La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze
delle relazioni rese dagli organi di revisione sui bilanci di esercizio 2016 delle Aziende
Sanitarie della Regione del Veneto e della successiva istruttoria nell’adunanza dell’11 aprile 2018 (depositata il 21 giugno) con la Deliberazione n. 196/2018/PRSS ha approvato la relazione concernente l’esito del controllo delle relazioni sui bilanci d’esercizio 2016 delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Veneto, dell’Istituto Oncologico Veneto e della GSA.
Sebbene non si rilevino a livello complessivo dalle relazioni trasmesse dai collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale e dall’esame dei questionari, situazioni tali da pregiudicare anche in prospettiva, gli equilibri economici e finanziari degli enti ai sensi dell’articolo. 1, comma 3, del d.l. 174/2012, il Collegio ha tuttavia accertato alcune situazioni di criticità.
In particolare sono emersi diffusi e strutturati ritardi sia nella trasmissione alla Corte
dei questionari compilati dai collegi sindacali che nell’approvazione vera e propria dei
bilanci da parte degli organi competenti.
Inoltre la situazione generale dei risultati di esercizio fa emergere una perdita, a livello di aggregato regionale, pari a euro -216.170.561,00, derivante dalla somma algebrica degli utili (3.680.753) prodotti da 12 aziende del SSR (sanitarie ex n. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 19, 22, Azienda ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e Istituto Oncologico Veneto) e delle perdite registrate dalle altre 12 aziende (1, 4, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21 e Azienda Ospedaliera di Padova) che vengono poi coperte con l’utile ed altre risorse della GSA. Considerato che la previsione di perdita inizialmente autorizzata dalla Regione (DGR 544 del 26.4.2016) ammontava a ben euro 660.039.448 di fatto appare evidente la difficoltà da parte delle Aziende ad attuare una corretta programmazione delle risorse di bilancio, rendendo le stime iniziali inattendibili e le correlate responsabilità manageriali difficilmente valutabili. L’ULSS 20 Verona (ora Scaligera 9) negli anni dal 2014 al 2016 ha realizzato perdite per oltre 88 milioni di euro.
Permane ancora non risolto il tema del c.d. Project financing (finanza di progetto) con
particolare riferimento alle ex aziende sanitarie n. 4 Alto Vicentino (ora incorporata nell’azienda sanitaria n. 7 Pedemontana) e n. 12 Veneziana (ora azienda sanitaria n. 3
Serenissima). L’esternalizzazione di servizi a prezzi non competitivi, ben al di sopra dei prezzi di riferimento ANAC, comporta che i costi del Project non trovino attualmente
sufficiente copertura nei ricavi delle aziende e debbano essere coperti dai contributi in
conto esercizio erogati dalla Regione a posteriori, in sede di individuazione della perdita
di bilancio.
Criticità sono emerse, altresì, per quanto riguarda l’equilibrio economico della c.d. attività di intramoenia, con particolare riferimento all’inclusione all’interno dei valori di
equilibrio della c.d. indennità di esclusività, per la parte imputabile all’attività di libera
professione. In altri termini la Regione stessa, e di conseguenza le Aziende, in difformità dalle delibere e dai questionari di questa Corte, ha ritenuto di non includere tali importi nei valori di equilibrio o di includerli per intero. La non corretta prospettazione di questa partita altera l’equilibrio dell’intramoenia, non consentendo la verifica della necessaria neutralità finanziaria. Peraltro non è stata riferita l’esistenza di alcun confronto a livello nazionale su tale specifico aspetto, come sarebbe stato invece opportuno trattandosi di un istituto regolato da disposizioni di carattere statale.
Con riferimento alla spesa per il personale ed a quella per consulenze, collaborazioni, ecc. si rileva come la Regione del Veneto abbia da tempo individuato propri ed autonomi tetti di riferimento per le aziende del SSR (più favorevoli rispetto a quelli statali), tetti che le singole aziende territoriali sono tenute a rispettare. Ciò in quanto, trattandosi di Regione “virtuosa”, il Veneto ha ritenuto di applicare tetti di spesa e parametri meno restrittivi rispetto a quelli fissati dalla legislazione centrale. Considerato che lo stesso legislatore statale, per le sole regioni in equilibrio, ha accordato una moratoria fino al 2020 per il rientro della spesa di personale ai livelli del 2004 diminuita dell’1,4%, purché le regioni stesse attuino negli anni dal 2015 al 2019 un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento nell’anno 2020 degli obiettivi di cui sopra, va rilevato come la materia richieda un attento monitoraggio, attesa la rigidità delle spese di personale che difficilmente consentirà in poco tempo il recupero integrale di quanto richiesto dalle norme di contenimento.
Con riferimento allo Stato Patrimoniale, dall’analisi dei questionari sono emerse partite
di debito e credito vetuste, sia verso la Regione che verso aziende sanitarie pubbliche, di
importi anche considerevoli. Nonostante quanto accertato più volte da questa Sezione, anche per l’anno 2016 non si è addivenuti alla definitiva eliminazione delle gestioni liquidatorie che, da ultimo, l’articolo 35 del collegato alla legge di stabilità regionale per il 2018 (legge regionale n. 45 del 29/12/2017) pone a carico del bilancio regionale per gli anni 2018-2020. Pertanto non risulta osservato, anche per l’esercizio 2016 oggetto del presente controllo, il divieto imposto dall’art. 6, comma 1, della L. n. 724/1194, in forza del quale i debiti ed i crediti delle soppresse unità sanitarie locali non possono gravare, né direttamente né indirettamente, sulle aziende di cui al D.lgs. n. 502/1992, con la conseguenza che con le disponibilità di cassa di queste ultime si è fatto fronte al fabbisogno generato dal disavanzo delle prime.
Alberto Speciale