“SUPER GREEN PASS” in Italia, via libera all’unanimità dal governo dopo il Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio.
Le nuove regole, inserite in un DL specifico, limiteranno le attività dei non vaccinati e saranno valide dal 6 DICEMBRE fino (in zona bianca) al 15 GENNAIO.
Vediamo insieme, schematicamente, le principali novità contenute in quest’ulteriore provvedimento restrittivo.
I) Il SUPER GREEN PASS si ottiene SOLO con VACCINAZIONE o GUARIGIONE;
II) La sua validità è ridotta da 12 a 9 mesi.
III) Dal 6 dicembre al 15 gennaio valgono le nuove regole transitorie per le zone colorate; IV) Il Green Pass “base” sarà OBBLIGATORIO dal 6 dicembre anche per accedere a: alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale;
V) L’accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche sarà consentito in zona bianca e gialla solo ai possessori del SUPER GREEN PASS;
VI) Ulteriori limitazioni della zona arancione saranno valide solo per chi non possiede il SUPER GREEN PASS;
VII) VACCINAZIONE OBBLIGATORIA estesa a personale amministrativo sanità, docenti e personale amministrativo scuola, militari, forze di polizia, soccorso pubblico dal 15/12;
VIII) Richiamo obbligatorio per professioni sanitarie dal 15 dicembre;
IX) Rafforzamento sistema dei controlli: entro 3 giorni dall’entrata in vigore del DL, i Prefetti sentiranno il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza ed entro 5 giorni adotteranno il nuovo piano di controlli coinvolgendo tutte le forze di Polizia e relazionando periodicamente.
Norme che NON sono state oggetto di variazione:
– la mascherina resta non obbligatoria all’aperto in zona bianca e obbligatoria all’aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa;
– sempre OBBLIGATORIO in tutte le zone portarla con sé e indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti;
– restano invariate le tipologie e la durata dei tamponi;
“L’atto di accertamento dell’inadempimento – si legge nella bozza del decreto visionata da ADN Kronos – determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo”.