (Pei), hanno 60 giorni dall’entrata in vigore del Dpcm per trasmettere al prefetto competente per territorio le informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del Piano di emergenza esterno (Pee) tenendo conto altresì dei contenuti del Pei stesso.
Ricevute le informazioni necessarie, il prefetto redige il Piano di emergenza esterno (Pee) entro 12 mesi e lo comunica nelle forme ritenute opportune al comune interessato, eventualmente insieme ai piani operativi, se presenti, relativi agli impianti stessi.
Ai fini del coordinamento fra i piani comunali di protezione civile in essere e i piani di emergenza esterni, questi ultimi, per la parte relativa agli impianti la cui area di attenzione interessa il comune, costituiscono un allegato del Piano di protezione civile comunale.
ARPAV ha attivato sul proprio portale un servizio che consente di individuare, a partire dal codice CER del rifiuto, gli impianti attivi (esclusi gli Ecocentri) situati nel territorio regionale ed in possesso di un provvedimento di iscrizione/autorizzazione al trattamento di quel determinato CER. Il servizio è raggiungibile al seguente link: www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/datirifiuti/ricerca_codici_cer.php
Mentre al seguente link, sempre collegato alla Banca dati ARPAV, è possibile identificBanca dati ARPAV
Alberto Speciale
(Foto copertina: immagine di repertorio incendio ditta Transeco)