Nella riunione svoltasi questa mattina, presso la sede della Protezione Civile, tra il premier Giuseppe Conte ed i Ministri, è stata confermata la chiusura (sospensione?) dei nidi, dell’attività scolastica e delle Università anche per la prossima settimana per le tre Regioni più colpite dall’emergenza coronavirus (COVID-19): Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.
A confermarlo, prima ancora della comunicazione ufficiale del governo, sono stati il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Si attende ancora la comunicazione ufficiale del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.
Secondo gli esperti dell’Istituto superiore di Sanità, chiamati a esprimersi su questa possibilità, è meglio prolungare di una settimana la chiusura nelle Regioni con i focolai, cioè in Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna. Si dovrebbe dunque trattare di una sospensione, non di chiusura vera e propria: così si potranno svolgere attività di didattica a distanza. Il Comitato Tecnico Scientifico e il Governo ritengono inoltre di dover aggiornare settimanalmente tale previsione sulla base dell’andamento della situazione epidemiologica.
Si segnala che il Decreto Legge approvato venerdì sera dal Consiglio dei Ministri, che introduce “misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″, prevede una norma del MIUR che deroga al limite dei 200 giorni minimi per la validità dell’anno scolastico. Ciò riguarderà gli studenti che frequentano scuole chiuse a causa del Coronavirus.
Il Decreto purtroppo non chiarisce se il personale della scuola a casa perché le scuole sono rimaste chiuse a causa dell’emergenza sanitaria dovranno o non dovranno recuperare. Taluno invoca quale derimente l’applicazione dell’ 1256 del Codice civile, che recita:
“L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.
Conseguentemente, i giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne, predisposte da Sindaci o Prefetti. Tale chiusura va intesa come “utile” a qualunque titolo: 180 giorni per l’anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.. Il Ministero ha parlato di anno di prova in una specifica FAQ: “I periodi di sospensione “forzata” delle attività didattiche saranno ritenuti validi a tutti gli effetti di legge ai fini del positivo compimento dei periodi di formazione e prova.”
Alberto Speciale
(Foto di copertina, credit Associazione montorioveronese.it, Scuola primaria “Betteloni”, Montorio, Verona)