Con nota del 5 settembre 2023, il Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona ha chiesto alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, la certificazione dell’ipotesi di accordo Premio di Produzione Aziendale Straordinario (PPAS) “100esimo festival”, sottoscritto con le OO.SS. aziendali il 1° settembre 2023. La Sezione nell’approvare la certificazione – Deliberazione n. 240/2023/CCN – ha stigmatizzato la tardiva sottoscrizione dell’accordo
Nell’ipotesi di accordo sottoposto da Fondazione Arena, alla certificazione da parte dei giudici contabili, è stato specificato che “In occasione del “centesimo festival areniano” che si svolge nel corso dell’esercizio 2023 3 viene definito un Premio di Produzione Aziendale Straordinario (PPAS), una tantum, in grado di correlare le erogazioni economiche ai risultati dell’anno corrente conseguiti, misurati secondo gli indicatori di seguito definiti. Detto premio una tantum ha carattere straordinario e non ripetibile; la presente regolamentazione non andrà né ad integrare né a modificare la normativa aziendale già in vigore”.
Nell’istanza viene specificato, altresì, che la Fondazione Arena di Verona prevede di subordinare l’erogazione del premio ai seguenti risultati: 1) pareggio del bilancio 2023 comprensivo della spesa per il premio in questione; 2) raggiungimento di un obiettivo di incassi da vendita di biglietti del festival 2023 superiore al budget previsto ovvero almeno pari a 32,8 milioni di euro; 3) mancato o parziale utilizzo del fondo rischi rimborso biglietti per mancato svolgimento degli spettacoli a causa di avverse condizioni meteo.
La Sezione, nel confermare la certificazione dell’Accordo, ha comunque stigmatizzato la tardiva sottoscrizione dell’accordo. Infatti, la contrattazione tardiva non consente di erogare legittimamente le risorse del fondo del salario accessorio diverse da quella della parte stabile (che, peraltro, si deve ritenere, limitate alle sole risorse stabilite direttamente dalla contrattazione collettiva).
La contrattazione tardiva costituisce il titolo giuridico che fa scattare il diritto di credito all’erogazione del risultato quando le prestazioni presupposte risultano già eseguite e, quindi, quando è noto il grado di raggiungimento del risultato medesimo.
Per contro, il premio non può mai risolversi in una sorta di “benefit” erogato a posteriori; nel caso specifico, l’accordo, che è legato ai ricavi da biglietteria, avrebbe dovuto essere stipulato prima che questi si realizzassero, non quando l’ammontare è ormai noto.
I giudici amministrativi osservano come sul punto, la giurisprudenza contabile si sia espressa in diverse occasioni evidenziando che la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata si sviluppa, necessariamente, attraverso tre fasi obbligatorie e sequenziali: l’individuazione delle risorse a bilancio, la costituzione del fondo per la produttività e l’individuazione delle modalità di ripartizione dello stesso fondo mediante l’istituto della contrattazione decentrata (o l’adozione dell’atto unilaterale da parte del datore di lavoro), che costituisce, come detto, titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione, e che, solamente nel momento in cui si completa il predetto iter, l’amministrazione può impegnarsi ad erogare.
Tuttavia, viene costantemente stigmatizzata dalla giurisprudenza contabile – con orientamento condiviso dalle Sezione del Veneto – la c.d. “contrattazione tardiva”, considerando tale già quella che interviene nel secondo semestre dell’esercizio di riferimento, sussistendo forti dubbi sulla liceità di una ripartizione della parte variabile di retribuzione in assenza di criteri predeterminati e senza alcuna conseguente possibilità di controllo (praticamente “a sanatoria”).
Per la Sezione, invero, una tardiva contrattazione integrativa svaluta, nella sostanza, le finalità sottese all’istituto stesso, rischiando di compromettere il raggiungimento dei risultati attesi, nella misura in cui rappresenta il presupposto per il perseguimento ed il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. Solo nel caso in cui l’assegnazione degli obiettivi sia avvenuta entro l’anno, sarebbe tutt’al più possibile prevedere la corresponsione del trattamento accessorio in assenza di CCID, sempre che non sia stato demandato ad esso la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse, dei criteri generali relativi al sistema di incentivazione e degli altri criteri di sistema relativi alle prestazioni lavorative.
La Corte dei conti, tuttavia, rileva che, “il centesimo festival” rappresenta un evento unico e irripetibile che ha comportato una programmazione (come si evince anche dal cartellone per la stagione 2023) straordinaria e diversificata, con eventi speciali e un’alternanza maggiore dei titoli e repliche della stessa opera più distanziate fra loro nel tempo, con evidente incremento quali-quantitativo delle rappresentazioni.
La Sezione, pertanto, confermando il proprio orientamento, “ritiene che i contratti decentrati integrativi (o, in caso di difficoltà oggettive, le presupposte pre-intese) vadano tempestivamente sottoscritti nei primi mesi di ciascun esercizio e raccomanda alla Fondazione Arena di Verona, per il futuro, di attenersi a dette prescrizioni”.
Alberto Speciale