La gravità della vicenda relativa alla non autenticità delle polizze fideiussorie “Ex Cardi” del Chievo merita un doveroso approfondimento.
Dopo i dubbi avanzati dal Consigliere comunale Michele Bertucco sulla validità delle fideiussioni prestate dal soggetto attuatore è arrivata la conferma da parte del Comune di Verona per il tramite dell’Assessore all’Urbanistica Ilaria Segala la quale ha dichiarato, nella seduta dell’ultimo Consiglio Comunale, che «La polizza fidejussoria non è autentica perché la compagnia non l’ha mai sottoscritta. Pertanto se entro i primi di maggio la ditta non ci risponderà, annulleremo l’atto che dà diritto a costruire. Inoltre, come già dichiarato, l’anomalia di questa scheda norma sta nel non aver mai indicato nel 2011 il numeri dei piani da costruire e le altezze .»
Ma a chi spetta la verifica progettuale relativamente alle altezze, al numero piani e alla veridicità delle polizze fideiussorie? Alla parte politica o alla parte tecnica dell’Amministrazione comunale?
Come è stato possibile approvare un progetto di cui, come pare, non si conoscevano dettagli a dir poco fondamentali sull’impatto urbano come le altezze ed il numero dei piani? Eppure le “Linee guida e le grafie unificate per la presentazione dei piani urbanistici attuativi” del Comune di Verona sono chiare al riguardo (Modalita tecniche di presentazione del PUA [.pdf ~34kb] – Linee guida per la presentazione del PUA [.pdf ~5681kb]).
Inoltre relativamente all’istituto della fideiussione già dal 2016 l’IFEL (Fondazione dell’ ANCI) con la Nota del 4 luglio 2016, “Fideiussioni – Nota di approfondimento e avvertenze ai Comuni” ha fornito ai Comuni un quadro tecnico sulla fideiussione e della relativa disciplina normativa, sottolineando gli aspetti operativi utili per gli operatori e amministratori comunali.
Con lo studio, l’IFEL ha affrontato la delicata e complessa problematica delle polizze fideiussorie rilasciate da soggetti non autorizzati in quanto i casi segnalati sono in continuo aumento e la normativa vigente non offre le necessarie garanzie a tutela delle amministrazioni.
La Nota IFEL conferma che i Comuni possono avvalersi del rilascio di garanzie fideiussorie:
1) come beneficiari, ovvero soggetti che ricevono la fideiussione a garanzia dell’obbligazione contratta dal contraente (condizione più diffusa);
2) come coobbligati, cioè come soggetti chiamati a fare da garanti dei contraenti e che si obbligano in solido con questi ultimi.
3) in qualità di contraenti ovvero come soggetti che richiedono l’emissione della fideiussione a garanzia di una propria obbligazione.
I principali soggetti autorizzati al rilascio di fideiussioni e cauzioni, ad oggi, sono:
- le banche;
- le compagnie di assicurazione italiane, o estere (le imprese devono risultare abilitate a operare nel ramo 15 – Cauzione, nell’ambito del quale rientra il rilascio delle polizze fideiussorie);
- i Consorzi collettivi di garanzia fidi (Confidi);
- le Società finanziarie.
Gli operatori economici e le stazioni appaltanti come precisato dal Comunicato del Presidente dell’ANAC del 1° luglio 2015, al fine di assicurare che le garanzie fideiussorie siano rilasciate da soggetti preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia e sottoposti ai controlli dell’Organismo di vigilanza, devono verificare l’inserimento dei soggetti “fideiubenti” (chi rilascia la fideiussione) negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia.
Con riferimento alle imprese di assicurazione, l’IVASS raccomanda di verificare sempre che l’impresa di assicurazione, se italiana, sia iscritta nell’Albo delle imprese italiane, se estera, negli elenchi annessi delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro.
Lo studio dell’IFEL evidenzia che qualunque sia il ruolo e la condizione assunta dai Comuni riguardo il rilascio di polizze fideiussorie, è evidente la necessità di adottare la massima cautela nella scelta del soggetto che rilascia la polizza, verificandone l’affidabilità e la relativa abilitazione a operare in Italia, nonché l’iscrizione nell’Albo di competenza, consultabile sul predetto sito della Banca d’Italia.
Nella parte finale dello studio si afferma che: “Fermo restando il necessario controllo da parte dei funzionari comunali che si trovano nella condizione di dover valutare una polizza fideiussoria – al momento della sua costituzione o accettazione e periodicamente per la durata della sua validità – in base alle indicazioni sopra riportate, si ritiene essenziale che il sistema d’informazione e di vigilanza preventiva venga rafforzato, al fine di evitare fin dall’origine i tentativi di truffa ai danni dei soggetti beneficiari delle garanzie fideiussorie, nei confronti dei quali gli unici rimedi offerti dal sistema sono il ricorso al giudice civile e penale.
Il quadro rappresentato è complesso e pone ai responsabili comunali importanti
adempimenti e responsabilità. E’ auspicabile, pertanto, che il sistema di informazioni e di vigilanza attivato dalla Banca d’Italia e dall’IVASS a tutela del sistema delle garanzie e a
supporto della verifica del possesso dei requisiti dei soggetti che agiscono sul mercato
delle fideiussioni venga ulteriormente integrato, non solo in termini di maggior efficacia
della vigilanza, anche preventiva e cautelativa, ma anche attraverso la progressiva
disponibilità di strumenti di verifica di maggiore immediatezza applicativa per gli
operatori della Pubblica amministrazioni e per il più generale pubblico degli utenti.”
Adesso le domande d’obbligo.
Sono state attivate le necessarie attività dei verifica di tutte le polizze fideiussorie attualmente giacenti nei cassetti comunali?. C’è speranza di sapere come ha fatto l’ufficio tecnico competente del Comune ad avvallare un progetto a cui mancavano evidenze macroscopiche come altezze e piani?
Alberto Speciale