La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, con la Sentenza n.426/2017, si è pronunciata in ordine alla gestione degli immobili comunali, stabilendo la condanna, per danno erariale, a carico di amministratori e dirigenti comunali (nella specie del Comune di Napoli), i quali, ognuno per le proprie competenze, non hanno evitato una gestione antieconomica dei beni comunali concedendoli in locazione ad associazioni non lucrative, in dispregio dei precetti legislativi e regolamentari.
In particolare, il caso di cui si è occupata la Procura erariale riguardava l’assegnazione in uso, per finalità non abitative, di diverse unità immobiliari, in favore di associazioni di varia natura.
Le accuse mosse dalla Procura erariale sono state accolte dal Collegio giudicante, fatto che impone la riflessione sulla tematica relativa slla gestione del patrimonio immobiliare comunale che deve essere condotto alla produzione di reddito per le casse comunali.
Tale gestione è cosa complessa in quanto pone la necessità della corretta tutela dell’interesse pubblico, considerato che il danno erariale assume il carattere dell’attualità ogni qualvolta siano stati percepiti canoni non consoni al reale valore locativo.
La scelta di un’Amministrazione finalizzata a concedere in locazione immobili comunali (a canoni locativi inferiori a quelli di mercato) in favore di Enti pubblici, Associazioni, Enti senza fini di lucro, Onlus ed Enti di culto, deve essere adeguatamente, anzi analiticamente, motivata, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, senza giungere alla concessione di comodati a titolo gratuito.
La gestione antieconomica degli immobili comunali è fonte di danno erariale, pertanto, secondo la Sentenza della Corte, i Dirigenti e gli Amministratori comunali sono stati condannati a risarcire l’Amministrazione danneggiata.
La sentenza in rassegna non fa altro che confermare il principio giurisprudenziale secondo il quale non è consentito l’impiego illegittimo e dissennato di un cespite immobiliare di proprietà comunale e, quindi, di uno spreco di fondi pubblici, siccome correlato al mancato rispetto degli obblighi promananti dalla normativa di settore (anche regolamentare) e dai principi di buona amministrazione, che impongono agli Amministratori e ai Dirigenti di correttamente istruire e condurre il procedimento di utilizzazione dell’immobile pubblico.
La Sentenza, purtroppo, si concentra esclusivamente sulla fattispecie di (potenziale) perdita economica che il Comune patirebbe in caso di assegnazione gratuita o a canone di locazione sotto soglia ma non evidenzia in alcun modo il risparmio in termini di spesa che il Comune ottiene per i servizi erogati dal Terzo Settore alla collettività in luogo, in sostituzione ed integrazione della Pubblica Amministrazione. Auspichiamo un correttivo da parte della Corte dei Conti Sezione Generale delle Autonomie.
Alberto Speciale