Quante volte ci è capitato di voler recedere dal contratto di telefonia mobile e, per farlo, di dover pagare una certa somma all’operatore?!?
Direi che ormai è prassi diffusa.
Orbene, tale prassi è stata recentemente dichiarata illegittima da una sentenza del Giudice di pace di Taranto, confermata poi in grado d’appello dal Tribunale di Taranto, con sentenza del 28 febbraio 2016.
In poche parole cosa dice a riguardo il su richiamato Tribunale?
Ecco uno stralcio significativo della sentenza: ” il recesso non può comportare per legge dei costi, comunque denominati e neanche indiretti.
Occorre muovere dal dettato legislativo dalle parti evocato e cioè dall’art 1 co. III della legge n. 40/2007, che convertiva il decreto Bersani, secondo cui” i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia …. devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto e di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate dai costi dell’operatore ….”
Dalla lettura della sentenza su riportata, risulta evidente che il recesso in parola non deve comportare alcun costo per l’utente che intende farlo, posto che l’intento del legislatore è proprio quello di favorire la concorrenza nel mercato della telefonia, eliminando ogni costo relativo al recesso operato dall’utente, parte debole del contratto.
A parere di chi scrive, la pronuncia in esame e’ molto interessante, visto il diffusissimo utilizzo di telefonia mobile nella società attuale e potrebbe andare a costituire un valido precedente giurisprudenziale in materia.