Dopo l’approvazione al Senato il 7 agosto 2018 – con 155 voti favorevoli, 125 voti contrari ed un astenuto (qui atto Senato e qui votazioni con elenco dei parlamentari) – è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2018, la Legge n. 96 del 9 agosto 2018 relativa alla “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 12 luglio 2018 n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (c.d. Decreto Dignità)”, in vigore dal 12 agosto 2018.
Le questioni relative al gioco d’azzardo all’interno del decreto sono principalmente rivolte alla pubblicità, la distribuzione di slot machine sul territorio e misure per ridurre la dipendenza dalle scommesse tra i consumatori italiani rispetto a prodotti sia reali che online.
Parlando in generale, il Decreto di Dignità (ora Legge) proibisce ogni forma di pubblicità nel gioco d’azzardo attraverso tutti i canali esistenti, inclusi televisione e internet. La misura è stata promossa allo scopo di limitare l’esposizione di persone vulnerabili e di bambini al gioco d’azzardo.
Il divieto ha incontrato una dura opposizione da parte dell’industria che ha protestato affermando che la sua attuazione annullerebbe un importante vantaggio che loro avevano rispetto a società di scommesse non autorizzate. Secondo la legge italiana, solo i possessori di licenza dall’ente regolatore locale del gioco d’azzardo erano autorizzati a fare pubblicità attraverso i canali media locali prima dell’attuazione del “Decreto di Dignità”.
Nelle misure introdotte dall’articolo 9 del D.L. 87/2018 per il contrasto alla ludopatia si pongono una serie di divieti di pubblicità per giochi e scommesse. Alcune di queste misure riguardano anche l’imposta di pubblicità, ma la concreta applicazione delle nuove disposizioni non appare agevole. Le nuove regole infatti sembrano disallineate rispetto alla normativa che disciplina il tributo comunale.
In particolare il comma 1 dell’articolo 9, prevede il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, comprese le affissioni.
Dal 14 luglio 2018 quindi è vietata qualsiasi affissione pubblicitaria, confermata anche dal 12 agosto a seguito della conversione in Legge del Decreto, anche se dalla lettura del testo si evince che le affissioni già presente a quella data non debbano essere rimosse in quanto il comma 5, dell’articolo 9, prevede che “per i contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi entro il 14 luglio 2019, ndr), la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore”.
E’ opportuno tuttavia considerare che il diritto sulle pubbliche affissioni ha in parte natura tributaria e in parte natura di corrispettivo del servizio di affissione.
Più complicata è invece la questione delle insegne di esercizio. Anche queste sono dei mezzi pubblicitari e in quanto tali, in assenza di espressa deroga normativa, dovrebbero soggiacere al divieto. Qui non esiste alcun contratto, trattandosi di entrata di natura tributaria, anche se l’imposta è dovuta solo per le insegne che superano i cinque metri.
Un’applicazione letterale della legge farebbe ritenere che tutte queste tipologie di insegne, comprese le vetrofanie poste sulle vetrine d’ingresso, dovevano (avrebbero dovuto) essere rimosse già dal 14 luglio, considerata l’assenza di qualsiasi periodo transitorio. Postuliamo l’effettiva rimozione delle insegne e vetrofanie dalla data della conversione in legge (sia pure “contra legem”) del decreto nel caso fossero intervenute modifiche del testo. Modifiche che non sono avvenute, rendendo pertanto obbligatoria l’operazione dal 12 agosto (14 luglio).
La mancata rimozione delle insegne da parte delle sale comporta una rilevante sanzione “in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a 50.000 euro”. Tali proventi saranno destinati ad alimentare il fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico.
Un problema potrebbe essere invece rappresentato dalla previsione relativa al fatto che non spetta al Comune accertare la violazione, in quanto il soggetto competente alla contestazione e all’irrogazione delle sanzioni è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della Legge 689/81.
Una importante novità (!) riguarda la previsione che dal 2020 slot machine e videolottery dovranno essere dotati obbligatoriamente di lettori di tessera sanitaria allo scopo di non consentire il gioco ai minorenni. Segno di sfiducia nei confronti degli esercenti le sale gioco atteso che già oggi è vietato l’accesso alle sale da parte dei minorenni?.
Slot machine, gratta e vinci e lotterie istantanee riporteranno, inoltre, la scritta “Questo gioco nuoce alla salute”, mentre potranno chiedere al Comune il rilascio del logo “no slot” i pubblici esercizi e i circoli privati che rinunciano a tale attività.
VeronaNews ha verificato, ieri ed oggi, la situazione delle insegne e vetrofanie nelle 35 sale slot-vlt presenti sul territorio comunale di Verona riscontrando che in tutti gli esercizi le insegne e le vetrofanie sono ancora presenti. Tutte al loro posto.
Alberto Speciale
- BINGO VERONA SALA BINGO SLOT VLT – Via Basso Acquar 4, Verona
- ADM VR – LARGO CALDERA SALA SLOT VLT – Largo C. Caldera 13, Verona
- SALA VLT PIAZZA CITTADELLA SALA SLOT VLT – Vicolo Volto Cittadella 1, Verona
- ADM VR VIA CENTRO – SALA SLOT VLT – Via Centro 3, Verona
- INTRALOT VERONA SALA SLOT VLT – Via Centro 21, Verona
- PLAY CAFE’ AGENZIA SCOMMESSE, SALA SLOT VLT – Via Adigetto 47, Verona
- MILLIONAIRE GOLOSINE SALA SLOT VLT – Via Giovanna Murari Brà 49, Verona
- LA DEA BENDATA SALA SLOT VLT – Via Scuderlando 115, Verona
- LUXOR SLOT SALA SLOT VLT – Via Albere 27, Verona
- PALLADIO BET SALA SLOT VLT – Via Albere 27, Verona
- ADM VR CORSO CAVOUR – SALA SLOT VLT – Corso Cavour 37, Verona
- BINGO SANTA LUCIA SALA BINGO SLOT VLT – Via Golosine 2, Verona
- EUROBET GOLOSINE SALA SLOT VLT – Via Golosine 2, Verona
- ADM VR VIA GOLOSINE – SALA SLOT VLT – Via Golosine 32, Verona
- MILLENNIUM BY ADMIRAL AGENZIA SCOMMESSE, SALA SLOT VLT – Via Baldassarre Longhena 4, Verona
- ADM VR FRA’ GIOCONDO – SALA SLOT VLT – Piazzale Olimpia, Verona
- ADM VR CORRUBBIO – SALA SLOT VLT – Piazza Corrubbio 31, Verona
- THE LITTLE ITALY SALA SLOT VLT – Via G. Carducci 34, Verona
- JACK SLOT SALA SLOT VLT – Via Cesena 10, Verona
- Z SLOT VLT DI ZHAN MENGXIONG SALA SLOT VLT – Via M. Tedeschini 19, Verona
- VENICE AD III SALA SLOT VLT – Via M. Vitruvio 5, Verona
- ADM VR VIA TORBIDO – SALA SLOT VLT – Via F. Torbido 4, Verona
- Sisal Matchpoint SALA SLOT VLT – Corso Venezia 79, Verona
- GAMENET SALA SLOT VLT – Via Mantovana 18, Verona
- AMBASSADOR SLOT CLUB SALA SLOT VLT – Viale C. Colombo 87, Verona
- NEW PISANO SLOT DI ZHANG MEILING SALA SLOT VLT – Via A. Pisano 76a, Verona
- AMBASSADOR SLOT SALA SLOT VLT – Via Mantovana 93, Verona
- ADM VR CORSO MILANO – SALA SLOT VLT – Corso Milano 183, Verona
- IN PRIMIS SALA SLOT VLT – Corso Milano 199/a, Verona
- MIN SALA GIOCHI SALA SLOT VLT – Via Unità D’Italia 15, Verona
- 777 SLOT SALA SLOT VLT – Via Unità D’Italia 372, Verona
- VERONALOT AGENZIA SCOMMESSE, SALA SLOT VLT – Via G. Garibba 8, Verona
- SALA VLT 900 SALA SLOT VLT – Via Montorio 100, Verona
- DELPHI’S VLT SALA SLOT VLT – Via Monreale 7, Verona
- 777 SALA VLT DI YE QUIMENG SALA SLOT VLT – Via Col.Fasoli 4, Verona
Art. 9 Divieto di pubblicita' giochi e scommesse 1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un piu' efficace contrasto (( del disturbo da gioco d'azzardo )) , fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, (( e in conformita' ai divieti contenuti nell'art. 1, commi da 937 a 940 )), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' vietata qualsiasi forma di pubblicita', anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro (( nonche' al gioco d'azzardo )), comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e (( i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. )) Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attivita', manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attivita' o prodotti la cui pubblicita', ai sensi del presente articolo, e' vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. (( 1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi nonche' negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti «disturbi da gioco d'azzardo (DGA)». 1-ter. All'art. 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilita' di vincita». )) 2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attivita', ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (( di importo pari al 20 per cento )) del valore della sponsorizzazione o della pubblicita' e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000. 3. L'Autorita' competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo e' l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'art. 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 5. Ai contratti di pubblicita' in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore. 6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018, (( nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023. 6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6. )) 7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6.
(( Art. 9 bis Formule di avvertimento 1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo. 2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'art. 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono stabiliti il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze di cui al comma 1. I tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l'immediata visibilita', la dicitura: «Questo gioco nuoce alla salute». 3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di dodici mesi. 4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli apparecchi da intrattenimento previsti dall'art. 110, comma 6, lettere a) e b); del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' nelle aree e nei locali dove questi vengono installati. 5. Resta fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal disturbo da gioco d'azzardo, dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. ))
(( Art. 9 ter Monitoraggio dell'offerta di gioco 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della salute, svolge il monitoraggio dell'offerta dei giochi, anche attraverso una banca di dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale. Il monitoraggio considera in particolare le aree piu' soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d'azzardo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati del monitoraggio. ))
(( Art. 9 quater Misure a tutela dei minori 1. L'accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di eta' l'accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo e' punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio. ))
(( Art. 9 quinquies Logo No Slot 1. E' istituito il logo identificativo «No Slot». 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'art. 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo «No Slot». 3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo «No Slot» ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))