Sospesi gli effetti della legge Regione Valle d’Aosta n. 11 del 9 dicembre 2020, che consente misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 di minor rigore rispetto a quelle statali.
È quanto ha stabilito, in via d’urgenza, la Corte costituzionale con l’Ordinanza n. 4 depositata il 14 gennaio 2021, accogliendo l’istanza proposta, in via cautelare, dal Presidente del Consiglio dei ministri nell’ambito del ricorso contro la legge regionale.
La Corte ha ritenuto che sussista il c.d. fumus boni iuris, considerato che gli interventi consentiti dal legislatore regionale riguardano la materia della profilassi internazionale, riservata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, della Costituzione). Il che non esclude diversificazioni regionali della disciplina, adottate nel quadro di una leale collaborazione tra Stato e Regioni.
La Corte ha ritenuto inoltre che l’applicazione della legge fino alla trattazione nel merito della questione – fissata per il 23 febbraio 2021 – potrebbe comportare “il rischio di un irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico” a una gestione unitaria dell’epidemia a livello nazionale nonché “il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile per la salute delle persone” ovvero il c.d. periculum in mora.
L’Ordinanza della Corte Costituzionale interviene pesantemente nell’alveo legislativo delle regioni in primo luogo, dal punto di vista del merito. Infatti la Consulta con l’ordinanza de qua sospende l’intera legge regionale della Valle d’Aosta n. 11 del 9 dicembre del 2020, avente ad oggetto “Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d’Aosta in relazione allo stato d’emergenza”, in quanto ritiene pericolosi i suoi effetti adducendo la presunzione dell’esistenza dei presupposti del c.d. fumus boni iuris e del c.d. periculum in mora.
I giudici con la pronuncia per la prima volta sospendono una legge regionale, differendone il giudizio, utilizzando uno speciale strumento tecnico mai utilizzato, a memoria, in quanto incardinato sulla gravità dei presupposti che esso richiede per essere attivato, ovvero la Legge 3/2001.
Infine è da segnalare che la Corte interviene nel tema delle competenze tra Stato e Regioni affrontando la questione, che riccamente prolifera gli interventi della Consulta, scegliendo come competenza la strada della esclusiva competenza dello Stato, si sensi del (famigerato) art. 117 c. 2, lett q. della Costituzione, consegnando la gestione e regia della pandemia, con il correlato diritto alla salute, allo Stato.
Alberto Speciale