«Le dichiarazioni contenute nella citata nota (della Regione Veneto, ndr) generano non poche perplessità in merito all’attività di controllo svolta dagli uffici regionali a ciò preposti sulla gestione amministrativa e contabile delle poste di bilancio, considerato che, in forza del carattere autorizzatorio del bilancio medesimo, sul fronte della spesa non è configurabile l’assunzione di impegni oltre il limite dello stanziamento di competenza (e di cassa) già approvato.»
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, “esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni (…), per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento, della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari”.
Ad oggi, in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale, i controlli intestati alle Sezioni regionali della Corte dei conti devono essere ormai ricondotti al controllo di legittimità-regolarità, incentrato sul rispetto delle norme e dei principi contabili.
Sulla base delle risultanze dei questionari e dei documenti acquisiti nel corso dell’istruttoria, i Magistrati della Sezione Regionale di controllo per il Veneto, nella Deliberazione n. 231/2019/FRG/Regione Veneto, una serie di criticità che sono emerse in sede di analisi della relazione sul bilancio di previsione 2018-2020, che di seguito, sinteticamente, si rappresentano.
Il Bilancio di previsione della Regione del Veneto relativo al triennio 2018-2020, corredato del parere favorevole dell’Organo di revisione, del 13 novembre 2017, nella forma di DDL adottato dalla Giunta con la deliberazione n. 33/DDL del 17 ottobre 2017, è stato approvato con legge regionale del 29 dicembre 2017, n. 47.
Innanzi tutto, deve evidenziarsi il mancato rispetto della disposizione normativa secondo cui “entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio il Documento di economia e finanza regionale per le conseguenti deliberazioni”. Infatti la Giunta regionale ha presentato al Consiglio la proposta di deliberazione amministrativa (PDA), relativa all’adozione del suddetto Documento, oltre il termine del 30 giugno previsto, in merito alla quale, peraltro, la Regione non ha fornito giustificazioni al riguardo ed il Collegio dei revisori non ha dato alcuna evidenza nel questionario.
Altra importante criticità è stata rilevata con riguardo alla presenza di impegni di spesa eccedenti gli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di previsione e, dunque, oltre i limiti autorizzatori del bilancio medesimo. È risultato, in particolare, che il programma di contabilità regionale, che avrebbe dovuto segnalare i casi in cui lo stanziamento del capitolo di spesa non risulti capiente rispetto all’importo dell’impegno da assumere, non ha bloccato la procedura di spesa e che il sistema dei controlli regionali, sotto questo specifico profilo, non ha funzionato.
Nella sostanza il programma gestionale della Regione non prevede, allo stato, alcun “blocco” delle registrazioni contabili nel caso in cui l’impegno di spesa risulti di importo superiore alla disponibilità autorizzata con il bilancio (stanziamento di competenza e/o di cassa) sul capitolo interessato e che, nel sistema gestionale, gli impegni di spesa possono essere soggetti a variazioni rispetto all’importo originariamente assunto e che, infine, tali modifiche vengono recepite successivamente con provvedimenti di variazione al bilancio di previsione.
Sul punto, occorre evidenziare, che, la Regione ha trasmesso una nota finalizzata a “giustificare” gli errori di quadratura risultanti all’atto dell’invio dei dati contabili analitici della parte spesa dell’esercizio 2018 e 2019, per i capitoli in cui le previsioni definitive di competenza erano di importo inferiore rispetto all’ammontare degli impegni assunti, con la motivazione che: “essi sono dovuti ad impegni in corso di definizione e che la competenza e/o gli impegni sono oggetto di aggiornamento attraverso variazioni di bilancio e/o economie di impegno”.
Per i Magistrati del controllo le dichiarazioni contenute nella citata nota generano non poche perplessità in merito all’attività di controllo svolta dagli uffici regionali a ciò preposti sulla gestione amministrativa e contabile delle poste di bilancio, considerato che, in forza del carattere autorizzatorio del bilancio medesimo, sul fronte della spesa non è configurabile l’assunzione di impegni oltre il limite dello stanziamento di competenza già approvato.
Relativamente alla questione della “rettifica” apportata alla legge di bilancio in esame il Collegio, ribadisce che la natura indubbiamente sostanziale delle modifiche apportate, riguardanti tanto gli importi relativi alle entrate che quelli relativi alle spese, con variazioni anche consistenti. Tuttavia, non può essere qualificata in termini di mero “errore materiale” ossia di una svista nella rappresentazione contabile delle poste individuate nello stesso bilancio. Rimane per la Corte la forte perplessità circa il periodo, sia pur breve, in cui la gestione è stata retta da previsioni evidentemente non corrette.
Altra difformità è stata rilevata con riferimento al documento tecnico di accompagnamento (DTA) al bilancio di previsione 2018-2020, contenente la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati, il quale è stato approvato, DGR n. 10 del 5 gennaio 2018, successivamente al bilancio di previsione, diversamente dalla suddetta disposizione, che ne prevede l’approvazione contestuale.
Del pari disattesa risulta la previsione, non avendo il Magistrato istruttore rinvenuto traccia, del DTA “assestato” e del Bilancio Finanziario Gestionale “assestato”, relativi ai bilanci di previsione 2016-2018, 2017-2019 e 2018-2020, quanto meno alla data del 25 marzo 2019. Tra l’altro, con riferimento al bilancio “assestato”, la Regione non ha allegato alla legge di approvazione dell’assestamento un prospetto che, sulla base delle variazioni in entrata ed in spesa apportate al bilancio in corso di esercizio, rappresenti il quadro aggiornato delle risultanze del bilancio medesimo, necessario a consentire l’immediato raffronto dei dati risultanti dall’ultimo documento approvato con quelli di previsione (iniziale) e con le precedenti variazioni di bilancio approvate.
Quanto al rispetto degli equilibri di bilancio, ed alle risultanze circa la sussistenza di un equilibrio finale pari a zero per ciascuna annualità del triennio, con particolare riferimento alla non menzione, diversamente da quanto è avvenuto nelle due precedenti leggi di bilancio, del disavanzo tecnico derivante dall’attività di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi alla data del 1° gennaio 2015, calcolato, per l’esercizio 2018, in euro -5.129.934,52, non convincono le argomentazioni svolte nella nota integrativa al bilancio. In modo particolare, secondo la Sezione di controllo, non persuade l’affermazione che il suddetto disavanzo possa trovare copertura mediante entrate proprie regionali, soprattutto alla luce del fatto che di tali risorse non è stata data contezza nel corso dell’istruttoria.
La circostanza che la Regione – come dichiarato dall’Organo di revisione – non si sia avvalsa della facoltà di chiudere l’esercizio 2018 riportando un disavanzo tecnico, ed abbia invece ritenuto di utilizzare una quota delle risorse regionali (si presume) a libera destinazione per la copertura del suddetto disavanzo, infatti, non fa venir meno l’obbligo di individuare le risorse destinate alla copertura del disavanzo in questione, allo scopo di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Analogo discorso deve farsi con riferimento alla quota di disavanzo tecnico riferita all’esercizio 2017, della quale è stata attestata la copertura integrale nell’esercizio di riferimento mediante l’utilizzo del margine della gestione di competenza; nonché per i previsti “avanzi tecnici” (euro 15.867.371,27 nel 2019 ed euro 17.144.883,19, per il 2020), dei quali la Regione avrebbe garantito l’indisponibilità mediante la iscrizione degli stessi in appositi Fondi in attesa della realizzazione dei presupposti per il loro utilizzo. In vero, tali operazioni appaiono poco chiare, considerato che, al momento della predisposizione ed approvazione del bilancio (dicembre 2017), i dati e le informazioni disponibili erano quelli presenti in sede di assestamento al bilancio del triennio precedente, (approvato nell’ottobre 2017), e non certo quelli poi confluiti nel rendiconto dell’esercizio 2017.
Per quanto concerne la spesa di investimento, nel periodo oggetto del bilancio di previsione in esame, è stato registrato un trend negativo, con una riduzione di circa 21 Mln di euro rispetto al precedente ciclo bilancio/assestamento; riduzione che, stranamente, non si rinviene nell’assestamento 2018-2020, che, invece, ne registra un incremento.
Il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa corrente risulta completamente azzerato nella previsione del triennio 2018-2020 per ragioni che non sono state chiarite neppure dall’Organo di revisione nella sua relazione.
In merito ai Fondi, sono state rilevate alcune incongruenze, rimaste prive di spiegazione. In primo luogo, l’accantonamento al Fondo perdite societarie presenta importi diversi nel bilancio, la quota accantonata a garanzia della copertura delle perdite degli organismi partecipati è pari a zero, mentre nelle scritture contabili regionali, alla data del 05/05/2019, dava atto di uno stanziamento di competenza, iniziale e finale, per l’esercizio 2018 di circa 1 Mln di euro. In secondo luogo, l’accantonamento al Fondo rischi per escussione garanzie, nel bilancio, corrisponde all’importo di una sola delle due rate annuali previste dal piano di ammortamento del debito contratto da Veneto Acque S.p.A. nei confronti della BEI, garantito dalla Regione. In ultimo, l’accantonamento al Fondo regionale di garanzia per la concessione di fidejussioni su operazioni di credito, nel bilancio, risulta pari ad oltre 1 Mln di euro, mentre non trova corrispondenza nelle registrazioni del programma di contabilità finanziaria sul relativo capitolo di spesa, sempre alla data del 5 maggio 2019, il cui stanziamento risulta pari a zero, con riferimento a tutte le voci e per tutte le annualità del triennio.
Infine, quanto attestato dall’Organo di revisione (relativo alla destinazione delle entrate da alienazioni alla copertura delle spese di investimento, alla riduzione del debito o ad altra finalità consentita dalla legge) in merito alla non menzione, nel documento previsionale, di entrate da alienazione di beni, non corrisponde alle risultanze della banca dati BDAP, secondo cui vi sarebbero previste, invece, entrate a tale specifico titolo, sia con riferimento all’esercizio 2018 che con riferimento all’esercizio 2019.
Alberto Speciale