Il TAR del Veneto riaccende le luci al “Payanini Rugby Center”. Accolto il ricorso contro il Comune di Verona e la Regione Veneto

 
 

La seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto nell’adunanza del 24 settembre 2020 (Sentenza n. 01029/2020), pubblicata ieri, 3 novembre, ha accolto il ricorso presentato dalla società Payanini Immobiliare Srl contro il Comune di Verona e la Regione Veneto nei confronti di ARPAV per l’annullamento del provvedimento di conferma della diffida all’accensione dell’impianto di illuminazione esterna dei campi del complesso sportivo Payanini Rugby Center. Si riaccendono pertanto le luci, almeno per il momento.


La società Payannini Immobiliare Srl ha realizzato nel Comune di Verona l’impianto sportivo denominato “Payanini Rugby Center”, dotato di un campo da rugby con omologazione internazionale, di due campi da rugby con omologazione nazionale e di tribune idonee a contenere oltre 5.000 spettatori.

Con provvedimento del 10 settembre 2019, qui impugnato, il Comune di Verona ha diffidato la società a mantenere spento l’impianto di illuminazione esterna, in tal modo confermando, a seguito di un’interlocuzione con la Payannini, una precedente diffida di analogo tenore. La determinazione municipale si fonderebbe sul parere dell’ARPAV, sempre di settembre, con cui si evidenziavano alcune presunte carenze documentali, nonché la difformità dell’impianto di illuminazione realizzato rispetto alla normativa regionale di settore.

Avverso tale diffida la ricorrente Payanini Immobiliare Srl ha presentato ricorso al TAR con tre distinti motivi di impugnazione inoltre, con ricorso per (quattro) motivi aggiunti, la predetta ha impugnato il provvedimento di ulteriore conferma del divieto di accensione dell’impianto di illuminazione adottato dal Comune di Verona in data 24.12.2019, contestandone l’illegittimità in via derivata in ragione dei vizi della precedente diffida oggetto del ricorso introduttivo del giudizio deducendone inoltre, la legittimità dell’atto per vizi propri.

Si sono costituite sia la Regione Veneto che il Comune di Verona, le quali hanno chiesto la reiezione del ricorso. Il Collegio dei giudici amministrativi ha accolto la domanda cautelare avente ad oggetto la sospensione del divieto di accensione dell’impianto di illuminazione, limitatamente alle giornate di svolgimento di determinati incontri sportivi. Mentre all’udienza pubblica del 24 settembre, all’esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

I giudici ritengono – si legge nella Sentenza – «(…) condivisibile quanto si osserva circa la possibilità di utilizzare strutture amovibili, e cioè tribune da installare in occasione del singolo evento sportivo, anziché mediante opere fisse: in tal senso, quanto si prevede nel provvedimento impugnato in ordine alla necessità di previo completamento delle opere di ampliamento della capacità dell’impianto a 5.000 spettatori per ottenere l’autorizzazione all’accensione delle torri-faro, suppone un’interpretazione della norma che contrasterebbe con il principio di proporzionalità che deve governare l’azione amministrativa e che richiede il conseguimento degli obiettivi avuti di mira dal soggetto pubblico imponendo il minor sacrificio possibile degli interessi confliggenti.»

Ne discende che l’osservanza della norma in commento impone che, ricorrendone le altre condizioni, l’accensione dei fari sia autorizzata con ragionevole anticipo rispetto agli eventi programmati e in tempo utile per il completamento della capienza giustificativa della deroga mediante installazione delle tribune mobili, e sotto condizione della loro effettiva installazione prima dell’accensione

Conclusivamente, il TAR nella Camera di Consiglio del 24 settembre ha deciso che il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato improcedibile, mentre il ricorso per motivi aggiunti deve trovare accoglimento nei soli termini appena esplicitati, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nei limiti in cui esso esclude un’autorizzazione all’accensione dell’impianto di illuminazione sospensivamente condizionata all’effettivo allestimento del numero di posti per spettatori indicato dall’art. 9, comma 7, L.R. Veneto 17/2009.

Resta ora da vedere se il Comune di Verona e la Regione Veneto ricorreranno la sentenza al Consiglio di Stato.

Alberto Speciale

 
 
Alberto Speciale
Classe 1964. Ariete. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa, amante della trasparenza con un interesse appassionato, inesauribile, sfacciato, per i fatti degli uomini. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. "Sono responsabile di quel che scrivo non di quel che viene capito"

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