Corte dei Conti Controllo Veneto: possibile la gratuità dei servizi educativi all’infanzia a favore delle famiglie

 
 

Il Comune di Spresiano (TV) ha trasmesso una richiesta di parere alla Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo del Veneto, riguardante la possibilità di garantire la sostanziale gratuità dei servizi educativi dell’infanzia a favore delle famiglie forniti dagli istituti presenti sul territorio di propria competenza.

L’interessante ed attuale richiesta di parere dell’Ente locale si conclude con la seguente istanza: “(…) chiede, a codesta spettabile Sezione Regionale di controllo per il Veneto, tutto quanto premesso, se è possibile che, nell’ambito della disciplina generale che regola la concessione di contributi alle famiglie, un Comune possa adottare misure finalizzate all’abbattimento integrale delle rette di frequenza che le famiglie sostengono per l’iscrizione dei figli alle scuole dell’infanzia indipendentemente dalla sussistenza in capo alla famiglia di uno stato di disagio economico-sociale.” 

I Giudici hanno verificato preventivamente l’ammissibilità dell’istanza, ovvero, la sussistenza del presupposto soggettivo (ossia della legittimazione del richiedente) e di quello oggettivo (attinenza della materia oggetto del quesito alla contabilità pubblica, (…)).

Sotto il profilo soggettivo la richiesta di parere deve ritenersi ammissibile, in quanto sottoscritta dal Sindaco dell’Ente, come pure dal punto di vista oggettivo in quanto la Sezione ritiene che la nozione di “materia di contabilità” comprende non solamente gli atti e le operazioni di bilancio in senso stretto ma anche le gestioni finanziarie ed economico-patrimoniali secondo una “visione dinamica dell’accezione di contabilità pubblica” che sposta l’angolo di visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri di finanza pubblica. In tal senso secondo la Corte la richiesta di parere presentata dal Comune di Spresiano concerne direttamente il corretto utilizzo di risorse e l’utilizzo di denaro pubblico tramite elargizione di somme a titolo di sussidi, contributi a persone fisiche, e dunque si inquadra nella più in generale tematica di contenimento della spesa pubblica e del mantenimento degli equilibri di bilancio, ai fini di una sana gestione finanziaria dell’ente, come confermato dalla giurisprudenza contabile formatasi sull’argomento.

Nel merito, per rispondere al quesito posto dal Comune di Spresiano, i Giudici preliminarmente hanno analizzato il quadro normativo di riferimento, riguardante in primis norme di carattere nazionale (artt. 3, 30, 31 e 34 della Costituzione della Repubblica) e in secondo luogo norme di carattere regionale (art. 117 Cost.), in un’ottica tuttavia di unitarietà offerta dal dettato costituzionale, dal quale si ricavano i principi generali dell’ordinamento vigente e sulla scorta dei quali devono essere interpretate tutte le disposizioni di rango inferiore.

La fattispecie presa in considerazione dal Sindaco del Comune richiedente attiene tutti
i servizi educativi per l’infanzia, le scuole dell’infanzia e gli asili nidi, strutture queste
ultime che rientrano, a loro volta, a pieno titolo, nel concetto di scuola e dunque di
formazione propriamente intesa.

A tal proposito, la Corte Costituzionale ha già avuto modo di pronunciarsi sulla questione, affermando che “il servizio fornito dall’asilo nido non si riduce ad una funzione di
sostegno alla famiglia nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l’accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l’espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino”. In stretta aderenza pertanto la Corte ha evidenziato l’assimilazione “ad opera della legislazione ordinaria, delle finalità di formazione e socializzazione perseguite dagli asili nido rispetto a quelle propriamente riconosciute alle istituzioni scolastiche” (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 467/2002 e sent. n 370/2003.)

A parere della Sezione quindi i servizi educativi ricadono nell’ampia categoria dei servizi pubblici, nella quale è ora possibile far rientrare anche le strutture “asili nido”, essendone stata stabilita, tra l’altro, esplicitamente la possibile fruizione gratuita a favore delle famiglie meno abbienti.
Per quanto riguarda invece le norme del Testo Unico sugli Enti locali (TUEL) è evidente che gli enti locali provvedono alla gestione dei servizi pubblici aventi ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte alla realizzazione dei fini sociali e alla promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali approvando in tal senso tariffe in misura tale da assicurare l’equilibrio economico/finanziario dell’investimento e della connessa gestione.

A parere della Sezione, prescindendo dall’esatta qualificazione dei servizi educativi come servizi a domanda individuale, ovvero quali servizi pubblici tout court, si ritiene che il legislatore non abbia negato la possibilità, agli enti locali, di concedere alcuni servizi ritenuti di interesse pubblico prevalente per lo sviluppo della comunità di riferimento, anche a titolo gratuito, secondo le modalità ritenute più idonee per una gradazione della contribuzione a carico delle famiglie meno abbienti, in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui le stesse versano, come rilevabile dall’indicatore ISEE. Ovviamente, prevedendo, a tal fine, ragionevoli “scaglioni” differenziati in base al predetto indicatore della situazione economica equivalente, i quali, pertanto, non potranno prescindere dalla verifica delle condizioni economiche dei destinatari, fermi restando tutti vincoli posti dalla normativa vigente in tema di equilibrio di bilancio.

Analogamente a quanto statuito dalla Sezione delle Autonomie con la recentissima
deliberazione n. 25 del 7 ottobre 2019 relativamente al servizio di trasporto scolastico, i Giudici di venezia confermano anche per questa fattispecie, la possibilità, per gli enti locali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nonché nel rispetto della clausola di invarianza della spesa, di provvedere alla copertura finanziaria dei servizi educativi con risorse proprie, con tutti gli strumenti concessi dall’ordinamento vigente, sulla scorta di una valutazione di amministrazione attiva di competenza esclusiva dell’ente di riferimento, entro il limite di rispetto del principio di ragionevolezza.

Ne consegue pertanto la possibilità “… di erogare gratuitamente il servizio nei confronti delle categorie di utenti più deboli e/o disagiati, laddove sussista un rilevante e preminente interesse pubblico, e dall’altro, di definire un piano diversificato di contribuzione delle famiglie beneficiarie …”.

Tale interpretazione circa la possibilità di concedere sussidi o contributi alle famiglie,
infine, non sembra collidere con la normativa della Regione Veneto ed in particolare con la L.R. n. 32 del 1990 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”, tanto meno con con la L.R. n. 11 del 2001 “Conferimento di funzioni e compiti ammnistrativi alle
9 autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112” .

In conclusione, la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti Regione Veneto nel rendere il proprio parere, nei termini sopra esposti, evidenzia che, nel rispetto di tutti vincoli posti dalla normativa vigente in tema di equilibrio di bilancio, rimane di esclusiva spettanza della singola amministrazione la valutazione del caso concreto in merito all’esistenza dei presupposti necessari ai fini della legittima concessione di contributi e sussidi alle famiglie meno abbienti e bisognose.

Sarà, tuttavia, necessario predeterminare criteri rigorosi e ragionevoli di gradazione, garantendo così, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa, l’ossequio dei principi di ragionevolezza, imparzialità, trasparenza ed economicità dell’agire pubblico.

La porta giuridico-contabile è stata aperta, adesso spetta alla politica la scelta di porre in discussione l’argomento, consapevole già in partenza di avere nel cassetto un parere tecnico positivo. Il Comune di Spresiano si è mosso cosa farà adesso quello di Verona?

Alberto Speciale

 
 
Alberto Speciale
Classe 1964. Ariete. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa, amante della trasparenza con un interesse appassionato, inesauribile, sfacciato, per i fatti degli uomini. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. "Sono responsabile di quel che scrivo non di quel che viene capito"

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