“I danni non patrimoniali provocati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie devono essere risarciti qualora siano lesi diritti inviolabili della persona. Pertanto, la disciplina sulla responsabilità civile del magistrato, vigente fino al 2015, che limitava la risarcibilità dei danni non patrimoniali alla sola ipotesi della privazione della libertà
personale, vìola gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione”
È quanto si legge nella Sentenza n.205 depositata il 15 settembre 2022, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 2, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (nel testo antecedente la riforma del 27 febbraio 2015, n. 18), là dove non prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona anche diversi dalla libertà personale.
La Corte ha spiegato che la limitazione prevista dalla norma censurata è irragionevole, in quanto non giustificata dall’esigenza di preservare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. Autonomia e indipendenza sono infatti salvaguardate dalla definizione del confine fra lecito e illecito nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, così come dalla previsione dell’azione diretta verso lo Stato, nonché dai limiti posti alla rivalsa nei confronti del magistrato.
Una volta rispettate queste condizioni e definito il perimetro di ciò che è illecito, non vi sono ragioni che possano, invece, legittimare una compressione della tutela civile del danneggiato, leso nei suoi diritti inviolabili. Il danneggiato non può essere privato di una protezione basilare ed essenziale, qual è il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Limitare la tutela al solo caso della privazione della libertà personale si traduce in una irragionevole differenziazione nella difesa civile dei diritti inviolabili della persona, «evocatrice, in tale ambito, di una insostenibile gerarchia interna a tale categoria di diritti».
La dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della norma censurata assicura, pertanto, una piena ed effettiva tutela risarcitoria ai diritti “garantiti” dall’articolo 2 della Costituzione, offrendo la stessa protezione che si desume dalla riforma del 2015.
Alberto Speciale