Corte di giustizia europea: i giudici nazionali possono modificare collocazione delle centraline analisi smog

 
 

Per la Corte di Giustizia Europea i giudici nazionali sono competenti a controllare la scelta dell’ubicazione delle stazioni di misurazione della qualità dell’aria e ad adottare, nei confronti dell’autorità nazionale interessata, ogni misura necessaria per la valutazione del rispetto dei valori limite di inquinamento. Per accertare il superamento di un valore limite fissato dalla Direttiva 2008/50/CE è sufficiente che un livello di inquinamento superiore al suddetto valore sia rilevato presso un singolo punto di campionamento.

Tutto nasce dal fatto che molti abitanti della Regione Bruxelles-capitale (Belgio), nonché l‘associazione di protezione ambientale Client Earth, da un lato, e la Regione Bruxelles-capitale e l’Istituto di Bruxelles per la gestione dell’ambiente, dall’altro, sono parti in una controversia dinanzi al Tribunale di primo grado di Bruxelles sul problema se il piano per la qualità dell’aria predisposto per il territorio di Bruxelles possa essere considerato sufficiente. ln tale contesto, il Tribunale di primo grado di Bruxelles si è rivolto alla Corte di Giustizia Europea per chiedere l‘interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell‘Unione, in particolare della Direttiva relativa alla qualità dell‘aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, come modificata dalla direttiva UE 2015/1480, della Commissione, del 28 agosto 2015).

In sintesi il Tribunale chiede, in primo luogo, in che misura i giudici nazionali possano controllare l’ubicazione dei punti di campionamento (stazioni di misurazione) e, in secondo luogo, se, per valutare il rispetto dei valori limite, possa essere elaborato un valore medio in base ai risultati ottenuti in diverse stazioni di misurazione. Nella Sentenza depositata il 26 giugno sulla causa C-723/17, la Corte di Giustizia rileva, anzitutto, che la direttiva prevede norme dettagliate per quanto concerne l’impiego e l’ubicazione dei punti di campionamento che consentono la misurazione della qualità dell’aria nelle zone e negli agglomerati sul territorio di ciascuno Stato membro.

Secondo la Corte, alcune di dette norme prevedono obblighi chiari, precisi e incondizionati, tali da poter essere invocati dai singoli nei confronti dello Stato. È quanto avviene, in particolare, per l’obbligo di installare i punti di campionamento in modo che essi forniscano informazioni sulle aree più inquinate, o, ancora, l’obbligo di installare un numero minimo di punti di campionamento.

Spetta ai giudici nazionali verificare che gli obblighi di cui trattasi siano rispettati. Pur ammettendo che le autorità nazionali dispongano di un potere di valutazione discrezionale nel determinare l’ubicazione concreta dei punti di campionamento, la Corte sottolinea che tale potere non è affatto esente da qualsiasi controllo giurisdizionale.

Ciò premesso, la Corte osserva che l’ubicazione dei punti di campionamento occupa un posto centrale nel sistema di valutazione e miglioramento della qualità dell’aria, in particolare quando il livello di inquinamento oltrepassa una certa soglia.

Ne consegue che lo scopo stesso della Direttiva sarebbe compromesso se i punti di campionamento situati in una zona o in un agglomerato determinato non fossero installati conformemente ai criteri da essa prestabiliti.

La Corte risponde nel modo più restrittivo possibile. Infatti, l’importante Sentenza della Corte di Giustizia Europea stabilisce che i giudici nazionali possano “costringere” le autorità cittadine a rivedere la collocazione delle centraline per il rilevamento della qualità dell’aria in modo che il loro posizionamento risponda ai criteri stabiliti dall’Allegato III, sezione B, punto 1, lettera a) della Direttiva. Per adire il giudice è necessario che venga presentata una domanda da privati «direttamente interessati dal superamento del valori limite». Quanto ai giorni di sforamento, è sufficiente una sola centralina.

E adesso tutti di corsa a controllare l’aderenza delle centraline di Verona alla Sentenza della Corte di giustizia Europea.

Alberto Speciale

 
 
Alberto Speciale
Classe 1964. Ariete. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa, amante della trasparenza con un interesse appassionato, inesauribile, sfacciato, per i fatti degli uomini. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. "Sono responsabile di quel che scrivo non di quel che viene capito"

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