Può succedere
“In caso di crisi dell’impresa durante la costruzione di un nuovo immobile ad uso abitativo, il cittadino acquirente non perde più gli acconti versati. Se l’impresa entra in crisi ad immobile consegnato, il cittadino è tutelato per dieci anni da una copertura assicurativa sui danni dai vizi di costruzione”.
Così recita il comunicato diffuso questa mattina che riporta l’attivazione di maggiori tutele a favore degli acquirenti di immobili in costruzione.
A partire da sabato scorso, 16 marzo, il nuovo “Codice della crisi d’impresa” (D.Lgs. n. 14/2019) ha dato piena ed effettiva attuazione alle garanzie già previste nel 2005 e rimaste per lo più inattuate.
LA NORMATIVA
La legge sull’acquisto di immobili da costruire (D.Lgs. 122/2005) si applica quando il venditore è un costruttore, sia un imprenditore (individuale o società) sia una cooperativa edilizia, e quando l’acquirente è una persona fisica, anche socio della stessa cooperativa edilizia.
Negli anni passati ci sono stati numerosi casi di cittadini che, dopo aver stipulato con l’impresa un contratto per acquistare un immobile in corso di costruzione, hanno perso gli acconti versati quando l’impresa è entrata in crisi, perché la vecchia normativa non prevedeva l’obbligo di stipulare il contratto tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata. Così dal 2006 a oggi si sono registrati in Italia 17 mila fallimenti nel settore immobiliare (oltre cento al mese secondo i dati Assocond-Conafi coordinamento nazionale vittime fallimenti immobiliari). Ipotizzando una media di dieci acquirenti a fallimento si tratterebbe di 170 mila famiglie coinvolte.
Per evitare il ripetersi di queste situazioni il nuovo “Codice della crisi d’impresa” prevede per il costruttore l’obbligo di consegnare al cittadino acquirente una fidejussione, che garantisca il rimborso, in caso di crisi dell’impresa, di tutte le somme pagate o da pagare prima del trasferimento definitivo della proprietà. Se il costruttore entra in crisi dopo il trasferimento della proprietà al cittadino acquirente, ha l’obbligo di una polizza assicurativa, di durata decennale, che garantisca al cittadino il risarcimento dei danni derivati dalla rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi.
Le maggiori tutele si applicano a tutti i contratti relativi ai fabbricati abitativi per i quali il titolo abilitativo (permesso di costruire/SCIA/DIA) sia stato richiesto o presentato al Comune a decorrere dal 16 marzo 2019.
“Migliorano le tutele a favore del cittadino acquirente di nuove case – osserva Alberto Mion presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona – grazie al nuovo codice della crisi di impresa che richiede imprese costruttrici che siano garantibili e solvibili. Anche negli altri settori industriali, sul fronte della emersione e gestione tempestiva della crisi di impresa, aumentano le garanzie grazie ai controlli effettuati dai commercialisti, soprattutto nelle società più piccole e considerate più a rischio, per cui è previsto un ampliamento degli organi di controllo interni e dei revisori per le S.R.L. che negli ultimi 2 esercizi hanno fatturato almeno 2 milioni di euro o hanno almeno 10 dipendenti occupati in media. L’emersione tempestiva della crisi può avvenire solo attraverso adeguati forme di controllo, e la sua gestione, prima che degeneri nella morte dell’impresa, è fondamentale per preservare i posti di lavoro ed evitare danni irreparabili che a cascata impattano sul tessuto economico locale.“
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