Il “Decreto Dignità” è Legge: pubblicità gioco d’azzardo, vietate affissioni e insegne delle sale

 
 

Dopo l’approvazione al Senato il 7 agosto 2018 – con 155 voti favorevoli, 125 voti contrari ed un astenuto (qui atto Senato e qui votazioni con elenco dei parlamentari) – è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2018, la Legge n. 96 del 9 agosto 2018 relativa alla “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 12 luglio 2018 n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (c.d. Decreto Dignità)”, in vigore dal 12 agosto 2018.

Le questioni relative al gioco d’azzardo all’interno del decreto sono principalmente rivolte alla pubblicità, la distribuzione di slot machine sul territorio e misure per ridurre la dipendenza dalle scommesse tra i consumatori italiani rispetto a prodotti sia reali che online.

Parlando in generale, il Decreto di Dignità (ora Legge) proibisce ogni forma di pubblicità nel gioco d’azzardo attraverso tutti i canali esistenti, inclusi televisione e internet. La misura è stata promossa allo scopo di limitare l’esposizione di persone vulnerabili e di bambini al gioco d’azzardo.

Il divieto ha incontrato una dura opposizione da parte dell’industria che ha protestato affermando che la sua attuazione annullerebbe un importante vantaggio che loro avevano rispetto a società di scommesse non autorizzate. Secondo la legge italiana, solo i possessori di licenza dall’ente regolatore locale del gioco d’azzardo erano autorizzati a fare pubblicità attraverso i canali media locali prima dell’attuazione del “Decreto di Dignità”.

Nelle misure introdotte dall’articolo 9 del D.L. 87/2018 per il contrasto alla ludopatia si pongono una serie di divieti di pubblicità per giochi e scommesse. Alcune di queste misure riguardano anche l’imposta di pubblicità, ma la concreta applicazione delle nuove disposizioni non appare agevole. Le nuove regole infatti sembrano disallineate rispetto alla normativa che disciplina il tributo comunale.
In particolare il comma 1 dell’articolo 9, prevede il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, comprese le affissioni.

Dal 14 luglio 2018 quindi è vietata qualsiasi affissione pubblicitaria, confermata anche dal 12 agosto a  seguito della conversione in Legge del Decreto, anche se dalla lettura del testo si evince che le affissioni già presente a quella data non debbano essere rimosse in quanto il comma 5, dell’articolo 9, prevede che “per i contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi entro il 14 luglio 2019, ndr), la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore”.

E’ opportuno tuttavia considerare che il diritto sulle pubbliche affissioni ha in parte natura tributaria e in parte natura di corrispettivo del servizio di affissione.

Più complicata è invece la questione delle insegne di esercizio. Anche queste sono dei mezzi pubblicitari e in quanto tali, in assenza di espressa deroga normativa, dovrebbero soggiacere al divieto. Qui non esiste alcun contratto, trattandosi di entrata di natura tributaria, anche se l’imposta è dovuta solo per le insegne che superano i cinque metri.
Un’applicazione letterale della legge farebbe ritenere che tutte queste tipologie di insegne, comprese le vetrofanie poste sulle vetrine d’ingresso, dovevano (avrebbero dovuto) essere rimosse  già dal 14 luglio, considerata l’assenza di qualsiasi periodo transitorio. Postuliamo l’effettiva rimozione delle insegne e vetrofanie dalla data della conversione in legge (sia pure “contra legem”) del decreto nel caso fossero intervenute modifiche del testo. Modifiche che non sono avvenute, rendendo pertanto obbligatoria l’operazione dal 12 agosto (14 luglio).
La mancata rimozione delle insegne da parte delle sale comporta una rilevante sanzione “in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a 50.000 euro”. Tali proventi saranno destinati ad alimentare il fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico.

Un problema potrebbe essere invece rappresentato dalla previsione relativa al fatto che non spetta al Comune accertare la violazione, in quanto il soggetto competente alla contestazione e all’irrogazione delle sanzioni è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della Legge 689/81.

Una importante novità (!) riguarda la previsione che dal 2020 slot machine e videolottery dovranno essere dotati obbligatoriamente di lettori di tessera sanitaria allo scopo di non consentire il gioco ai minorenni. Segno di sfiducia nei confronti degli esercenti le sale gioco atteso che già oggi è vietato l’accesso alle sale da parte dei minorenni?.

Slot machine, gratta e vinci e lotterie istantanee riporteranno, inoltre, la scritta “Questo gioco nuoce alla salute”, mentre potranno chiedere al Comune il rilascio del logo “no slot” i pubblici esercizi e i circoli privati che rinunciano a tale attività.

VeronaNews ha verificato, ieri ed oggi, la situazione delle insegne e vetrofanie nelle 35 sale slot-vlt presenti sul territorio comunale di Verona riscontrando che in tutti gli esercizi le insegne e le vetrofanie sono ancora presenti. Tutte al loro posto. 

Alberto Speciale

Elenco esercizi estratti dal sito: https://www.prontogioco.it
  1. BINGO VERONA SALA BINGO SLOT VLT – Via Basso Acquar 4, Verona
  2. ADM VR – LARGO CALDERA SALA SLOT VLT – Largo C. Caldera 13, Verona
  3. SALA VLT PIAZZA CITTADELLA SALA SLOT VLT – Vicolo Volto Cittadella 1, Verona
  4. ADM VR VIA CENTRO – SALA SLOT VLT – Via Centro 3, Verona
  5. INTRALOT VERONA SALA SLOT VLT – Via Centro 21, Verona
  6. PLAY CAFE’ AGENZIA SCOMMESSE, SALA SLOT VLT – Via Adigetto 47, Verona
  7. MILLIONAIRE GOLOSINE SALA SLOT VLT – Via Giovanna Murari Brà 49, Verona
  8. LA DEA BENDATA SALA SLOT VLT – Via Scuderlando 115, Verona
  9. LUXOR SLOT SALA SLOT VLT – Via Albere 27, Verona
  10. PALLADIO BET SALA SLOT VLT – Via Albere 27, Verona
  11. ADM VR CORSO CAVOUR – SALA SLOT VLT – Corso Cavour 37, Verona
  12. BINGO SANTA LUCIA SALA BINGO SLOT VLT – Via Golosine 2, Verona
  13. EUROBET GOLOSINE SALA SLOT VLT – Via Golosine 2, Verona
  14. ADM VR VIA GOLOSINE – SALA SLOT VLT – Via Golosine 32, Verona
  15. MILLENNIUM BY ADMIRAL AGENZIA SCOMMESSE, SALA SLOT VLT – Via Baldassarre Longhena 4, Verona
  16. ADM VR FRA’ GIOCONDO – SALA SLOT VLT – Piazzale Olimpia, Verona
  17. ADM VR CORRUBBIO – SALA SLOT VLT – Piazza Corrubbio 31, Verona
  18. THE LITTLE ITALY SALA SLOT VLT – Via G. Carducci 34, Verona
  19. JACK SLOT SALA SLOT VLT – Via Cesena 10, Verona
  20. Z SLOT VLT DI ZHAN MENGXIONG SALA SLOT VLT – Via M. Tedeschini 19, Verona
  21. VENICE AD III SALA SLOT VLT – Via M. Vitruvio 5, Verona
  22. ADM VR VIA TORBIDO – SALA SLOT VLT – Via F. Torbido 4, Verona
  23. Sisal Matchpoint SALA SLOT VLT – Corso Venezia 79, Verona
  24. GAMENET SALA SLOT VLT – Via Mantovana 18, Verona
  25. AMBASSADOR SLOT CLUB SALA SLOT VLT – Viale C. Colombo 87, Verona
  26. NEW PISANO SLOT DI ZHANG MEILING SALA SLOT VLT – Via A. Pisano 76a, Verona
  27. AMBASSADOR SLOT SALA SLOT VLT – Via Mantovana 93, Verona
  28. ADM VR CORSO MILANO – SALA SLOT VLT – Corso Milano 183, Verona
  29. IN PRIMIS SALA SLOT VLT – Corso Milano 199/a, Verona
  30. MIN SALA GIOCHI SALA SLOT VLT – Via Unità D’Italia 15, Verona
  31. 777 SLOT SALA SLOT VLT – Via Unità D’Italia 372, Verona
  32. VERONALOT AGENZIA SCOMMESSE, SALA SLOT VLT – Via G. Garibba 8, Verona
  33. SALA VLT 900 SALA SLOT VLT – Via Montorio 100, Verona
  34. DELPHI’S VLT SALA SLOT VLT – Via Monreale 7, Verona
  35. 777 SALA VLT DI YE QUIMENG SALA SLOT VLT – Via Col.Fasoli 4, Verona
Riportiamo di seguito il testo coordinato che reca il testo definitivo dell’art. 9, e segg., del “Decreto Dignità” recante “Misure per il contrasto del disturbo da gioco d’azzardo” alla luce delle modifiche apportate dal Parlamento.

 

                               Art. 9 
 
              Divieto di pubblicita' giochi e scommesse 
 
  1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per  un
piu' efficace contrasto (( del disturbo da gioco d'azzardo )) , fermo
restando quanto previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, del  decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2012, n. 189, (( e in  conformita'  ai  divieti  contenuti
nell'art. 1, commi da 937 a 940 )), della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' vietata qualsiasi forma di pubblicita', anche indiretta,  relativa
a giochi o scommesse con  vincite  di  denaro  ((  nonche'  al  gioco
d'azzardo )), comunque effettuata e su qualunque  mezzo,  incluse  le
manifestazioni sportive,  culturali  o  artistiche,  le  trasmissioni
televisive o radiofoniche,  la  stampa  quotidiana  e  periodica,  le
pubblicazioni in genere, le affissioni e  ((  i  canali  informatici,
digitali e telematici, compresi i social media.  ))  Dal  1°  gennaio
2019 il divieto di cui  al  presente  comma  si  applica  anche  alle
sponsorizzazioni di  eventi,  attivita',  manifestazioni,  programmi,
prodotti o servizi e a tutte  le  altre  forme  di  comunicazione  di
contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la
sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attivita' o prodotti  la
cui pubblicita', ai sensi del presente  articolo,  e'  vietata.  Sono
esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali  a
estrazione differita di cui all'art. 21, comma 6,  del  decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n.  102,  le  manifestazioni  di  sorte  locali  di  cui
all'art. 13 del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre
2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli. 
  (( 1-bis. Nelle leggi e negli altri atti  normativi  nonche'  negli
atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo,  i
disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite  di  denaro  sono
definiti «disturbi da gioco d'azzardo (DGA)». 
  1-ter. All'art. 7, comma  4-bis,  del  decreto-legge  13  settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2012, n. 189, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Per  le
lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da  tale
data, i premi eguali o inferiori al  costo  della  giocata  non  sono
compresi nelle indicazioni sulla probabilita' di vincita». )) 
  2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  7,  comma   6,   del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,  l'inosservanza
delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  comporta  a  carico  del
committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di
destinazione e  dell'organizzatore  della  manifestazione,  evento  o
attivita',  ai  sensi  della  legge  24  novembre   1981,   n.   689,
l'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  ((  di
importo pari al 20 per cento )) del valore della  sponsorizzazione  o
della pubblicita' e in ogni caso non inferiore, per ogni  violazione,
a euro 50.000. 
  3. L'Autorita'  competente  alla  contestazione  e  all'irrogazione
delle sanzioni di cui al presente  articolo  e'  l'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689. 
  4. I proventi delle sanzioni amministrative per  le  violazioni  di
cui al comma 1, compresi quelli  derivanti  da  pagamento  in  misura
ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,
sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e
riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero  della
salute per essere destinati  al  fondo  per  il  contrasto  al  gioco
d'azzardo patologico di cui all'art. 1, comma  946,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208. 
  5. Ai contratti di pubblicita' in corso di esecuzione alla data  di
entrata in vigore del presente decreto resta applicabile,  fino  alla
loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto, la  normativa  vigente  anteriormente
alla medesima data di entrata in vigore. 
  6. La misura del prelievo erariale unico sugli  apparecchi  di  cui
all'art. 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del  testo  unico  di
cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.   773,   e'   fissata,
rispettivamente,  nel  19,25  per  cento  e  nel   6,25   per   cento
dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018,
(( nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1°  maggio
2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per  cento  a  decorrere
dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per  cento  e  nel  6,6  per  cento  a
decorrere dal 1° gennaio 2023. 
  6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, il Governo propone  una  riforma
complessiva in materia di  giochi  pubblici  in  modo  da  assicurare
l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco  d'azzardo  e
contrastare il gioco illegale e  le  frodi  a  danno  dell'erario,  e
comunque tale da garantire almeno l'invarianza  delle  corrispondenti
entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6. )) 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,
si provvede mediante quota parte delle maggiori  entrate  di  cui  al
comma 6. 
                            (( Art. 9 bis 
 
                       Formule di avvertimento 
 
  1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere  messaggi
in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in  modo  da  coprire
almeno il 20  per  cento  della  corrispondente  superficie,  recanti
avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo. 
  2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,  sentito  l'Osservatorio  per  il  contrasto  della
diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza  grave,
di cui all'art. 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre
2014,  n.  190,  sono  stabiliti  il  contenuto  del   testo   e   le
caratteristiche grafiche delle  avvertenze  di  cui  al  comma  1.  I
tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi  i  lati  e  con
dimensioni adeguate e,  comunque,  tali  da  assicurarne  l'immediata
visibilita', la dicitura: «Questo gioco nuoce alla salute». 
  3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
possono essere posti in vendita anche successivamente  a  tale  data,
per un periodo massimo di dodici mesi. 
  4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla  pratica
dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche  sugli
apparecchi  da  intrattenimento  previsti  dall'art.  110,  comma  6,
lettere a) e b); del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' nelle aree  e
nei locali dove questi vengono installati. 
  5. Resta fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi
derivanti dal disturbo da gioco d'azzardo, dall'art. 7, comma 5,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. )) 
                            (( Art. 9 ter 
 
                 Monitoraggio dell'offerta di gioco 
 
  1. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  d'intesa  con  il
Ministero della  salute,  svolge  il  monitoraggio  dell'offerta  dei
giochi, anche attraverso una banca di dati sull'andamento del  volume
di gioco e sulla  sua  distribuzione  nel  territorio  nazionale.  Il
monitoraggio considera  in  particolare  le  aree  piu'  soggette  al
rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo  da  gioco
d'azzardo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro  della  salute,  presenta  annualmente  alle  Camere  una
relazione sui risultati del monitoraggio. )) 
(( Art. 9 quater 
 
                     Misure a tutela dei minori 
 
  1. L'accesso agli apparecchi di intrattenimento,  di  cui  all'art.
110, comma 6, lettere a)  e  b),  del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,
e'  consentito  esclusivamente  mediante  l'utilizzo  della   tessera
sanitaria al fine di  impedire  l'accesso  ai  giochi  da  parte  dei
minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al  presente  comma
privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di eta' l'accesso  al
gioco devono essere  rimossi  dagli  esercizi.  La  violazione  della
prescrizione di cui al secondo periodo  e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio. )) 

                         (( Art. 9 quinquies 
 
                            Logo No Slot 
 
  1. E' istituito il logo identificativo «No Slot». 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  adottare
entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, su proposta  dell'Osservatorio  per
il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della
dipendenza grave, di cui all'art. 1, comma 133, quarto periodo, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le  condizioni  per  il
rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo  identificativo  «No
Slot». 
  3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo «No Slot»  ai
titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si
impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento  di  cui
all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico  delle  leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto  18  giugno  1931,  n.
773. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
 
 
Alberto Speciale
Classe 1964. Ariete. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa, amante della trasparenza con un interesse appassionato, inesauribile, sfacciato, per i fatti degli uomini. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. "Sono responsabile di quel che scrivo non di quel che viene capito"

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